Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29257 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 20/10/2021), n.29257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15118/2017 proposto da:

A.G., rappresentato per procura Notar T. L. dell’11

aprile 2002, Rep. n. 73389 dalla moglie A.C.,

AQ.GI., A.M.C., A.M., rappresentati e difesi

dall’Avvocato Giuseppe Semeraro, (PEC:

semeraro.giuseppe.oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati

in Roma via degli Scipioni, 110, presso lo studio dell’avvocato

Nicola D’ippolito, (PEC: nicoladippolito.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrenti –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio

Lanzillotta, con indicazione di domicilio presso il suo studio in

Martina Franca, via Micoli, n. 25, (PEC:

lanzillotta.antonio.oravta.legalmail.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE Sez.

Dist. di TARANTO, pubblicata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2021 dal Presidente Relatore Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO

FRASCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione notificato nel novembre del 2009 S.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Distaccata di Martina Franca, A.G. e i figli Aq.Gi., M.C. e M. per sentir revocare, ex art. 2901 c.c., due atti – l’uno del 12.2.2007 e l’altro del 26.3.2008 – con cui il primo aveva donato agli altri tutti i beni immobili di sua proprietà.

L’attore, quale titolo legittimante all’esercizio della revocatoria, dedusse: che le donazioni erano state effettuate in pendenza del giudizio da lui introdotto avanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto per sentir condannare A.G. al pagamento di differenze contributive e di indennità accessorie, derivanti da un pregresso rapporto di lavoro; che detto giudizio si era concluso con sentenza del 19 dicembre 2008 che aveva condannato l’ A. al pagamento di oltre 70.000,00 Euro, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite). Sostenne che tali atti avevano pregiudicato le sue ragioni creditorie.

2. L’ A. resistette deducendo che gli atti di cessione non si potevano considerare avvenuti a titolo gratuito, ma erano stati a titolo oneroso, attesi gli oneri di assistenza imposti ai donatari e correlati alle sue condizioni di infermità e disabilità. Anche gli altri convenuti resistettero alla domanda deducendo di non essere a conoscenza dei rapporti lavorativi intercorsi fra il S. ed il padre e che quest’ultimo aveva donato loro il patrimonio a fronte dell’assunzione dell’impegno ad ogni cura e assistenza.

3. Il Tribunale adito, con sentenza del 30 aprile 2013, accolse la domanda del S. ritenendo che gli atti di disposizione avessero natura gratuita.

4. Pronunciando sull’impugnazione principale di A.G. e su quella incidentale dei figli, la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 23 marzo 2017, ha rigettato entrambi i gravami, confermando la sentenza appellata.

5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, A.G. (rappresentato dalla moglie A.C.) e Aq.Gi., M.C. e M., affidandosi a quattro motivi.

S.G. ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., ed in vista di essa il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte, mentre i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2901,793,1362,1363 e 1371 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Premesso che la Corte di merito si era limitata a ritenere che i contratti di cessione costituissero atti di liberalità impositivi di un semplice modus, i ricorrenti evidenziano che gli atti predetti erano “caratterizzati dall’assunzione di distinte prestazioni a carico di entrambe le parti”, ossia “la cessione dei beni da una parte; la gravosa controprestazione dell’altra, consistente tra l’altro nella preparazione del vitto, nell’assistenza diurna e notturna con particolare riguardo all’ipotesi di malattie e necessità di cure mediche, oltre che nell’esecuzione dei funerali e nella sepoltura”; aggiungono che dette controprestazioni erano “espressamente tutelate essendo prevista addirittura l’immediata e definitiva risoluzione nell’ipotesi di inadempimento”.

Tanto rilevato, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale aveva “assurdamente” dichiarato che non dovevano considerarsi, ai fini dell’individuazione della causa dei contratti, le prestazioni in essi dedotte e che doveva escludersi l’idoneità delle stesse a snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione e a “rendere in negozi in oggetto veri e propri “contratti a prestazioni corrispettive”, tali essendo quelli nei quali sono previste obbligazioni a carico di entrambe le parti”; aggiungono i ricorrenti, dopo avere sostenuto che erroneamente la corte territoriale avrebbe evocato l’art. 793 c.p.c., comma 2, che sarebbe irrilevante la qualifica giuridica attribuita ad un contratto, “essendo, al contrario, necessario verificare gli effettivi contenuti delle volontà, senza “limitarsi al senso letterale delle parole””, dovendosi avere riguardo al comportamento anche successivo delle parti (ex art. 1362 c.c., comma 2) e dovendosi tenere conto che l’interpretazione del contratto deve mirare all’equo contemperamento degli interessi delle parti (ex art. 1371 c.c.).

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è formulato senza ottemperare alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che non trascrive direttamente – per la parte necessaria – il tenore dei contratti di donazione e nemmeno ne riproduce indirettamente il contenuto rilevante, in questo caso indicando la parte dell’atto cui corrisponde, ed inoltre non fornisce alcuna indicazione utile alla localizzazione degli stessi nell’ambito degli atti processuali in questo giudizio di legittimità (in termini, si vedano già Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, poi seguite da costante giurisprudenza). Con la conseguenza che questa Corte non è messa in grado di esaminare gli atti donazione per apprezzare le argomentazioni del motivo e quelle della sentenza impugnata. L’affermazione della violazione delle norme degli artt. 793,1362,1363 e 1371 c.c., risulta sotto tale profilo non verificabile, non senza che si debba pure rilevare che nella illustrazione del motivo non si rintraccia né l’articolazione di una censura di violazione di legge né quella di una falsa applicazione di essa, rimanendosi su un piano di assoluta genericità proprio per la mancanza di adempimento dell’oner di indicazione specifica di cui all’art. 366, n. 6 citato.

Fermo il carattere assorbente di tale rilievo di inammissibilità, ad esso se ne aggiunge un altro, che resta sul piano dell’argomentare del motivo pur non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 6: il motivo non deduce effettivamente specifici errores in iudicando in relazione alle norme richiamate in rubrica, ma contesta sostanzialmente l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale (circa la gratuità degli atti di cessione), mirando a sollecitare, attraverso il riesame della quaestio facti (peraltro rimasta indeterminata, stante l’inosservanza dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, oltre che sotto il profilo sopra indicato, anche quanto alle deduzioni ed argomentazioni svolte nel giudizio di merito), una valutazione di segno contrario, non consentita in sede di legittimità.

D’altro canto, se si passa a confrontare l’esposizione del motivo con la motivazione della sentenza impugnata, si riscontra che le pur carenti (per i profili indicati) deduzioni svolte dai ricorrenti non attingono adeguatamente la ratio decidendi, basata sull’individuazione della causa delle cessioni – deponente nel senso della gratuità degli atti – e sulla irrilevanza, rispetto alla stessa, dei motivi (influenti sul modus, ma non idonei ad incidere sulla causa degli atti dispositivi): il motivo si limita ad evocare solo brevissimi periodi dell’ampia motivazione della sentenza, sicché non assurge nemmeno a svolgere – pur con le segnalate esiziali carenze – funzione di critica effettiva alla stessa.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e l’omessa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 2, n. 1 e la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., sull’assunto che la fondatezza del primo motivo, comportante l’accertamento della natura onerosa degli atti di cessione, imponeva al giudice di appello di verificare la posizione dei terzi donatari, rispetto ai quali difettava qualunque elemento per affermarne la “dolosa compartecipazione”; aggiungono che gli atti revocandi erano anteriori all’accertamento del credito (avvenuto per la prima volta nel dicembre 2008), sicché sussisteva “l’impossibilità di ritenere l’anteriorità del credito, trattandosi di questione litigiosa ed ampiamente sub iudice”, “considerato come la sentenza del Giudice del Lavoro, da cui il credito di controparte, non (avesse) natura dichiarativa, ma di accertamento” e che “al momento della predisposizione dei contratti tanto il donante e, men che mai, i presunti donatari, conoscevano l’esito del giudizio”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Quanto al primo profilo, concernente la necessità di valutare l’elemento soggettivo dei cessionari nel presupposto che i negozi di cui trattasi fossero riconducibili all’ipotesi dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, il motivo resta assorbito dalla ritenuta inammissibilità del primo motivo.

Per il resto, le censure sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata ha apprezzato l’anteriorità della ragione di credito azionata avanti al giudice del lavoro in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (che ritiene pacificamente esperibile l’azione revocatoria anche a fronte di un credito litigioso: si veda già Cass., Sez. Un., n. 9440 del 2004; nel mentre, si ricorda, è giurisprudenza pacifica e costante quella secondo cui “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell’illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”: così, da ultimo, Cass. n. 11121 del 20021) e l’esame del motivo non offre elementi per modificare tale orientamento.

Si deve, comunque, rilevare che anche per questo motivo è esiziale l’inosservanza, già segnalata, dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1 e la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: assumono i ricorrenti che, anche a voler aderire alla tesi della natura gratuita degli atti, non sussistevano le condizioni per l’accoglimento della revocatoria, ossia che il donante conoscesse il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e che, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; inoltre, “censurata l’assenza di motivazione in riferimento alla indicata consapevolezza del donante”, ribadiscono “l’impossibilità di ritenere l’anteriorità del credito trattandosi di questione litigiosa ed ampiamente sub iudice”.

3.1. Il motivo è gradatamente inammissibile e comunque infondato, in quanto: a) sotto il primo profilo, non è osservato anche qui l’art. 366 c.p.c., n. 6, giacché non è fornita l’indicazione specifica degli atti su cui il motivo si fonda; b) e, sotto il secondo, esclusa (correttamente) l’anteriorità degli atti di cessione al sorgere del credito, la Corte non era ovviamente tenuta ad individuare la dolosa preordinazione degli stessi da parte del donante.

Quanto, poi, alla conoscenza del pregiudizio, la stessa risulta correttamente rilevata (e adeguatamente motivata) in base al rilievo della anteriorità del credito e alla pendenza della causa di lavoro, il che fa giustizia della doglianza relativa alla pretesa assenza di motivazione sul punto ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

4. Con il quarto motivo si censura – sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 359 e 115 c.p.c., nonché della nullità della sentenza – la “mancata ammissione dell’istruttoria articolata in primo grado reiterata in appello”; contestata la ritenuta irrilevanza della effettiva esecuzione della prestazione assunta dai donatari, i ricorrenti evidenziano “come la verifica circa l’effettivo adempimento della prestazione risulti utile per comprendere il carattere concretamente oneroso del negozio”; aggiungono che era inconferente il richiamo della Corte territoriale all’art. 359 c.p.c., in quanto non vi era alcun obbligo “di trascrivere testualmente le richieste di prova nell’atto di appello, essendo certamente sufficiente il semplice richiamo, purché specifico, alle richieste di primo grado”.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto: aa) la deduzione circa l’utilità della verifica dell’effettivo adempimento delle prestazioni gravanti sui donatari è svolta in difetto di specifica censura della parte della sentenza impugnata che, riconducendo le prestazioni anzidette nell’ambito dei motivi esterni alla causa degli atti, ha affermato l’irrilevanza dell’esecuzione dell’onere modale; bb) a monte, la stessa risulta comunque assorbita dalla ritenuta inammissibilità del primo motivo, giacché la definitività dell’accertamento della natura gratuita degli atti comporta l’irrilevanza di accertamenti istruttori volti a desumere la natura onerosa delle cessioni dall’avvenuto adempimento degli oneri; cc) l’ulteriore deduzione circa l’ammissibilità delle prove anche in difetto di loro specifica articolazione difetta di interesse una volta che si sia affermata l’irrilevanza di ogni accertamento in punto di adempimento; né, d’altra parte, può sottacersi che la censura è comunque svolta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che il ricorso avrebbe dovuto riportare i capitoli delle prove della cui mancata ammissione gli A. si sono doluti.

5. L’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 2002, art. 13 comma 1-quater, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro diecimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA