Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29255 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel.Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13241-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO

4, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO SPERTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ATAC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO BIBBOLINO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6471/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, la Generali Italia s.p.a. chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta era stata investita da un mezzo della società ATAC che aveva asseritamente invaso la sua corsia di marcia, non rispettando il segnale di stop.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il contraddittorio fu integrato nei confronti della ATAC s.p.a. la quale contestò il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio in favore di entrambe le società convenute.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 marzo 2017, ha dichiarato il gravame inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre S.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste l’ATAC s.p.a. con controricorso.

La Generali Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4), rilevando che l’atto di appello consentiva di comprendere pienamente il tipo di censure mosse alla decisione del Giudice di pace e che la sentenza di inammissibilità si risolve in una denegata giustizia.

1.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, hanno stabilito, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Alla luce di tale principio, al quale questo Collegio intende dare convinta adesione, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Risulta infatti dall’esame dell’atto di appello – che questa Corte è tenuta a conoscere, attesa la natura procedurale del vizio in contestazione – che esso conteneva censure in ordine alla segnaletica stradale esistente sul luogo dell’incidente, alle modalità di ricostruzione del sinistro alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite (in particolare, in considerazione del fatto che l’attore sosteneva di essere fermo nel momento dello scontro) ed al valore da attribuire, a fini probatori, alla relazione di servizio redatta dalla società ATAC.

Si tratta di contestazioni tipiche in relazione ad una causa che ha ad oggetto un sinistro stradale; e il Tribunale, in qualità di giudice di appello, avrebbe dovuto vagliare nel merito tali argomentazioni, tenendo conto del fatto che l’atto di appello non deve necessariamente contenere una parte rescindente ed una rescissoria, nè un progetto alternativo di sentenza, ma deve semplicemente mettere il giudice di secondo grado in condizioni di comprendere con esattezza il tipo di doglianze mosse alla decisione di primo grado.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale giudicherà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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