Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29260 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Esposito Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15241-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDIN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CAIAULO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 28, presso

lo studio dell’avvocato SILVIA ALOE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA MACCIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1143/2016 della CORTE, D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere, Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 13 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ferrara accoglieva la domanda proposta da B.R. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento, in qualità di ex coniuge titolare dell’assegno divorzile ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 2, della pensione di reversibilità; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la condizione per beneficiare della pensione, data dalla titolarità dell’assegno divorzile, dovendo così qualificarsi l’erogazione cui il Tribunale di Ferrara con precedente sentenza aveva obbligato l’ex coniuge poi deceduto in favore della B. e non della figlia minore; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la B.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle partì, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, comma 2, nonchè della L. n. 263 del 2005, art. 5, lamenta l’erroneità della qualificazione quale assegno divorzile attribuita dalla Corte territoriale all’erogazione cui il Tribunale di Ferrara condannava l’ex coniuge poi deceduto, da leggersi, tenuto conto, non solo del dispositivo, che la destina espressamente alla B. quale coniuge, ma altresì della motivazione che, a detta dell’Istituto ricorrente, ricollega alle esigenze di mantenimento della figlia minore;

che, l’unico motivo, deve ritenersi inammissibile, risolvendosi la censura mossa nella mera confutazione della qualificazione di assegno divorzile operata dalla corte territoriale con riguardo all’importo riconosciuto a suo tempo dal Tribunale di Ferrara direttamente alla B., confutazione svolta senza neppure tener conto in questa sede del rilievo su cui la Corte medesima fonda il proprio convincimento, per il quale il coniuge deceduto aveva continuato a versare alla B. l’importo suddetto pur dopo il compimento della maggiore età da parte della figlia;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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