Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29253 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.M., rappr. e dif. dall’avv. Antonio Barone, elett. dom.

presso il suo studio in Avellino, via T. Benigni n. 10, come da

procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Napoli 16.7.2018, n. 3587/2018,

in R.G. 4225/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.M. impugna la sentenza App. Napoli 16.7.2018, n. 3587/2018, in R.G. 4225/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 31.5.2017 con cui il Tribunale di Napoli aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue tre forme e da tale organo disattesa;

2. il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il Bangladesh, giungendo in Italia nel 2014, avendo subito richieste estorsive di danaro da parte di esponenti del (OMISSIS), partito avverso a quello sostenuto ((OMISSIS)); anche per la corte, il narrato del ricorrente non era credibile, perchè non dettagliato e generico, oltre che – già in astratto – indiziante di un quadro estorsivo semmai di natura economica, dunque nè politica nè religiosa; era da escludere ogni fondamento alla richiesta di protezione sussidiaria, sia per difetto di individualizzazione del rischio, sia per mancanza nella zona di provenienza di conflitto armato; infine la sentenza ha ritenuto che non sarebbe stata allegata, nè dimostrata, una specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità;

3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso, ai quali l’intimato Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27, avendo i giudici mancato di assolvere al dovere di cooperazione nella ricerca degli atti di persecuzione;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità della sentenza circa la natura degli atti di persecuzione prospettati, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2;

3. con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quanto al conflitto interno al Bangladesh;

4. circa il mancato riconoscimento delle condizioni per la concessione del permesso umanitario, fa difetto una vera motivazione;

5. va esaminata con priorità la procura alle liti rilasciata per il presente giudizio, che non risulta validamente conferita, con conseguenti ricadute sull’ammissibilità del ricorso; invero la stessa, apposta su foglio separato, omette ogni riferimento al provvedimento impugnato, nemmeno identificato negli estremi di registro relativi al procedimento avanti alla corte d’appello e alla data di decisione che ne è seguita, conferendo inoltre all’avvocato Antonio Barone la delega alla difesa comprensiva di facoltà ed accompagnata da avvisi di consapevolezza della natura del procedimento del tutto impropri, come – per un verso – le facoltà di transigere, conciliare, incassare, deferire giuramento, proporre azioni cautelari, chiedere ed accettare rendiconti e – per altro verso – il riferimento alla mediazione e alla convenzione di negoziazione assistita; ne consegue che, come osservato in precedenti analoghi da questa Corte, “non solo non si evince il conferimento della procura speciale prevista precipuamente per il giudizio di cassazione, ma il tenore letterale evidenza l’occasionalità del riferimento al giudizio di legittimità all’interno di una formula ampia e tendenzialmente omnicomprensiva” (Cass. 14538/2020);

6. trova, quindi, applicazione il principio secondo il quale “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (Cass. 28146/2018, 18257/2017, 6070/2005) ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020) oltre a quelli per la condanna alle spese, secondo soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito e gli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA