Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29252 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1750/2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO Benino, giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/01/2007 R.G.N. 124/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega LUIGI FIORILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno depositata il 12-1-2007 che, in riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale della stessa città n. 618/2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con F. C.D. per il periodo 5-10-2000/31-1-2001, per “esigenze eccezionali..” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società ai pagamento delle retribuzioni maturate dal 5-8-2003, oltre accessori.
Il F. ha resistito con controricorso.
In ultimo la società ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 27-11-2008.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011