Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29256 del 14/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14658-2017 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIERPAOLO PELOSI;
– ricorrente –
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA
11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GRILLO BRANCATI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 503/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. I.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Banco di Napoli s.p.a. e il Banco di Napoli – Agenzia di (OMISSIS) chiedendo che fossero condannati a pagare in suo favore le somme corrispondenti ad alcuni assegni non trasferibili, intestati all’attore ma pagati a persona diversa dal legittimo prenditore.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che lo I. aveva girato gli assegni non trasferibili ad un privato e con tale modo di procedere aveva volontariamente violato le norme sulla circolazione di tali assegni, dovendo perciò rispondere del danno in prima persona e in via esclusiva, stante il principio di autoresponsabilità.
2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello l’attore soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 febbraio 2017, ha rigettato l’appello ed ha compensato le spese del grado, con una motivazione di sostanziale condivisione delle ragioni esposte dal Tribunale, precisando che la condotta dell’appellante costituiva “l’antecedente indispensabile, anzi necessitato, da cui origina imprescindibilmente l’intera sequenza causale”.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso I.A. con atto affidato a due motivi.
Resiste il Banco di Napoli s.p.a. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorso è improcedibile, a causa del mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata.
2. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 2), dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Ne consegue che, ove il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile (sentenza 16 aprile 2009, n. 9005).
Il rigore di questo principio è stato mitigato da una più recente
sentenza delle medesime Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 2), al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (sentenza 2 maggio 2017, n. 10648).
Nel caso in esame il ricorrente ha dato atto (p. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata, depositata il 3 febbraio 2017, gli era stata notificata il successivo 6 aprile 2017 ed ha poi notificato il ricorso in data 31 maggio 2017. La copia notificata della sentenza non risulta però depositata dalla parte ricorrente; nè viene in soccorso, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la più recente sentenza suindicata, la documentazione della parte controricorrente, perchè nel fascicolo di quest’ultima non è dato rinvenire la copia notificata della sentenza impugnata.
Rileva altresì il Collegio che la notifica del ricorso non è avvenuta entro il termine di sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza, eventualità, questa, che consentirebbe di ritenere comunque tempestiva l’impugnazione, prescindendo dalla produzione della copia notificata della sentenza d’appello.
3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018