Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2925 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 462-2014 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici è domiciliato ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5931/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2013 R.G.N. 3376/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con la quale L.N., dipendente presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, aveva chiesto la condanna del Ministero degli Affari Esteri al pagamento in suo favore dell’adeguamento della retribuzione sulla base dei criteri e nei limiti di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157;

la Corte territoriale osservava come dovesse trovare applicazione l’art. 157 cit. nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 1 secondo cui la retribuzione annua era fissata tenendo conto delle condizioni di mercato locale e del costo della vita, nonchè delle retribuzioni di omologhe posizioni presso le rappresentanze diplomatiche di altri paesi, in primis dell’Unione Europea, presso la stessa sede, mentre il Tribunale aveva sostanzialmente fatto applicazione della precedente disciplina, ritenendo corretto il parametro dell’ottanta per cento dell’indennità di servizio per l’omologo impiegato dell’Ambasciata di Belgrado;

la Corte d’Appello sottolineava quindi come il ricorrente non avesse allegato la divergenza della retribuzione percepita rispetto ai corretti parametri di cui sopra, lamentando solo la disparità di trattamento rispetto ad altro personale, nei cui riguardi la retribuzione era stata determinata con riferimento a parametri diversi e rispetto ai quali il mantenimento del trattamento ben più favorevole era imposto dal principio di irriducibilità della retribuzione;

al contempo la Corte di merito rigettava l’appello incidentale del L. con cui egli rivendicava il diritto a quote aggiuntive di famiglia ed al t.f.r., disconosciuti dal Tribunale in prime cure;

avverso tale sentenza il L. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, poi illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso il Ministero degli Affari Esteri.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto, andando così al di fuori dal perimetro della domanda dispiegata, che la pretesa giudiziale fosse stata fondata sul D.P.R. n. 18 del 1967, artt. 157 e 162 mentre egli aveva rivendicato il giusto trattamento retributivo in funzione della paga base determinata esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 mentre nessun riferimento era stato fatto, nè poteva essere fatto trattandosi di norma abrogata, all’art. 162 medesimo D.P.R.;

con il secondo motivo il L. denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, artt. 152, 157 e art. 162, comma 3, nel testo previgente alla novella della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132 e dell’art. 2697 c.c. oltre all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia; secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato che tutti gli stipendi di importo non uguale al 68 % dell’indennità di Servizio Estero (ISE) dell’omologo di ruolo, sia prima che dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 103 del 2000, erano necessariamente fissati sulla base dei parametri c.d. locali di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 risultando pertanto errato affermare che i trattamenti dei dipendenti rispetto ai quali il L. aveva impostato il raffronto necessario alla determinazione del suo compenso fossero stati stabiliti sulla base di parametri “differenti” ed esistenti solo all’epoca della loro determinazione;

solo nel caso in cui, ai sensi del previgente art. 162 cit., la retribuzione di riferimento fosse stata fissata elevando al 68 % di quanto previsto per i dipendenti omologhi si sarebbe potuto dire che essa fosse stata stabilita secondo parametri non corrispondenti a quelli di cui all’art. 157, ma la Corte d’Appello non aveva considerato come ciò non potesse essere nel caso di specie, ove la retribuzione rivendicata si attestava sull’ottanta per cento dell’ISE dell’omologo di ruolo, secondo tabelle della sede di Belgrado risalenti fin al 1986;

aggiungeva ancora il L. che egli era onerato soltanto di dimostrare che le retribuzioni di riferimento erano state stabilite secondo i parametri di cui all’art. 157, come nel caso di specie non poteva non essere, gravando semmai sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che essere fossero state stabilite ex art. 162 nella menzionata misura minima del 68 %, di cui al previgente art. 162;

quanto sopra era argomentato anche sul presupposto che, stante il nesso di sinallagma intercorrente tra la retribuzione spettante e le mansioni svolte, il datore di lavoro era tenuto per legge a riconoscere la retribuzione nella misura in cui esso stesso l’aveva fissata, con proprie tabelle, a beneficio di altri colleghi di pari mansioni, in applicazione dell’art. 157 cit.;

infine, si sottolineava nel motivo come Cass. 8461/2011 avesse dichiarato improcedibile il ricorso del Ministero avverso sentenza di merito favorevole ad un lavoratore in posizione analoga a quella del L., sul presupposto dell’omessa indicazione degli elementi probatori da cui desumersi che le retribuzioni dei contratti presi a parametro fossero state determinate sulla base del limite minimo di cui all’art. 162 e non, come ritenuto in quel caso dalla Corte territoriale, secondo i criteri di cui all’art. 157;

i motivi, stante la loro stretta connessione logica, vanno esaminati congiuntamente;

il ricorrente in sostanza sostiene che i parametri in forza dei quali erano state stabilite le retribuzioni per i colleghi sulla cui base egli ha impostato il raffronto, fossero da ritenere stabilite secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157;

la Corte territoriale fa invece leva sul fatto che i parametri di cui al previgente art. 157 (consistenti, si osserva, nelle “retribuzioni locali” o corrisposte presso la stessa sede a rappresentanze diplomatiche o consolari di altri paesi) fossero diversi da quelli di cui all’art. 157 novellato (che dà rilievo, oltre che alle retribuzioni previste per le retribuzioni di analoghi uffici di altri paesi, alle “condizioni del mercato locale” al “costo della vita”);

la Corte di merito afferma poi l’impossibilità di far discendere il fondamento dell’azione dispiegata dal principio di parità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 inutilizzabile a fronte di trattamenti retributivi risalenti ad una diversa normativa, in sè ritenuta tale da giustificare la susseguente difformità retributiva;

tale essendo la ratio decidendi portante, il richiamo operato dalla Corte territoriale all’abrogato art. 162 come fondamento della pretesa azionata e su cui si incentrano le critiche di erronea interpretazione della domanda mosse con il primo motivo, è dunque da ritenere pleonastico ed ininfluente; ciò posto, non vi è dubbio che il contratto a tempo indeterminato del L., stipulato con decorrenza 1.5.2001, sia soggetto alla disciplina del D.P.R. n. 81 del 1967, art. 152 e ss. quale modificata dalla L. n. 103 del 2000;

così come è pacifico che le retribuzioni dei colleghi V. e M. siano state stabilite nel vigore della disciplina previgente;

il ragionamento sottostante al ricorso per cassazione, secondo cui la fissazione delle retribuzioni secondo i parametri di cui al pregresso art. 157 imporrebbe di ritenere che analoga misura dovrebbe essere riconosciuta secondo i parametri del nuovo art. 157 non è dunque in sè corretta, perchè non può dubitarsi del maggior dettaglio dei nuovi parametri;

d’altra parte, va ribadito il principio, sancito da Cass. 21 giugno 2019, n. 16755 e sostanzialmente anche da Cass. 9 luglio 2019, n. 18407, secondo cui “il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, non può rivendicare una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale se non per difformità dai parametri indicati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost., ovvero, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, dalla contrattazione collettiva, mentre non può invocare, come parametro per quantificare la “giusta” retribuzione, un trattamento di miglior favore riconosciuto ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni”;

nè sono decisivi i rilievi mossi con la memoria difensiva finale, secondo cui al lavoratore sarebbe impossibile fornire la prova delle condizioni praticate ai propri dipendenti dalle rappresentanze diplomatiche estere o delle condizioni del mercato locale;

si tratta infatti di affermazione puramente apodittica, a sostenere la quale non vale neppure l’assunto in ordine a diversità di regime giuridico della tredicesima mensilità o del t.f.r., non percependosi, anche da questo punto di vista, perchè il lavoratore o i suoi consulenti non dovrebbero essere in grado di ricostruire la misura effettiva delle retribuzioni erogate da altri Stati o Organismi, come anche l’assetto delle retribuzioni nel mercato locale, al fine di fornire sostegno concreto alle necessarie deduzioni giudiziali in proposito;

non decisivo è anche il richiamo al trattamento giudizialmente riconosciuto alla dipendente B., su cui effettivamente la Corte territoriale non si sofferma;

il giudicato formatosi nei confronti della medesima non risale infatti ad una decisione della Suprema Corte con cui si sia stabilito che correttamente i parametri di riferimento per la determinazione della retribuzione della medesima ex art. 157 fossero i trattamenti ricevuti da V. e M.;

ciò fu affermato in quella sede dalla Corte territoriale e la Corte di legittimità (con la citata sentenza 8461/2011) non si espresse sul punto, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso del Ministero per violazione del principio di autosufficienza, ovverosia per essere mancata la riproduzione, tra l’altro, delle emergenze probatorie dalle quali si sarebbe dovuto desumere l’erroneità dell’accertamento fattuale della Corte secondo cui la retribuzione era stata fissata secondo i criteri di cui all’art. 157 cit. all’epoca vigente;

in concreto quella pronuncia di legittimità non contiene dunque alcuna concreta affermazione di diritto sull’onere della prova, nè su presunzioni di legge, limitandosi a denegare l’esame del motivo per profili attinenti alla sua formulazione, sicchè è palese l’inidoneità di essa ad individuare principi nomofilattici;

l’esito della vicenda relativa alla B. non può dunque dispiegare effetti rispetto alla presente causa;

i dati rivenienti dalle cause di altro collega (tale Mi.) e di cui è menzione nel motivo di ricorso sono invece inammissibili, in quanto la sentenza non fa menzione di tale posizione lavorativa, sicchè faceva parte degli oneri processuali – non osservati – del ricorrente l’allegazione della loro avvenuta deduzione innanzi ai giudici di merito, con indicazione dello specifico atto delle precedenti fasi del giudizio in cui ciò era stato fatto (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);

così come irrilevante è il richiamo alla tabella del 1986, da cui il ricorrente intenderebbe trarre argomenti per affermare che già all’epoca i compensi erano pari, con i parametri di cui all’art. 157 cit., al 80 % degli omologhi di ruolo;

tale tabella è infatti anteriore alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 157 nè essa è stata riportata e trascritta nel ricorso, in difformità dagli oneri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e 6, sicchè l’assunto resta insondabile in questa sede;

inammissibile è infine anche la difesa sviluppata con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., secondo cui il Ministero controricorrente avrebbe in qualche modo confermato il verificarsi di un aumento del costo della vita in misura del 68 % dal 2000 al 2007, sicchè la retribuzione dovrebbe essere parimenti incrementata;

si tratta di deduzioni che hanno la sostanza del nuovo motivo, non prospettabile, come tale, attraverso le memorie difensive finali;

alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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