Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29255 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 12/11/2019), n.29255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7191/2014 proposto da:

S.P., quale erede di S.D. e Q.F.;

F.P.G., quale erede di Sc.Do. (a sua

volta erede di S.D.), elettivamente domiciliati in Roma,

v. Nicola dei Cesarini n. 13, presso lo studio dell’avvocato Gennari

Stefano, rappresentati e difesi dall’avvocato Barberio Amedeo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

nonchè

F.K.; F.M., domiciliate in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentate e difese dall’avvocato Sarcinella Nicola, giusta

separate procure speciali notarili in calce all’atto di rinuncia;

– ricorrenti rinunzianti –

contro

Fallimento di C.G., in persona del curatore avv.

M.A.R., domiciliato in Roma, v. Mercalli n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Cancrini Arturo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Savini Santa, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Taranto respinse la domanda di risarcimento danni promossa da C.G. contro S.D., a titolo di aliud pro alio in relazione a contratto di permuta con cui quest’ultimo gli aveva trasferito un terreno il cui dislivello era risultato diverso da quello indicato nella relativa concessione edilizia, all’esito del giudizio in cui era sopravvenuto dapprima il fallimento dell’attore (con intervento del curatore ed estromissione del fallito) e poi la morte del convenuto (con riassunzione del giudizio interrotto da parte degli eredi Q.F.M., S.P. e Sc.Do.). In particolare, il giudice di primo grado escluse sia l’ipotesi di aliud pro alio (poichè il terreno era comunque edificabile), sia il nesso causale tra i danni prospettati e la violazione dell’obbligo di buona fede da parte dello S. (poichè la mancata vendita degli alloggi era stata causata dall’autonoma e successiva decisione dell’attore di realizzare un manufatto difforme dal progetto); al più, i danni eziologicamente riconducibili alla condotta del convenuto potevano individuarsi nella predisposizione di un nuovo progetto.

2. La Corte d’appello di Lecce, rigettata l’eccezione di giudicato sollevata dagli appellati, ha accolto parzialmente il gravame della curatela, riconoscendo ulteriori ragioni di danno, per violazione dell’art. 1175 c.c., nei maggiori oneri di progettazione e realizzazione degli edifici, come quantificati dal c.t.p. di parte attrice.

3. Avverso detta pronuncia S.P. (quale erede di S.D. e Q.F.M.) F.P.G., F.K. e F.M. (quali eredi di Sc.Do., a sua volta erede di S.D.) hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso.

4. Le ricorrenti F.K. e M. hanno poi depositato per il tramite di nuovo difensore, munito di apposita procura speciale notarile (cfr. Cass. 14782/2018, 12743/2016, 15016/2005) – un “atto di rinuncia agli atti al giudizio”, però notificato non già alla curatela controricorrente, bensì a C.G., sia pure nel domicilio eletto dal curatore del suo fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Va preliminarmente dato atto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, pur non essendo idonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo se non notificata (e quindi anche non ritualmente notificata) alle controparti costituite, o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ex art. 390 c.p.c., u.c., tuttavia – rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio per ottenerne la decisione determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 13923/2019, 14782/2018; cfr. Cass. 12743/2016 che ne esclude anche la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., torni poi ad insistere per l’accoglimento dell’impugnazione), poichè “l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato” (Cass. Sez. U, 10553/2017; Cass. 9005/2018).

5.1. Ne consegue che il ricorso di F.K. e M. va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese tra le rinunzianti e la controparte, poichè dall’atto di rinunzia risulta che la materia del contendere è cessata in forza di transazione stipulata con il fallito tornato in bonis, a seguito della chiusura del fallimento in data 30 marzo 2016. Non sussistono in tal caso i presupposti per il pagamento del doppio contributo, trattandosi di meccanismo sanzionatorio (previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato nel 2012) volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, perciò non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (ex multis Cass. 13636/15, 3542/2017, 15996/2018).

6. Vanno dunque esaminati i motivi di ricorso proposti dai restanti ricorrenti, S.P. e F.P.G..

7. Con il primo motivo si denunzia (testualmente) la “nullità della sentenza in parte qua ai sensi dell’art. 360, n. 4, per omessa pronuncia sul punto decisivo ex art. 112 c.p.c.”, in quanto la Corte d’appello “avrebbe dovuto dire (benchè… non investito da specifico motivo di appello) perchè a suo parere non vi era stata interruzione del nesso causale come ritenuta dal 1 giudice”.

7.1. La censura è inammissibile in quanto viola apertamente i canoni di specificità e tassatività prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), fermo restando che, non ricorrendo alcuna omessa pronuncia, si sarebbero dovuti semmai prospettare vizi motivazionali sul punto segnalato.

8. Con il secondo mezzo si adduce ulteriore ragione di “nullità della sentenza in parte qua ai sensi dell’art. 360, n. 4, per violazione dell’art. 112, per aver pronunciato ultra peita su censura non proposta o non chiaramente proposta (assenza di nesso eziologico tra il comportamento dell’appellato S. e quello dell’appellante C.), come ritenuto dal 1 giudice”.

8.1. La censura è parimenti inammissibile non solo per genericità, ma anche perchè dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’appellante aveva invocato la “integrale riforma della sentenza con accoglimento di ogni originaria pretesa”, sicchè il tema del nesso causale era sicuramente incluso nell’oggetto del contendere devoluto all’esame del giudice d’appello.

9. Il terzo motivo lamenta (testualmente) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1127 e 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; carenza assoluta e quantomeno insufficienza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, su punto decisivo della controversia (assenza di nesso eziologico tra il comportamento del C. e il comportamento dello S.) – perplessità – contradictio in adjecto”, in quanto i giudici del gravame avrebbero dovuto “motivare perchè non si era verificata la idoneità del fatto sopravvenuto da essa stessa Corte di merito, dichiarata assorbente a relegare il preteso comportamento illegittimo dello S. al ruolo di “mera occasione”, e il comportamento del C., riguardo alle spese per la creazione di tre livelli abusivi sfruttabili, a causa efficiente sopravvenuta idonea da sola a causare l’evento (intera spesa per creare i tre livelli sfruttabili)”.

9.1. Il motivo presenta vari profili di inammissibilità.

9.2. Premesso, in linea generale, che i motivi di ricorso per cassazione dovrebbero non solo rivestire i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ma anche esporre argomentazioni intelligibili ed esaurienti a supporto delle denunziate violazioni di legge o carenze motivazionali (Cass. 6987/2019,. 20652/2009, 13259/2006), si rileva che in particolare il motivo in esame prospetta promiscuamente censure eterogenee (vizi motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5339/2019, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 23265/2017, 16657/2017, 4934/2017, 3554/2017, 21016/2016, 19133/2016).

9.3. In secondo luogo, la censura – di natura prettamente motivazionale – non rispetta i canoni del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile ratione temporis) il quale contempla l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415(2018).

10. Il quarto mezzo denunzia infine la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, assenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”, per non avere la Corte di merito provveduto a “stabilire la proporzionalità del danno quantificato dal CTP dell’attore secondo la gravità della colpa e principalmente l’entità delle conseguenze che ne erano derivate”.

10.1. Anche questo motivo risente della genericità, promiscuità e inadeguatezza che affligge le precedenti censure, cui si rinvia.

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese dei ricorrenti S.P. e F.P.G., liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.K. e F.M. per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.P. e F.P.G. e li condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti S.P. e F.P.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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