Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29258 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 20/10/2021), n.29258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10334/2018 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che lo rappresenta e

difende 1 unitamente agli avvocati GINO CAVALLI, e MASSIMILIANO

BIANCHI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato VITO BELLINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (GIA’ EQUITALIA CENTRO SPA, GIA’

EQUITALIA PARMA SPA);

– intimata –

sul ricorso 17170/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente in via incidentale –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato VITO BELLINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2227/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2007 Poste Italiane S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma la SEIT Parma S.p.A., quale società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali (ICI), chiedendo che fosse accertato il proprio diritto ad applicare nei suoi confronti una commissione per ogni bollettino postale di pagamento ICI sui conti correnti postali della convenuta, quale concessionaria del servizio di riscossione dell’ICI per la provincia di Parma, e che fosse pure accertata l’entità della commissione nella misura di Euro 0,05 dal 1.4.1997, di Euro 0,23 dal 1.6.2001 e, per il periodo dal gennaio 2004 in poi, nella misura tempo per tempo vigente in base ai documenti di sintesi succedutisi, salva comunque la via equitativa; nonché che la convenuta fosse condannata a pagare la commissione nella misura e decorrenza accertate per ogni bollettino, il tutto con la maggiorazione di interessi; in subordine chiedeva la condanna della convenuta ex art. 2041 c.c., nella stessa misura di cui sopra o in via equitativa.

2. L’agenzia concessionaria si costituiva, resistendo e chiamando in causa Banca Monte Parma in manleva, la quale, nel costituirsi, eccepiva che la domanda di manleva potesse riferirsi solo al periodo antecedente alla cessione dei crediti della banca Monteparma (27.9.2006), per eventuali sopravvenienze passive, nonché che la domanda fosse infondata in quanto non provata nell’importo. Con sentenza n. 1662/2012 il Tribunale rigettava la pretesa, ritenendo che l’attività fosse da ricomprendere tra quelle in regime di monopolio, come tale esclusa da qualsiasi tariffa L. 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 2, comma 18.

3. Avendo Poste Italiane proposto appello principale, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2227/2017 del 2.10.2017, accoglieva l’appello e la domanda di manleva dell’Agenzia nei confronti della banca chiamata, in ordine alla pretesa che il primo giudice non aveva ritenuto fondata. La Corte d’appello prendeva atto che nel frattempo erano intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. U., sentenza 7169 del 26.3.2014), che avevano affermato il diritto di Poste Italiane di ricevere una commissione per il servizio, nonostante agisse in regime di monopolio legale. Per l’effetto accertava il diritto di ricevere la commissione come indicata per ciascun bollettino incassato ed accoglieva la domanda di manleva per le sopravvenienze relative alla cessione operata, limitatamente al periodo 1/4/1997 e 27.9.2006.

4. Ha presentato ricorso, in data 29 marzo 2018 Intesa SanPaolo (subentrata nella posizione della banca intervenuta nel giudizio quale terza chiamata) affidato a due motivi, illustrati da memoria. In data 28 maggio 2018 ha presentato ricorso la concessionaria per la riscossione, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione (d’ora in avanti anche solo AdER), articolandolo in tre motivi, illustrati da memoria. Si è difesa Poste Italiane con controricorso, illustrato da memoria.

5. La controversia, rinviata in data 19 giugno 2019 a nuovo ruolo in ragione della pendenza di un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia in causa su analoga questione, veniva nuovamente fissata per la discussione ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La difesa della Agenzia delle Entrate in data 4 giugno 2021 ha depositato nota integrativa ex art. 372 c.p.c., contenente comunicazione informale, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di deroga al patrocinio e di conferimento di mandato all’Avv. Papa Malatesta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi sono da riunire essendo proposti nei confronti della medesima pronuncia. Deve esaminarsi per primo il ricorso di Intesa San Paolo, in quanto notificato in data anteriore a quello di AdER.

Ricorso di Intesa San Paolo S.p.A..

7. Preliminarmente, va respinta l’eccezione preliminare di nullità o inammissibilità o improcedibilità del ricorso di Intesa San Paolo S.p.A., sollevata da Poste Italiane in quanto la relativa notifica via pec della procura alle liti, apposta in calce al ricorso, in tesi risulterebbe mancante dell’attestazione di conformità.

8. Difatti, l’attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica a mezzo PEC dimostra che la firma è stata apposta sull’intero file PDF risultante dalla scansione e vale, dunque, anche per la procura alle liti, per quanto la coccarda digitale compaia sull’ultima pagina del ricorso e non sulla pagina seguente contenente la procura.

9. Il file PDF notificato è una copia informatica di un atto formato su supporto analogico, come consentito dalla L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 2 e D.M. 16 aprile 2014, art. 19 bis, comma 2. Inoltre, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, prevede che, quando l’attestazione di conformità si riferisce a una copia informatica, l’attestazione sia apposta nel medesimo documento informatico. Inoltre, se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notifica.

10. Essendo quindi la procura in calce parte integrante del ricorso introduttivo, in quanto ad esso spillata e con esso scansionata in modo unitario, non è dunque necessaria una attestazione apposita specificamente riferita alla procura, facente parte dell’atto cui si riferisce, derivando direttamente dalla “relazione fisica” tra la delega e il ricorso la conseguente certezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 07/03/2006).

11. Ciò posto, con il primo motivo del ricorso di Intesa San Paolo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza non si sarebbe pronunciata sull’eccezione relativa al fatto che la domanda non potesse qualificarsi come domanda generica, bensì come domanda specifica, peraltro non sufficientemente provata.

12. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115,116,278 e 279 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo è formulato nella ipotesi in cui si dovesse ravvisare una pronuncia implicita della Corte d’appello sulla riconducibilità dell’azione di Poste italiane a un’azione di condanna generica. Poste italiane sul punto eccepisce la genericità delle censure, sostenendo che la ricorrente non avrebbe chiarito in cosa consista la violazione delle norme violate.

13. La controricorrente Poste italiane adduce: che davanti al Tribunale di Parma la questione de qua non sarebbe mai stata sollevata, essendosi la Banca limitata ad eccepire che la domanda di Poste è innanzitutto indeterminata, poiché non vengono indicati i Comuni cui i conti si riferiscono e non è pertanto possibile individuare in concreto l’oggetto della pretesa della società attrice; che, inoltre, solo al punto 7 della pagina 18 della comparsa conclusionale di primo grado si sarebbe introdotta ex novo l’eccezione di genericità della domanda e di mancanza di supporto probatorio, riconducendo tale eccezione non più alla mancata indicazione del nome dei Comuni intestatari, ma al fatto che Poste Italiane non avrebbe allegato i bollettini relativi alla propria domanda; che già in sede di memoria di replica Poste Italiane avrebbe dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla predetta nuova eccezione.

14. Il primo motivo è infondato.

15. L’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità che si registra se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Sez. U., Sentenza n. 3041 del 13/02/2007).

16. L’operata qualificazione della domanda, nel caso concreto, non manifesta il vizio denunciato di violazione dell’art. 112 c.p.c., Difatti la pretesa azionata non risulta indirizzata all’ottenimento di un importo globale da determinarsi all’esito dell’istruttoria. E’ significativo che nelle conclusioni non si faccia alcun cenno alla somma complessiva che la controparte avrebbe dovuto corrispondere, ma ci si limiti a menzionare la misura e la decorrenza della singola commissione che si assume competere all’attrice per ogni bollettino in riferimento ai diversi periodi delle prestazioni.

17. Del resto, la mancata proposizione di una domanda di condanna generica non potrebbe ricavarsi dalla richiesta, da parte dell’attrice, di maggiorazione dell’importo con interessi e rivalutazione. L’estensione della domanda a detti accessori non è infatti incompatibile con la pronuncia di condanna di cui all’art. 278 c.p.c., in quanto la statuizione partecipa della declaratoria di diritto propria di tale condanna e si concreta, pur sempre, in una mera pronuncia relativamente alla prestazione controversa (v. Cass. 6 gennaio 1983, n. 75; in riferimento a un’ipotesi simile, v. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2662).

18. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, risulta inammissibile, in quanto nella censura vengono in gioco questioni di fatto relative ad un implicito rigetto della domanda volta a qualificare come domanda specifica la domanda dell’attore, da ritenersi non provata e non proposta, senza che sia indicato per quale via le valutazioni con riguardo alla domanda, per come qualificata dal giudice, siano state in effetti violate, atteso che la sentenza si pone in termini di condanna generica con riferimento ai compensi dovuti in relazione ai diversi periodi in cui sono state rese le prestazioni nel tempo; dunque non rilevano le censure riguardanti la mancata considerazione dell’assenza di prove sulla domanda, da qualificarsi (in tesi) come domanda specifica.

19. Conclusivamente, il ricorso di Intesa SanPaolo va rigettato, infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo.

Ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate – Riscossione

20. Per il ricorso di AdER, da considerare incidentale, si pone la questione preliminare della mancanza di procura speciale rilasciata ad hoc dalla Avvocatura Generale ad avvocato del libero foro.

21. La procura dell’avvocato del libero foro rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, a ben vedere, non contiene alcun riferimento a speciali convenzioni o deroghe alla legge. Peraltro, la procura speciale in atti è unicamente quella allegata al ricorso, mancando la prova di un ulteriore deposito, come invece indicato nella nota depositata dalla ricorrente.

22. Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delibera prevista dall’art. 43, comma 4, R.D. cit. – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

23. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., da Cass. Sez. U., Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021).

24. La legittimazione processuale dell’Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato (che solo entro limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del “Protocollo d’intesa” del 22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell’organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell’Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso” (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.): a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti “l’attività di riscossione” pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo “questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione” (ibidem paragr. 3.2), sussiste l’obbligo dell’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell’Ente.

25. Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che “il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro”. Come peraltro confermato anche dal “Regolamento di amministrazione dell’ADER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell’ente al controllo della Corte dei conti, l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione” (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.).

26. Ne consegue che la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato, riservato in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; in tali sensi, questa Corte ha già stabilito che, a partire dal 1 luglio 2017, in conseguenza dell’operatività del Protocollo tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato, il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato a quest’ultima, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 3, comma 4; pertanto, in difetto di tali ultimi presupposti, il ricorso o il controricorso formati da un avvocato del libero foro cui sia stato conferito l’incarico dall’AdER sono inammissibili (Cass. Sez. 3, ord. 26531 del 20/11/2020; Cass. Sez. 3, ord. n. 15704 del 04/06/2021).

27. Orbene, alcun riferimento è contenuto nel controricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all’Avvocatura erariale a difendere l’Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di Cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una Delibera assunta dagli organi dell’ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi. Ed è appena il caso di precisare che il mero messaggio di posta elettronica, informe e generico, che la ricorrente ha prodotto in prossimità dell’adunanza, non può assurgere ad un atto valido di manifestazione di volontà dell’Avvocatura di declinare il patrocinio istituzionalmente e convenzionalmente a quella spettante.

28. Ne segue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori. Pertanto, il controricorso ed il contestuale ricorso incidentale condizionato proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione devono essere dichiarati inammissibili.

29. Risulta assorbita ogni questione relativa all’osservanza dei termini: del resto, se è vero che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2227/2017 non è stata notificata, ma pubblicata il 2/10/2017, mentre il ricorso di Intesa San Paolo è stato notificato all’Agenzia il 29/3/2018 (e depositato in cancelleria il 13/4/2018), il ricorso formato in nome di questa è stato sì notificato il 28/5/2018 (e depositato il 15/6/2018), ma pur sempre a seguito di notifica del primo ricorso al procuratore costituito per la soppressa dante causa dell’Agenzia e, quindi, in modo invalido (Cass. Sez. U. n. 30008/19; Cass. Sez. U. 4845/21; Cass. Sez. U. n. 15211/21): ciò che avrebbe consentito, per la conseguente nullità della stessa notifica del primo ricorso, la sanatoria con atto svincolato dai relativi termini, benché nella specie la destinataria della notifica, che pure aveva avuto piena conoscenza del ricorso di Intesa Sanpaolo, abbia irritualmente conferito mandato ad avvocato del libero Foro.

30. Pertanto, il ricorso di AdER deve essere dichiarato inammissibile.

Sulla questione pregiudiziale in merito alla violazione delle norme sulla concorrenza ex artt. 107 e 102 TFUE.

31. Nelle fasi di merito era stata denunciata da entrambe le parti convenute, qui ricorrenti, la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, nonché degli artt. 102,106,104 TFUE. Si indicava la normativa italiana in contrasto con la normativa Europea, in particolare il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e la L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20, D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1, 3 e 13 e la questione è stata posta in questa sede processuale quale violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel ricorso di AdER, cui ha aderito anche Intesa SanPaolo, riportandosi alle pregresse difese.

32. Tale questione, ripresa nel controricorso di Intesa SanPaolo al ricorso incidentale di AdER, si pone quale questione rilevabile d’ufficio, inerendo alla assunta violazione della normativa sulla concorrenza dell’Unione Europea, per la quale sono stati disposti da questa Corte due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia rispetto a due controversie su questioni assimilabili a quelle agitate nella presente: rinvio pregiudiziale in ragione del quale si è determinata la necessità di disporre un rinvio a nuovo ruolo della presente controversia in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, intervenuta il 3 marzo 2021 in riferimento al caso Poste Italiane e a., nelle cause riunite C-434/19 e C-435/19.

33. Con riguardo alla questione de qua la Corte di Giustizia, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE attivato da questa Corte, nelle cause riunite C- 434/19 e C- 435/19 riguardanti due giudizi vertenti sulla medesima questione, con la sentenza del 3 marzo 2021 ha statuito che l’art. 107 del trattato funzionamento dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che “costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste italiane S.p.A. per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo Poste italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”, non essendo la Corte di Giustizia stata messa nelle condizioni di valutare le circostanze rilevanti del caso.

34. L’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità (fra le tante, da ultimo, Cass. 3 marzo 2017, n. 5381).

35. Sicché la Corte di Giustizia il 3 marzo 2021, nelle cause riunite C434/2019 e C-435/19, ha affermato che l’art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un “aiuto di Stato”, ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

36. La Corte di giustizia dubita dell’esistenza del meccanismo di compensazione in discorso.

37. In via assorbente, rispetto all’apprezzamento della sussistenza delle altre condizioni elencate dalla Corte di giustizia, manca peraltro, secondo questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’aiuto di Stato, la condizione dell’acquisizione del servizio da parte del concessionario mediante risorse finanziarie non proprie, ma statali. L’acquisizione mediante risorse statali si verificherebbe nell’ipotesi di esistenza di un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi risultanti dall’obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane. Per risorse statali si intendono, come precisa il giudice dell’Unione Europee, “tutti gli strumenti pecuniari di cui le autorità pubbliche possono effettivamente servirsi per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato”.

38. Al riguardo va richiamato il passaggio rilevante della decisione: “50. Certamente, dalle ordinanze di rinvio emerge che, in forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare una commissione ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI da loro assicurata. Tuttavia, se è vero che tali somme sono palesemente di origine pubblica, nulla indica che esse siano destinate a compensare i costi aggiuntivi che possono risultare, per i concessionari, dal loro obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane e che lo Stato garantisca in tal modo la copertura integrale di tali costi aggiuntivi. Spetta al giudice del rinvio appurare una tale circostanza. 51. Occorre inoltre rilevare che né dalle ordinanze di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’eventuale costo aggiuntivo generato dall’obbligo di acquisizione di servizi presso Poste Italiane, di cui trattasi nei procedimenti principali, debba essere integralmente sopportato dai contribuenti o che sia finanziato da un altro tipo di contributo obbligatorio imposto dallo Stato. 52. Ciò posto, anche se non sembra, prima facie, che le commissioni versate dai concessionari a Poste Italiane, in relazione all’apertura e alla gestione dei conti correnti che essi sono tenuti a possedere presso Poste Italiane, possano essere considerate concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali, spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza, non potendo la Corte effettuare un esame diretto dei fatti relativi alle controversie oggetto dei procedimenti principali”.

39. La commissione che i Comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi derivanti, per i concessionari, dall’obbligo di disporre di un conto corrente postale, perché la commissione è corrisposta anche per il caso di versamento diretto dell’imposta da parte del contribuente al concessionario.

40. Va rammentato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, prevede quanto segue: “L’imposta dovuta ai sensi del comma 2, deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’art. 4, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 Lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di Euro 1,81 ed un massimo di Euro 51,65 per ogni versamento effettuato dal contribuente”.

41. Come si evince chiaramente dalla disposizione citata, la commissione grava sul Comune in misura percentuale sulle somme riscosse, indipendentemente dalle modalità di riscossione: e dunque anche nel caso di versamento diretto al concessionario.

42. Ne’, ai fini dell’integrazione dell’aiuto di Stato, può farsi riferimento alla disciplina di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1 e art. 58, comma 2. Trattasi della disciplina dei compensi e rimborsi spese spettanti al concessionario del servizio di riscossione dei tributi in modo indifferenziato per tutta l’attività di riscossione senza che possa essere identificabile il nesso di specifica destinazione alla compensazione dei costi aggiuntivi per la riscossione dell’ICI.

43. Trattasi quindi di commissione che già sul piano normativo è configurata in modo indipendente dal costo risultante dall’obbligo di disporre di un conto corrente. In linea ipotetica potrebbe in concreto verificarsi una riscossione esclusivamente mediante versamento diretto, e ciò nondimeno permarrebbe l’obbligo di pagamento al concessionario della commissione. Pertanto, la commissione, sul piano finanziario, esula del tutto dai costi sopportati per la tenuta del conto corrente postale.

44. Quanto alla sussistenza dell’abuso di posizione dominante, considerata quale seconda ipotesi di non conformità della normativa interna (che assoggetterebbe i concessionari al pagamento della commissione fissata unilateralmente da Poste Italiane) a quella dell’Unione Europea di cui all’art. 102 TFUE (che vieta ogni comportamento di abuso di posizione dominante), risulta prioritario osservare che la Corte di Giustizia, nella decisione in commento, ha indicato che il giudice del rinvio pregiudiziale avrebbe dovuto fornire informazioni precise sulle caratteristiche del mercato rilevante, sulla sua estensione geografica e sull’eventuale esistenza di servizi equivalenti (V. p. 79 della decisione).

45. Tali pratiche abusive, secondo l’acquis dell’Unione Europea, possono consistere in particolare:

a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

46. In questo caso deve preliminarmente osservarsi che negli atti legittimamente conoscibili da parte di questa Corte non sono reperibili informazioni che consentano di identificare come ritualmente sottoposti ai giudici del merito, entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, gli elementi costitutivi di una posizione dominante e del suo abuso, ai sensi dell’art. 102 TFUE, in quanto non è dato conoscere con sufficiente precisione il mercato rilevante a livello di servizi di cui trattasi e della sua estensione geografica, nonché le quote di mercato detenute dalle diverse imprese operanti nel suddetto mercato; né può assumersi che già solo il fatto di obbligare i concessionari a disporre di un conto corrente per la riscossione dell’ICI conferisca a Poste italiane una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno, come indicato dalla Corte di Giustizia nella menzionata decisione (v. p. 80 della decisione della Corte di Giustizia).

47. Pertanto, in questo caso, in sede di giudizio di legittimità non è possibile svolgere un vaglio delle circostanze di cui sopra, trattandosi di questioni fattuali non evincibili ex actis – e la cui rituale tempestiva proposizione davanti ai giudici del merito neppure si allega adeguatamente entro i soli atti qui legittimamente esaminabili (neppure potendo il ricorso integrarsi con alcun atto successivo, per giurisprudenza consolidata) – o comunque dal rilievo di nullità sollevato.

48. Oltretutto, dalle argomentazioni difensive delle parti risulta che Poste Italiane è libera di fissare le proprie tariffe e, a parte detto obbligo di contrarre con i concessionari, non viene allegato nessun elemento specifico idoneo a differenziare il suo rapporto con questi ultimi da quello che essa intrattiene con gli altri suoi clienti titolari di conti correnti postali.

49. Poste italiane, sul punto, ha indicato che nei confronti dei concessionari essa intrattiene un comune rapporto di conto corrente e che fornisce da sempre l’unico conto corrente postale, la cui offerta di base è la stessa per tutti i clienti.

50. Pertanto, non è arguibile alcun elemento concreto dell’abuso.

51. Nel corso del giudizio le parti convenute hanno dedotto anche una questione di legittimità costituzionale della normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10; L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3.

52. La questione è in parte assorbita in quanto è consequenziale all’ipotesi in cui, a seguito dell’esito favorevole del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, l’evocato diritto sovranazionale si ritenesse non dotato del requisito dell’effetto diretto, requisito che è indispensabile affinché si possa procedere alla disapplicazione del diritto nazionale contrastante col diritto dell’Unione Europea.

53. Per altra parte, deve essere in sé considerato là dove si deduce che l’incostituzionalità del quadro normativo interno non deriverebbe specificamente dalla previsione dell’obbligo a contrarre isolatamente considerata, quanto dalla saldatura di tale previsione con quella secondo la quale Poste Italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali anche in tale circostanza.

54. La non manifesta infondatezza della questione costituzionale, quindi, investirebbe una norma che si ricava dal combinato disposto delle disposizioni legislative menzionate e che imporrebbe di abbinare il potere di Poste italiane di imporre unilateralmente il pagamento di una commissione al correntista postale anche al caso in cui quest’ultimo, il concessionario della riscossione, agisca nell’adempimento dell’obbligo di accensione dell’apposito conto corrente postale previsto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, commi 2 e 3.

55. Con riferimento alla violazione dei parametri costituzionali (artt. 3 e 41 Cost.), va evidenziato che, per un verso, la questione di legittimità costituzionale non è rilevante per la definizione del giudizio perché muove da un presupposto di fatto, l’avere Poste Italiane trattato il concessionario senza tener conto delle caratteristiche del rapporto e dei volumi di traffico realizzati, non accertato dal giudice di merito e che anzi non si allega adeguatamente in questa sede essere stato a quegli sottoposto; per altro verso, essa è non possiede il requisito di non manifesta infondatezza, avuto riguardo alla scelta discrezionale del legislatore circa le modalità di versamento dell’imposta da parte dei contribuenti.

56. Difatti, l’assenza di un vincolo gravoso è stata implicitamente ma inequivocabilmente esclusa dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7169/2014 con l’argomento della incomparabile capillarità dei servizi che non può certo dirsi superato, trattandosi di tributo imposto da tutti i Comuni italiani.

57. A parte questo elemento, che è già sufficiente a rendere non integrato il requisito di non manifesta infondatezza della questione costituzionale, va aggiunto che essa viene presentata in modo intrinsecamente contraddittorio: dapprima si deduce che non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell’Agenzia come cliente di Poste Italiane, trattata come un qualsiasi correntista, e poco dopo si deduce il mancato trattamento come un qualsiasi correntista, il quale può convenire condizioni più favorevoli in ragione dei propri volumi di traffico, mentre ciò all’Agenzia sarebbe stato precluso, essendo obbligata alla stipulazione del conto corrente postale; anche qui non si specifica in alcun modo quale vantaggio sarebbe stato completamente perso dall’Agenzia, ovvero che cosa avrebbe potuto ottenere in più di quanto ottenuto da Poste Italiane se altri soggetti avessero prestato lo stesso servizio.

58. Pertanto, né la violazione del principio di eguaglianza, né del principio di ragionevolezza vengono messi in adeguato rilievo.

59. Conclusivamente, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno disattesi, con ogni conseguenza in ordine alle spese, liquidate a favore di Poste Italiane, integralmente vittoriosa nei confronti di entrambe le ricorrenti e con loro condanna solidale; spese compensate tra ricorrente principale e incidentale; segue il raddoppio del contributo unificato, nella misura in cui quest’ultimo fosse ab origine dovuto, per entrambe le ricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 8.000,000 in favore di Poste Italiane s.p.a., oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge; spese compensate tra ricorrente principale e incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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