Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29265 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 618-2019 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 3019/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Roma, con il decreto di cui in epigrafe condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di I.D., a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di Euro 6.500,00, nonchè le spese processuali, liquidate per il giudizio di merito in Euro 1.888,00 e in egual misura per il giudizio di rinvio, disponendo il rimborso spese generali nella misura del 15%, spese tutte distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate;

che avverso il predetto decreto l’anzidetto istante propone ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c., e art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di merito e a quella di rinvio, oltre a non aver previsto l’implemento a titolo di spese generali per il giudizio di merito, ma solo per quello di rinvio;

che l’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012, è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014, detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 1.888,00 per ciascuna delle due fasi si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, (Euro 2.415,00), tenuto conto del valore della causa (da Euro 5.200,01 a 26.000,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);

che, inoltre, le spese generali sono dovute per entrambe le fasi di merito;

considerato che in ragione dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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