Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29262 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32170-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1234/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di S.A., a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di Euro 1.750,00, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 405,00, oltre accessori, spese distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate;

che avverso il predetto decreto l’anzidetto istante propone ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c., e art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;

che l’Amministrazione, rimasta intimata, ha depositato atto costitutivo tardivo “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

CONSIDERATO

che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012, è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014, detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 405,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, (Euro, 1.198,50), tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro, 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);

considerato che in ragione dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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