Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29265 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PULLCOM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cattaneo Leonardo e Serena

Leonardi del foro di Milano e dall’Avv.to Giuseppe Calvo del foro di

Catania, nonchè dall’Avv.to Gemma Scalia, in virtù di mandato in

calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’ultima, in Roma, viale delle Milizie n. 19;

– ricorrente –

contro

ITALCOM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonietta di Stefano del foro di

Catania, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione,

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del giudice unico del Tribunale di Catania

pronunciata nel giudizio R.G. n. 7100/2010 depositata il 30 dicembre

2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto

del regolamento, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il giudice unico del Tribunale di Catania, dinanzi al quale era stata promossa causa avente ad oggetto l’accertamento dei vizi redibitori dell’impianto di pultrusione acquistato dall’attrice e la conseguente dichiarazione di violazione da parte della venditrice Pullcom s.r.l.

del disposto di cui all’art. 1490 c.c., con riduzione del prezzo della res empta, con provvedimento emesso il 21/30 dicembre 2010, a scioglimento di riserva assunta sull’eccezione sollevata dalla società convenuta di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, ha dichiarato la propria competenza.

Avverso tale provvedimento la Pullcom s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza assumendo che nella specie il contratto di compravendita, prevedendo la fornitura di un impianto funzionante a T.R. (sede della convenuta) con clausola “visto e piaciuto”, poste a carico dell’acquirente le operazioni di rimontaggio, oltre al trasporto (come confermato dalla dichiarazione “Vi sarà fornita assistenza tecnica per il montaggio e la messa in esercizio dell’impianto con un ns. tecnico specializzato”), si era perfezionato presso la sede della venditrice, per cui andava dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Si è costituita con controricorso la I tal coiti s.r.l.. Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il regolamento fosse da rigettare.

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

“Occorre, infatti, considerare che, con specifico riferimento al momento di perfezionamento del contratto di compravendita, di macchinari industriali, la giurisprudenza più recente (cfr., per tutte, per quanto in tema di giurisdizione internazionale, Cass., SS.UU., 19 giugno 2000 n. 448 e 10 marzo 2000 n. 58, confermate, tra le altre, anche da Cass. 23 giugno 2006 n. 14488, e da Cass. 6 giugno 2008 n. 15019, quest’ultima pur giungendo a decisione di segno opposto) ha puntualizzato che, proprio in tema di vendita di un bene costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell’utilizzazione, per potere essere trasformate in un unicum funzionante, allorchè sia pattuito che il venditore provveda alle operazioni di assemblaggio e messa in funzione, attraverso proprio personale o, in ogni caso, attraverso propria attività direttiva e di controllo delle predette operazioni, è al luogo in cui venga svolta questa ulteriore attività che deve aversi riguardo ai fini dell’identificazione del forum destinatae solutionis, indicato dall’art. 20 c.p.c..

Nel caso di specie, come precisato dal giudice adito, l’assemblaggio e la messa in funzione dell’impianto – attività che non va ritenuta meramente accessoria nella funzione economica-sociale del contratto, dovendone il venditore provarne il funzionamento – sono avvenuti, a cura della venditrice, presso la sede dell’acquirente e ciò è stato correttamente dedotto sulla base della nota inviata dalla stessa Pullcom alla Italcom e da quest’ultima sottoscritta per accettazione, del seguente tenore “l’impianto verrà smontato e caricato su camion a ns. cura con l’eventuale assistenza di un vs. incaricato per facilitare le successive operazioni di rimontaggio. Vi sarà fornita assistenza tecnica per il montaggio e la messa in esercizio dell’impianto, con un ns. tecnico specializzato”. Ne consegue che il Tribunale di Catania è territorialmente competente, quale giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.)”.

Nè possono portare ad un diverso esito le osservazioni formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., che nulla aggiungono alle questioni come sopra esaminate.

In definitiva, il ricorso va rigettato e per l’effetto va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania, avanti al quale dovrà essere riassunto il giudizio. Va riservata al giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali anche per questa fase del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catania, con termine per la riassunzione di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

la disciplina delle spese processuali di questa fase del giudizio riservate al giudice dichiarato competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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