Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29252 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12372-2017 proposto da:

C.M.G., C.C., C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

il Dott. GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati

GIUSEPPE ROSAFIO, ANTONIO DE MAURO;

– ricorrenti –

contro

D.A., C.R. in proprio e nella qualità erede,

per rappresentazione del defunto padre C.V. e per la

quota di spettanza di questo, di CI.LU., C.A.M.

nella qualità erede di CI.LU., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA NAPPI, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE

NICOLI’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.P. venne sottoposto a processo penale per omicidio colposo conseguente alla morte di C.V., avvenuta sul luogo di lavoro. Per tale reato egli fu condannato dal Tribunale di Lecce anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite; la sentenza fu modificata dalla Corte d’appello di Lecce, che dichiarò non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e riconobbe un concorso di colpa della vittima nella determinazione del mortale infortunio.

La sentenza d’appello fu impugnata davanti alla Corte di cassazione, che, in accoglimento del ricorso proposto dalle parti civili D.A., C.R. e CI.Lu., annullò la sentenza d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso di colpa della vittima e rinviò al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

Indi la Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, rigettò la domanda diretta a far dichiarare un concorso di colpa di C.V. e condannò C.P. al risarcimento dei danni in favore delle suindicate parti civili, da liquidare in separata sede.

2. Nelle more dello svolgimento del processo penale, D.A., C.R. e CI.Lu., avendo accertato che C.P. aveva donato la quasi totalità degli immobili di sua proprietà ai tre figli I., M.G. e C.C., convennero in giudizio C.P. ed i figli davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di donazione stipulato in data 1° giugno 2001.

Si costituirono in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio venne a mancare CI.Lu. e si costituirono in sua vece gli eredi R. (già costituito in proprio) ed C.A.M..

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

3. La pronuncia è stata impugnata da P., M.G. e C.C. e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 4 aprile 2016, in parziale accoglimento del gravame, ha escluso dalla dichiarazione di inefficacia due immobili compresi nell’atto di donazione, ha rigettato nel resto l’appello, ha confermato l’impugnata sentenza ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorrono P., M.G. e C.C. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono D.A., R. e C.A.M. con un unico controricorso

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per avere la sentenza ritenuto sussistente sia l’eventus damni che la consapevolezza del pregiudizio in danno ai creditori.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La sentenza impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato che nella specie era da ritenere dimostrato l’ eventus damni, posto che C.P. si era spogliato, con l’atto di donazione in questione, della quasi totalità dei suoi beni, rimanendo titolare di un unico cespite patrimoniale di valore irrisorio rispetto alle ragioni “rilevantissime” di credito esistenti in capo ai familiari della defunta vittima, benchè ancora non esattamente determinate. Ha rilevato la Corte che, pur avendo

C.P. riservato per sè il diritto di abitazione e di usufrutto degli immobili donati, tali diritti, di difficile se non impossibile sottoposizione ad esecuzione, non erano comunque sufficienti a costituire idonea garanzia patrimoniale a fronte di un credito dei danneggiati valutabile circa un milione di Euro, essendo stati stimati dal c.t.u. in circa 244.000 Euro.

Doveva ritenersi dimostrato, inoltre, anche il consilium fraudis, perchè C.P. aveva compiuto l’atto di donazione poco tempo dopo la costituzione di parte civile, da parte dei danneggiati, nel processo penale a suo carico, sicchè egli non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che tale atto arrecava alle ragioni dei creditori; tutto ciò alla luce della giurisprudenza secondo cui l’azione revocatoria non richiede, per essere fondata, la totale privazione del patrimonio del debitore, ma anche soltanto che si crei una situazione che rendà più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori. Ed era indubbio che tale maggiore difficoltà sussistesse nel caso in esame.

1.3. Al cospetto di simile ricostruzione, la censura di cui all’unico motivo di ricorso si risolve nella generica riproposizione di argomentazioni già considerate prive di fondamento in sede di merito. I ricorrenti, infatti, sostengono che il patrimonio residuo di C.P. sarebbe sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, che il calcolo del credito operato dalla Corte d’appello sarebbe eccessivo e comprenderebbe anche somme maturate solo dopo l’atto di donazione e che, comunque, non sussisterebbe l’intenzione di nuocere ai creditori, perchè il donante si era riservato i diritti di abitazione e di usufrutto sull’immobile.

Ciò dimostra, però, che le prospettate violazioni di legge vengono genericamente indicate, con osservazioni che tendono in modo palese ad ottenere un inammissibile riesame del merito.

L’esito del giudizio induce la Corte a ritenere irrilevante la circostanza per cui l’odierno ricorso non risulta notificato a C.I., che era uno dei tre donatari dei beni da parte del padre C.P.. Soccorre, sul punto, l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (come nella specie), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari ai quali il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (ordinanza 22 marzo 2010, n. 6826). 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del. D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui -Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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