Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2926 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.03/02/2017), n. 2926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25218/2012 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 587/7/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 14/11/2011, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO, difensore del ricorrente, che si
riporta alla memoria.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L.G., medico convenzionato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR indicata in epigrafe, che ha rigettato la richiesta di rimborso IRAP per gli anni 1998/2000, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3), è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Ed invero, la CTR ha considerato, ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, l’elevato valore dei beni strumentali e delle spese sostenute per ciascun anno d’imposta. Il giudice di appello ha però totalmente omesso di verificare la tipologia di beni che appare elemento essenziale al fine di verificarne l’indispensabilità rispetto all’esercizio della professione e, conseguentemente, l’incidenza ai fini del tributo IRAP oggetto di della richiesta di rimborso – cfr. Cass. n. 24824/2016.
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017