Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29256 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9717/2019 proposto da:

F.A., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Veglio, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, in Roma, via Torino n. 7,

come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Torino 7.9.2018, n. 1560/2018,

in R.G. 2471/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro nella Camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.A. impugna la sentenza App. Torino 7.9.2018, n. 1560/2018, in R.G. 2471/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 11.10.2017con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, circoscritto l’oggetto del giudizio secondo il limitato appello,ha ritenuto: a) infondato il motivo d’appello sul difetto di credibilità del narrato, quale espresso dal tribunale, stante il carattere inverosimile e non dettagliato del racconto (poggiante su un allontanamento dovuto al rischio ritorsivo a seguito di denuncia di aggressori, solo in parte perseguiti dagli organi del Pakistan, quali soggetti inadempienti ad una fornitura e minaccianti il richiedente e la sua famiglia); b) esclusi di conseguenza i requisiti di meritevolezza della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e per essere assente ogni conflitto armato, ai sensi D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nel Punjab, zona di provenienza del richiedente; c) non dimostrata alcuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, avendo l’appellante per un verso richiamato i fatti a supporto della (non creduta) persecuzione e, per altro, circoscritto la propria condizione senza documentare un rapporto di lavoro duraturo ovvero condizioni di salute pregiudizievoli;

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, art. 3, art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, art. 16 Direttiva UE 32/2013, art. 101 c.p.c., con riguardo al giudizio di inattendibilità del narrato, anche per violazione del contraddittorio sulle circostanze cui ha dato rilievo la corte;

2. con il secondo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, per omessa considerazione del danno grave ascrivibile a soggetti non statuali;

3. con il terzo motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, quali criteri legali per la concessione della protezione umanitaria;

4. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei successivi, poichè la ratio decidendi della pronuncia impugnata, per come vertente sul giudizio di non credibilità del narrato, ha enunciato un criterio – la “continua correzione delle risposte rese” – che non risulta sufficientemente circostanziato; la sentenza, adeguatamente censurata su tale punto, non riporta come la progressività contraddittoria delle versioni sui fatti narrati sia maturata e possa dirsi palesata nel contesto di acquisizione diretta delle dichiarazioni, ove cioè frutto di risposte a puntuali contestazioni o di specificazioni a chiarimento, e finisce con l’individuare un unico reale elemento di discrepanza (circa l’individuazione del veicolo utilizzato per il ritiro della fornitura) vertente su un particolare del tutto secondario, affidandosi per il resto a valutazioni che, in difetto di argomenti a supporto, integrano mere opinioni soggettive del giudice, non essendo dato comprendere perchè il richiedente, quand’anche analfabeta, non avrebbe potuto apprendere che la notizia dell’aggressione era stata pubblicata sul giornale, nè perchè sarebbe inverosimile che la polizia abbia catturato uno solo degli aggressori o che il solo F. abbia deciso di lasciare il Paese; in sostanza, i giudici si sono limitati ad enunciare la mancanza di coerenza in sè della narrazione, però evitando di confrontarsi con la necessaria procedimentalizzazione cui è sottoposto l’apprezzamento di genuinità soggettiva, prescritta in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

5. così va ripetuto che “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni” (Cass. 14674/2020).

6. la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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