Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29259 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15076-2017 proposto da:

A.I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CALVOSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POLAR EXSPRESS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4870/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 19 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da A.I.M. nei confronti della Polar Express S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intrattenuto con la Società quale addetto alla preparazione dei gelati presso l’esercizio gestito dalla Società e formalizzato come rapporto di apprendistato e la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive comprensive del preavviso di dimissioni per giusta causa;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto compatibile con il livello di professionalità del lavoratore quale delineato in sede istruttoria l’assunzione del medesimo con contratto di apprendistato e l’applicazione dl relativo regime;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ A., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Società non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 339 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto e di aver omesso di pronunciare sull’eccepita costituzione del rapporto antecedentemente alla formalizzazione del contratto di apprendistato, da ritenersi per ciò stesso illegittimamente concluso;

– che la medesima censura, relativa all’omessa considerazione della dedotta circostanza, fatta anche oggetto di accertamento istruttorio, dello svolgimento di fatto del rapporto in anticipo rispetto alla sua formalizzazione, è prospettata nel secondo motivo sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e della violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1414,1418,2094,2728 e 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e della L. n. 25 del 1955;

– che, entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non riscontrandosi i rilevati vizi, di omessa pronunzia e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, cui il ricorrente ricollega le violazioni di legge ulteriormente dedotte, in ragione del riferimento testuale contenuto nella motivazione dell’impugnata sentenza alla testimonianza qui invocata a sostegno dell’eccepita costituzione del rapporto in anticipo rispetto alla sua formalizzazione, riferimento da cui è agevole evincere come la circostanza sia stata tenuta presente dalla Corte territoriale e da questa ritenuta recessiva rispetto agli ulteriori elementi apprezzati in sede di valutazione del materiale istruttorio (è lo stesso ricorre a dare qui conto di testimonianze dal tenore dissonante rispetto a quelle dal medesimo invocate) e come sia stata fatta oggetto di implicito rigetto la conseguenza in diritto (l’illegittimità del contratto di apprendistato) che quella circostanza induceva;

– che, pertanto discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver la Società intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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