Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29262 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 22/12/2020), n.29262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14324/2019 proposto da:

A.O.P., rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Pelinga,

(Pec: avv.pelinga.pec.giuffre.it) giusta procura speciale in calce

al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 16/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.P.O., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del tribunale di Ancona che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

col secondo deduce la violazione o falsa applicazione della normativa in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

col terzo infine deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5 del T.U. Imm. a proposito del mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

II. – il primo motivo è inammissibile;

dal ricorso si evince che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di protezione, nelle sue alternative forme, il timore di gravi pregiudizi derivante dalla sua condizione di omosessualità;

il tribunale ha però negato ogni credibilità al racconto del medesimo in ordine a tale specifica condizione personale, e sul punto la decisione non è stata censurata;

ne consegue che difetta la condizione dedotta a fondamento sia del timore di pregiudizio per appartenenza a un determinato gruppo sociale (asseritamente rilevante ai fini del rifugio); mentre nessuna rilevanza possiede l’altrettanto insistito riferimento del ricorrente al timore (per lo meno in prospettiva di autosufficienza) di persecuzione per opinioni politiche, visto che questo timore non risulta esser stato mai allegato;

III. – il secondo motivo è inammissibile;

la concreta ragione di espatrio, allegata in giudizio in base alle stesse affermazioni del ricorrente, era stata solo quella inerente all’orientamento sessuale, non anche quella relativa alla situazione di instabilità del paese di origine;

a ogni modo il tribunale ha motivatamente escluso che nella zona di provenienza del richiedente sussistesse la necessaria situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato; e a questo proposito il ricorso non va oltre generiche affermazioni di segno contrario, implicanti un sindacato di fatto;

IV. – il terzo motivo è inammissibile;

la protezione umanitaria è stata negata in base a un motivato giudizio di inesistenza della situazione di vulnerabilità soggettiva; il terzo motivo si sostanzia in proposizioni generiche e astratte, non calibrate sulla specificità della ragione di rigetto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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