Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29262 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STECOM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. De Palma Luca del foro di Milano e

dall’Avv.to Marco Pagani del foro di Roma, in virtù di mandato

apposto a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo in Roma, via Giovanni Gentile n. 8;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS),

in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

e contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 240

depositata il 2 febbraio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La STECOM s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2 febbraio 2010 che nell’ambito dell’originario giudizio promosso da A.A. nei confronti del CONDOMINIO (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla difettosa esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea nei confronti della STECOM. Il ricorso è affidato ad un solo motivo di impugnazione. Nessuno si è costituito per gli intimati.

Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il ricorso fosse da accogliere.

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

“Con l’unica censura la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Col quesito che conclude il motivo si chiede alla corte di dire “se sia corretto che l’omessa pronuncia su alcuna delle domande di appello integra un vero e proprio difetto di attività del giudice di secondo grado che si estrinseca in un error in procedendo e che, non costituendo mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. c.p.c., può essere fatto valere soltanto con i mezzi di impugnazione e, più precisamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.”. Il motivo appare manifestamente fondato.

Preliminarmente, va rilevato che – in relazione alla domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, riformata con sentenza di appello – la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa, in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata (Cass. 13 aprile 2007 n. 8829; Cass. 5 luglio 2006 n. 15292; Cass. 24 giugno 2002 n. 11729;

Cass. 26 aprile 2003 n. 562476; v. anche Cass. 8 gennaio 2004 n. 88;

Cass. 28 novembre 2003 n. 18238; Cass. 10 dicembre 2001 n. 15571).

Ora, nella specie, nelle conclusioni dell’atto di appello, specificamente ai punti 5 e 7, l’odierna ricorrente aveva chiesto che, riformata la sentenza di primo grado per illegittima estensione del contraddittorio tra A. e la Stecom, lo stesso fosse condannato “a restituire alla Stecom s.r.l. la somma di Euro 2.900,00 (oltre interessi di legge dal dovuto al saldo)”, oltre ad “escludere qualsiasi obbligo della Stecom s.r.l. a corrispondere, integralmente ovvero pro quota, in via solidale ovvero esclusiva, il pagamento delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, dichiarando tenuti, e condannando, in via solidale, il sig. A. A. ed il Condominio di (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, alla rifusione in favore della società appaltatrice dell’importo di Euro 729,93 da essa corrisposto l’Ing. M.P. ….”.

In primo luogo, deve rilevarsi che la domanda relativa alla restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere proposta per la prima, volta con lo stesso atto di appello – come nella specie – non potendo essere considerata nuova, e, quindi, preclusa (v. Cass. 16 maggio 2006 n. 11491; Cass. 19 giugno 2004 n. 11461).

Infatti l’art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

Nella specie la Corte di merito, pur avendo accolto l’appello, ha omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di restituzione avanzata in tale sede, violando, pertanto, il disposto dell’art. 112 c.p.c., ed il ricorso correttamente è stato proposto per violazione della predetta norma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, integrando un error in procedendo.

Sul punto, le considerazioni sopra svolte, necessitano tuttavia di alcune precisazioni.

Nell’ipotesi in cui la sentenza di appello dia atto che è stata proposta domanda per la restituzione della somma versata in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, che è avvenuto il pagamento della somma, che non vi è sul punto contestazione per il pagamento, solo in tal caso – risultando tutti i fatti accertati – la sola statuizione è formalmente omessa nel dispositivo della sentenza di riforma, ma si desume agevolmente dalla motivazione in cui è contenuta l’indicazione dei presupposti che legittimano la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva. Ciò vuoi dire che – fermo restando il principio della domanda – la mancata esplicita statuizione, soltanto, in ordine alla richiesta di restituzione, integra un semplice errore materiale, emendabile con la procedura specificamente prevista, di correzione di errore materiale, e non è vizio censurabile con il mezzo di impugnazione del ricorso per Cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Questa conclusione si pone in sintonia con i principi di economicità processuale e della durata ragionevole del processo, essendo finalizzata ad evitare la prosecuzione di un giudizio, privo di interesse per la parte. In questa ottica, infatti, lo scopo perseguito è soddisfatto poichè, ricorrendo le condizioni indicate, la sentenza di riforma – riportando gli estremi del diritto fatto valere – costituisce, essa stessa, titolo esecutivo evitando, in tal modo, che possano essere sollevate in sede di esecuzione questioni che possano provocare un ritardo nel soddisfacimento delle ragioni creditorie (v. Cass. Cass. 24 aprile 2008 n. 10765; Cass. 17 gennaio 2007 n. 978).

Viceversa se, a fronte della domanda di restituzione, nella sentenza di appello non si dia atto – come nella specie – della sussistenza di ognuno dei presupposti per la restituzione, come sopra riportati, allora necessita – di fronte alla mancata pronuncia sul punto – la proposizione del ricorso per Cassazione (v. Cass. 24 maggio 2010 n. 12622; Cass. 8 luglio 2010 n. 16152; Cass. 11 giugno 2008 n. 15461).

La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, fondata per avere la corte di merito omesso ogni pronuncia sulle restituzioni, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in integrum e di ripristino della situazione precedente (Cass. 16 maggio 2006 n. 11491)”.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati, che non si sono costituiti.

Occorre, altresi, integrare con la previsione che il giudice del rinvio nel provvedere ai sensi dell’art. 336 c.p.c. disponga anche sulle spese anticipate per la consulenza tecnica di ufficio.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano affinchè provveda sugli effetti della riforma della sentenza dipendenti dalla sentenza impugnata tenendo conto dei principi sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, anche per questa fase del giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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