Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29253 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13124-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 612, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO IMBIMBO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso la FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO FILIPPETTO, ALDO DEL

FORNO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2681/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. C.A. convenne in giudizio la Poste italiane s.p.a.”. davanti al Giudice di pace di Cervinara, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo, superiore ai dieci giorni, nella consegna dell’avviso di ricevimento di una serie di raccomandate per atti giudiziari da lui spedite. Chiese che, oltre al costo della singola raccomandata (Euro 3,90), la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per il conseguente strepitus fori.

Si costituì in giudizio la società convenuta, ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la società convenuta al rimborso di Euro 3,90 per ciascuna raccomandata, oltre ad Euro 12.000 per responsabilità aggravata ed Euro 18.200 a titolo di spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dalla convenuta soccombente e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 6 dicembre 2016, ha accolto l’appello e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’avv. C., compensando le spese di lite.

Ha osservato il Tribunale che, non essendo applicabile nella specie il foro del consumatore, posto che il professionista aveva agito per scopi inerenti la sua professione, la causa si sarebbe dovuta svolgere davanti al Giudice di pace di Roma (sede della Poste italiane s.p.a.) ovvero di Avellino (luogo di esecuzione della prestazione da parte dell’agente postale competente per territorio); per cui il riconoscimento della propria competenza da parte del Giudice di pace adito aveva determinato una violazione dei principi regolatori della materia, con conseguente appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità. Nel merito, il Tribunale ha osservato che la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario che ne è responsabile; per cui, non essendo intervenuto alcun rapporto tra il professionista e Poste italiane, l’attore era privo di legittimazione attiva nei confronti della società convenuta.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l’avv. C.A. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Poste italiane s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la Poste italiane s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva, innanzitutto, che, poichè la sentenza impugnata è stata redatta in formato digitale, il ricorrente principale avrebbe dovuto procedere all’autenticazione della stessa in sede di deposito del ricorso per cassazione in formato analogico, ai sensi della L n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter (ordinanza 8 maggio 2018, n. 10941). Tale attestazione è, nella specie, mancante.

2. Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3.

Dopo aver premesso che il Giudice di pace aveva, nella specie, deciso la causa secondo equità, il ricorrente rileva che nell’atto di appello non erano stati indicati i principi regolatori della materia; quanto alla competenza per territorio, la questione non poteva essere esaminata dal Tribunale, posto che in primo grado la società convenuta non aveva sollevato alcuna eccezione su questo punto.

2.1. Il motivo non è fondato.

La questione relativa alla competenza per territorio è irrilevante perchè il Tribunale, pur avendo in sostanza affermato che il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, non ne ha poi tratto la conclusione conseguente, e cioè la riforma della sentenza di primo grado per tale ragione. Poichè il Tribunale ha deciso la causa nel merito, l’esame di questa parte del primo motivo resta assorbito da quanto si dirà a proposito del secondo.

Quanto, invece, alla necessaria identificazione dei principi regolatori della materia, il Collegio osserva che questa Corte ha già affermato che, a seguito della sostituzione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, da parte del D.L. n. 18 del 2003, art. 1,convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; del D.L. n. 18 del 2003, art. 1-bis) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti curo millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi – una volta considerato che l’esigenza della decisione secondo diritto obbedisce, nelle intenzioni del legislatore, alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme -che un’analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perchè intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio. Anche in tale caso, infatti, l’esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola, di natura processuale, della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l’uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell’assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all’utente parità di trattamento (sentenza 8 maggio 2007, n. 10394).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sostenendo che il professionista sarebbe legittimato ad agire direttamente nei confronti della Poste italiane s.p.a., data l’avvenuta privatizzazione di tale società. 3.1. La doglianza non è fondata.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell’agente postale, nell’ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c. esclusivamente l’ufficiale giudiziario, non anche l’agente postale del quale costui si avvalga (sentenza 18 febbraio 2015, n. 3261, confermata dalla recente ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3292).

A tale giurisprudenza, cui si è correttamente attenuto il Tribunale di Avellino, il Collegio odierno intende dare continuità; nè le argomentazioni contenute nel ricorso sono idonee a determinare l’assunzione di un diverso orientamento.

4. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. In conclusione, il ricorso principale è rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Ritiene inoltre il Collegio che, in considerazione dell’esistenza di altri precedenti in termini sull’argomento (v. anche l’ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25060), della futilità del danno richiesto e della qualità professionale del ricorrente, a carico dello stesso vada posta l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nella misura di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè ulteriori Euro 3.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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