Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2926 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2926 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 53-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PROFESSIONAL DATA SERVICE DI FE & C. SAS;
– intimato –

Nonché da:
PROFESSIONAL DATA SERVICE DI FE & C. SAS, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B c/o lo studio
dell’Avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- con troricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

n.
LATINA,

243/2010
depositata

della
il

25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI.

sentenza
la
DZI-LAk.
di
COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST.
avverso

N.R.G.53/2011

FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e dell’art.54
bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l’Agenzia delle Entrate procedeva al
controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2003, relativo
all’anno di imposta 2002, presentato dalla società Professional Data
Service srl, liquidando le maggiori imposte Irap ed Iva dovute. In data

complessivi euro 10.621.
Contro la cartella la società proponeva ricorso alla Commissione
tributaria provinciale di Latina che lo rigettava con sentenza n.80 del
2007.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che lo accoglieva con sentenza del 25.6.2010, annullando la cartella per
intervenuta decadenza dei termini di consegna del ruolo. Il giudice di
appello riteneva fondata l’eccezione di tardività della iscrizione a ruolo
effettuata il 26.5.2006, oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione previsto
dall’art.17 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ritenuto applicabile ratione
temporis in riferimento all’anno di imposta 2002, nonostante
l’intervenuta abrogazione disposta dall’art.1 comma 5 ter lett.a) del d.l.
17 giugno 2005 n.106, convertito nella legge 31 luglio 2005 n.106, alla
quale non poteva attribuirsi efficacia retroattiva. Riteneva assorbiti tutti i
restanti motivi di impugnazione.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per
cassazione , con unico motivo, per “violazione dell’art.1 comma 5 bis del
d.l. n.106/2005, convertito nella legge 156/2005, e falsa applicazione
dell’art.17 del d.P.R. n.602/73 in relazione all’art.360 comma primo n.3
cod.proc.civ.”.
La società Professional Data Service srl resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale, reiterando la denuncia di illegittimità della
cartella per “violazione di legge per omessa notifica dell’avviso bonario
di cui all’art.6 comma 5 1.212/2000”.

RAGIONI DELLA DECISIONE
A),I1 ricorso principale è fondato.

26.9.2006 veniva notificata la relativa cartella di pagamento per

L’art.1 del d.l. 17 giugno 2005 n.106, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 2005 n.106, ha introdotto termini di decadenza
riferiti alla notificazione delle cartelle di pagamento, in sostituzione dei
previgenti termini di decadenza riferiti alla iscrizione delle somme nei
ruoli esecutivi previsti dall’art.17 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602,
contestualmente abrogato. L’applicabilità, anche alle annualità pregresse
dei (soli) termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di

stabilita nell’art.1 comma 5 bis del citato d.l. n.106 del 2005 con riguardo
alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni in
generale, e nell’art.36 comma 2 d.lgs. n.46 del 1999, sostituito da arti
comma 5 ter lett.b) n.2 del d.l. n.106 del 2005, con specifico riguardo
alla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e
all’imposta sul valore aggiunto. Entrambe le disposizioni prevedono che
le cartelle di pagamento relative a somme dovute a seguito della attività
di liquidazione svolta dagli Uffici devono essere notificate entro il quarto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con
riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 ( art.36
comma 2 lett.a) d.lgs. n.46 del 1999; arti comma 5 bis lett.b) del d.l.
n.106 del 2005). Trattandosi, nel caso in esame, di dichiarazione
presentata nell’anno 2003, la notificazione della cartella eseguita in data
28.6.2006 è tempestiva.

B),II

ricorso incidentale, qualificabile come condizionato poiché

proposto dalla parte interamente vittoriosa, vede su una questione che il
giudice di appello non ha deciso, avendola ritenuta assorbita. Pertanto il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché, in caso di
accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza e rinvio
al giudice di merito, la questione assorbita può essere riproposta al
giudice del rinvio (conforme Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016).
In accoglimento del ricorso principale la sentenza deve essere
cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in
diversa composizione. Alla medesima Commissione tributaria regionale è
demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

2

pagamento risulta dalla espressa previsione di una disciplina transitoria

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in
diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso il 23.11.2017.

Presidente

Aurelio C p abianca

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