Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29258 del 14/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15021-2017 proposto da:
N.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SEVERINO NAPPI;
– ricorrente –
contro
COMUNITA’ MONTANA MONTI LATTARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8005/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA -DE MARINIS.
Fatto
RILEVATO
– che, con sentenza del 19 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata, delle domande proposte da N.O. nei confronti della Comunità Montana Monti Lattari rigettava quella avente ad oggetto l’attribuzione, in deroga al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, del superiore inquadramento nel quarto livello del CCNML per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed accoglieva quella avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni superiori;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in ragione della natura pubblica dell’Ente, infondata la pretesa all’attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte ma dovute, stante il diritto al trattamento correlato alle mansioni effettivamente svolte, le rivendicate differenze retributive;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’Ente intimato non ha svolto alcuna difesa;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che, nelle more dell’adunanza camerale, il Comune ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione per adesione della resistente di cui il Collegio dà atto nel corso dell’adunanza, disponendo per l’estinzione del processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018