Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29254 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.L., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Veglio, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, in Roma, via Torino n. 7,

come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Torino 6.9.2018, n. 1550/2018,

in R.G. 1825/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.L. impugna la sentenza App. Torino 6.9.2018, n. 1550/2018, in R.G. 1825/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 29.6.2017 con cui il Tribunale di Torino aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte ha ritenuto: a) inammissibile il motivo d’appello sul difetto di credibilità del narrato, quale espresso dal tribunale e censurato in modo inappropriato, indicando doglianze generiche e così non avversando il carattere inverosimile e non dettagliato del racconto; b) esclusi i requisiti di meritevolezza della protezione per essere assente ogni conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nel Gambia, Paese in cui sarebbe stato avviato già nel 2016 e proseguito l’anno dopo un processo di democratizzazione della vita pubblica; c) non dimostrata alcuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità, avendo l’appellante per un verso richiamato i fatti a supporto della (non creduta) persecuzione e, per altro, circoscritto la propria condizione all’auspicio di trovare in Italia un’occupazione;

3. il ricorrente propone un motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno si è solo costituito in funzione della partecipazione ad eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, quali criteri legali per la concessione della protezione umanitaria;

2. il ricorso è inammissibile, avendo del tutto omesso il ricorrente di censurare la valutazione del giudice di merito relativa al difetto di credibilità del narrato, alla stregua del principio, cui va data continuità, per cui “D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019, 1195/2020); nella specie il giudice di merito ha operato una valutazione unitaria degli elementi dichiarativi e documentali emersi in istruttoria (Cass. 6897/2020), rapportati in modo coerente con le informazioni del Paese d’origine (Cass. 26056/2010, 10202/2011) escludendo la verosimiglianza del racconto e con ciò pregiudicandone la rilevanza anche ai fini degli estremi comparativi dei diritti pretesamente compressi o conculcati nell’esercizio in caso di rimpatrio e, prima ancora, in relazione alla fuga dal Gambia;

3. in tale quadro, è stata esclusa – non solo ai fini della protezione sussidiaria – la sussistenza di un conflitto armato ne Paese di provenienza del richiedente, ritenendo rilevante l’avvio di un processo di democratizzazione e generici i rischi riconducibili alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); la sentenza dunque, esclusa la credibilità del ricorrente e l’assenza di un rischio di individualizzazione del pericolo grave in caso di rimpatrio in Gambia, ha ritenuto non percorribile il giudizio comparativo sulla vulnerabilità cui egli sarebbe esposto, data l’irrilevanza del richiamo al mero auspicio di trovare un lavoro ed un meno precario assetto di vita in Italia, nonchè la mancata allegazione di altri fattori;

4. appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito, anche in relazione alla non credibilità del narrato quanto alle ragioni dell’allontanamento (Cass. 2682/2020); si può allora ribadire che l’odierna censura è nel suo complesso inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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