Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29264 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.A., rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Mario Pasqualino,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Mario Antonio Angelelli,

marioantonioangelelli.ordineavvocatiroma.org, in Roma, via Alberico

II n. 4, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Cagliari 9.11.2018, n.

957/2018, in R.G. 947/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 3.11.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.A. impugna la sentenza App. Cagliari 9.11.2018, n. 957/2018, in R.G. 947/2016 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 26.7.2016 con cui il Tribunale di Cagliari aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue tre forme e da tale organo disattesa;

2. premesso che il gravame era circoscritto al diniego della protezione sussidiaria e di quella umanitaria e che il tribunale aveva escluso tutte le ipotesi di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, stante la natura economica della migrazione e l’assenza di conflitto armato in Bangladesh, la corte ha ritenuto: a) non contrastata in modo specifico la ricostruzione del primo giudice circa la situazione di conflitto nel Paese secondo dell’art. 14 cit., lett. c) e comunque infondato il relativo motivo d’appello, in virtù del livello d’intensità degli scontri, nonostante gli episodi riportati; b) insussistenti i presupposti di protezione invocati per il passaggio in Libia, irrilevante anche per la protezione umanitaria, tenuto conto del breve periodo di permanenza (due mesi) e della mancata indicazione della connessione tra detto transito e il contenuto della domanda; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, per irrilevanza del profilo economico prospettato per il rientro e la non sufficienza in sè dell’inserimento lavorativo attuale;

3. il ricorrente propone un motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si lamenta l’errato disconoscimento della protezione umanitaria, sia con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 6, par. 4 Direttiva 115/2008, L. n. 881 del 1977, art. 11, sia come vizio di motivazione, causa mancata valutazione comparativa delle condizioni soggettive del ricorrente, integrato in Italia e quelle in caso di rimpatrio;

2. il motivo è inammissibile; la corte ha dato conto dell’assenza di conflitto armato in Bangladesh, almeno secondo un’intensità tale da giustificare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), reagendo tale situazione – non impugnata in sè – quale fattore incrinante ogni relazione causale tra l’esposizione a pericolo del richiedente e il solo fatto in sè del rimpatrio, anche ai fini della protezione residuale alfine chiesta;

3. nè appare scalfita da idonea censura la motivazione con cui la corte ha giudicato insufficiente l’ampiezza dell’integrazione, in carenza della qualità dei titoli di relazione sociale, culturale, linguistica, abitativa e dunque della pluralità di indici di interazione comunitaria, così essendo impedito un compiuto giudizio di comparazione circa la vulnerabilità con riguardo alla menomazione dell’esercizio di diritti fondamentali in caso di rientro in Bangladesh;

4. appare pertanto rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui a/l D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il mero rinvio ad un contesto di povertà economica del Paese di provenienza e ad una generica regressione delle condizioni di vita; nè appare censurato il diniego di rilevanza affermato dalla corte con riguardo al passaggio in Libia, prima dell’approdo in Italia;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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