Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2926 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10161/2019 proposto da:

B.T.I.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Guido Reni, 2, presso lo studio dell’avvocato Valerio Vianello

Accorretti, e rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Cultrera,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo depositata il

10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Palermo con l’ordinanza in epigrafe radicata ha convalidato il decreto di espulsione con rimpatrio adottato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 4, comma 1, dal Prefetto di Palermo, e posto in esecuzione dal Questore della medesima città, in una alle misure alternative disposte, a carico di B.T.I.O., cittadino nigeriano rinvenuto in territorio italiano mentre si sottraeva ai controlli in quanto privo di titolo di permanenza.

2. B.T.I.O. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 7 e art. 14, comma 4, per lesione del diritto di difesa e di uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), la nullità del decreto di convalida, del provvedimento di espulsione e dell’intero procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata traduzione in lingua nigeriana degli atti del processo ed omessa motivazione.

In sede di udienza di convalida il ricorrente, che non parla e comprende nè la lingua italiana nè quella inglese, non aveva ricevuto l’assistenza di un interprete di lingua a lui comprensibile e aveva avuto la traduzione degli atti, redatti in lingua italiana, in lingua inglese con conseguente nullità dell’intero procedimento, non sanata dall’adozione di formule standard dell’ufficio procedente, là dove si era dato atto della mancata traduzione per indisponibilità a reperire un interprete di madrelingua nell’immediatezza, nonostante le ricerche effettuate.

La circostanza, attestata dai verbalizzanti nella relata di notifica dell’invito a comparire all’udienza di convalida, circa la conoscenza da parte del notificato della lingua italiana era “inesatta” e l’omessa eccezione in udienza era stata determinata dalla non conoscenza della lingua e dalla non comprensione del ricorrente di quanto avveniva in quella sede, senza che il difensore d’ufficio di quest’ultima circostanza avesse avuto, a sua volta, conoscenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per lesione del diritto di difesa e violazione del principio di uguaglianza e, ancora, la nullità del decreto di espulsione e dell’ordinanza di convalida per mancata assistenza di un difensore di fiducia, con conseguente nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’intero procedimento.

La mancata comprensione degli avvisi tra i quali quello di farsi assistere da un difensore di fiducia avrebbero determinato una ulteriore ragioni di nullità del procedimento.

3. Con il terzo motivo si fa valere il vizio di motivazione per omessa valutazione di un fatto storico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, integrato dalla coeva pendenza davanti alla corte di appello di Venezia del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva depositato attraverso il proprio avvocato la nota di iscrizione a ruolo del giudizio, rappresentando agli agenti della Questura che l’eventuale ordinanza di sospensiva non sarebbe stata emessa prima dell’udienza fissata.

4. I motivi, tutti, si prestano ad una valutazione di inammissibilità.

4.1. Il primo motivo è inammissibile perchè generico; il ricorrente infatti non provvede neppure a segnalare i contenuti degli atti del processo che si assumono da lui non compresi e, nella mancanza di ogni pronunzia del giudice di merito sulla questione, che in tal modo per la prima volta viene sollevata in sede di legittimità, oblitera gli oneri di specificità ed autosufficienza del motivo del ricorso in cassazione, denunciando una propria generale non comprensione del celebrato processo di convalida D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 5-bis, circostanza che si vorrebbe, altrettanto genericamente, neppure intesa dal nominatogli difensore d’ufficio.

Inoltre, integrando la mancata traduzione degli atti del processo una violazione del contraddittorio e quindi dei “principi regolatori del giusto processo” e delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo manca di decisività nulla deducendo sulla incidenza della violazione quanto al contenuto della decisione, non evidenziando, così, il ricorrente il pregiudizio che la violazione denunciata gli avrebbe arrecato ex art. 360 bis c.p.c., n. 2 (Cass. n. 22341 del 26/09/2017; Cass. n. 26087 del 15/10/2019).

4.2. Il secondo motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità muovendo dai principi sopra applicati, nell’ulteriore rilievo che la reclamata violazione del modello processuale dell’udienza di convalida del provvedimento di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, là dove si prevede che lo straniero sia “ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale”, vale soltanto a facoltizzare la parte, a tanto sostenuta dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, alla nomina di un difensore di fiducia, restando nel resto la garanzia della difesa affidata alla nomina del difensore di ufficio.

L’udienza di convalida definita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis, secondo sistema, non prevede come imprescindibile la nomina del difensore di fiducia nè può dirsi che alla tutela del principio del giusto processo e con esso del contraddittorio si accompagni l’esercizio del diritto di difesa a mezzo di un difensore di fiducia che integra, piuttosto, solo una declinazione del primo.

4.3. Il terzo motivo, generico nel denunciare la coeva pendenza del giudizio sulla protezione internazionale sui cui esiti il ricorrente nulla deduce, resta assorbito dai precedenti nella cui lettura coordinata il primo non risulta in grado di integrare, con il dovuto carattere della decisività, le dedotte violazioni del “giusto processo” integrativi del vulnus risentito.

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese all’esito di costituzione tardiva e meramente formale dell’Amministrazione intimata.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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