Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29251 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 12/11/2019), n.29251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24139/2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per

procura in calce al ricorso, dall’avv. Maria Monica Bassan che

chiede di ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

maria.bassan.ordineavvocatipadova.it e al fax n. 049/8646524;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Cassazione,

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA – Sezione Padova;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1340/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da T.S., proveniente dal Mali, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte riferiva che il richiedente aveva dichiarato di essere stato minacciato di morte dal padre a causa della sua conversione alla religione dei Testimoni di Geova.

3. Ad avviso della Corte, il racconto appariva non credibile, in quanto non accompagnato da dettagli relativi alle modalità dell’allontanamento dalla religione di famiglia e considerato che il richiedente non aveva dimostrato neppure di conoscere i fondamenti della nuova religione e neanche di osservarla in Italia, risultando al massimo un vago interesse in un documento senza data prodotto in causa in cui si peraltro dichiarava musulmano.

4. Escludeva per tale motivo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), mentre in relazione alla lett. c) argomentava che secondo quanto risultante da fonti qualificate (rapporto UNHCR aggiornato al 2014 ed altri) non risultava nel centro e sud del Mali, paese di provenienza del richiedente, che aveva detto di essersi recato a (OMISSIS) dallo zio, l’esistenza di un conflitto armato a causa di una situazione di violenza indiscriminata. Argomentava che le più aggiornate COI tratte dal sito EASO riferivano di un aggravamento del contesto politico e sociale nel Mali centrale e del sud, determinato tuttavia da azioni isolate e per lo più improvvisate che coinvolgono un esiguo numero di persone, pur concorrendo a creare un clima di incertezza. Vi era poi da rilevare il mantenimento della missione ufficiale di pace delle Nazioni Unite (MINUSMA), prorogata per un biennio, mentre la città di (OMISSIS) nel servizio COI norvegese risultava essere stata sempre risparmiata dalle azioni di combattimento (fatte salve le azioni connesse con il colpo di stato militare del marzo 2012).

5. Neppure ravvisava i presupposti per la protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo ad individuare una situazione di vulnerabilità.

6. Per la cassazione della sentenza T.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h bis, per avere la Corte di merito valutato in modo superficiale ed incompleto la situazione del paese di origine del richiedente al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

8. Riferisce che sul sito (OMISSIS) si informa della proroga dell’impegno del Consiglio dell’Unione Europea in Mali sino al 18 maggio 2018, il che significa che la situazione ivi non è stabilizzata. La stessa conclusione si trarrebbe dal comunicato UNHCR sul Mali dell’ottobre 2017. Aggiunge che la situazione descritta dal richiedente sarebbe idonea a ritenere sussistenti i motivi di persecuzione per ragioni di religione.

9. Come secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine al riconoscimento della protezione per motivi umanitari in punto di inclusione sociale e la mancata valutazione della documentazione da cui risulta una situazione di integrazione in Italia (ottima conoscenza della lingua italiana, svolgimento di attività lavorativa come assistente domiciliare e frequenza a corsi di qualificazione come “addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo”).

10. Il ricorso non è fondato.

Con riguardo ad entrambi i motivi, tra loro connessi, occorre rilevare in primo luogo che la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in relazione all’aspetto dedotto al fine di determinare l’applicazione del principio di non-refoulement, ovvero la conversione ai Testimoni di Geova, e quindi il pericolo di persecuzione per motivi di religione, sulla base di una valutazione coerente con gli oneri motivazionali e con i parametri legali di giudizio (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 2519, ex art. 3, comma 5). Le circostanze fattuali tali da determinare il pericolo di coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbero dovuto essere dedotte in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione.

11. La Corte d’appello ha operato poi una ricognizione della situazione politica del Mali, attingendo ad aggiornate e qualificate fonti internazionali (European Asylum Support Office – EASO, UNHCR, United States Department of State, UN Human Rights Council) e desumendo da un’attenta lettura dei reports più aggiornati che si registrano criticità anche nelle regioni centrale e del sud, con acquisizione di aree di influenza sul territorio di gruppi estremisti, che tuttavia non determinano una situazione di violenza indiscriminata o conflitto armato interno, ma azioni isolate e per lo più improvvisate, che coinvolgono un numero esiguo di persone. Il motivo, nella parte in cui si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, risulta dunque inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato (travisamento di fatti decisivi) non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che quanto valorizzato (la proroga della missione (OMISSIS) e la situazione di attestata da UHNCR di e pg. 5) non risulta decisivo nel senso di smentire l’accertamento del giudice territoriale e attiene a circostanze che sono già state da questi valutate.

12. In merito poi alla protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo operante ratione temporis) la valutazione della Corte di merito va confermata, avendo questa Corte chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e successive conformi) che non può essere riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28/06/2018, n. 17072).

13. Segue coerente il rigetto del ricorso.

14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

15. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non risultando il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA