Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2925 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2925 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 1-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SICOD SRL CANCELLATA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE MAROTTA
(avviso postale ex art. 135);

controricorrente

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 30/10/2009;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

LOCATELLI.

N.R.G. 1/2011

FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 l’Agenzia
delle Entrate procedeva al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei
redditi presentate dalla Sicod srl per gli anni di imposta 2002 e 2003,
liquidando le maggiori imposte Irpeg, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed
interessi. In particolare l’Ufficio, disconosceva il riporto del credito di
imposta riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002,

Modello unico 2002, relativa all’anno di imposta 2001, che avrebbe
dovuto contenere l’esposizione del credito riportato nella dichiarazione
relativa al successivo anno di imposta, non risultava mai presentata;
con riguardo all’anno di imposta 2003, rilevava un minor credito Iva e
versamenti Irpeg inferiori al dovuto. Seguiva la notificazione delle cartelle
di pagamento.
Contro le cartelle la società Sicod srl proponeva distinti ricorsi alla
Commissione tributaria provinciale di Torino che, previa riunione,
accoglieva il ricorso contro la cartella di pagamento relativa all’anno di
imposta 2002; lo rigettava con riferimento all’anno di imposta 2003.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la contribuente si
costituiva proponendo appello incidentale. Con sentenza del 30.10.2009
la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva entrambi gli
appelli, confermando integralmente la decisione appellata.
Contro la sentenza di appello l’ Agenzia delle Entrate propone due
motivi di ricorso.
La società resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
1.Primo motivo: “Violazione dell’art.1241 cod.civ., in combinato
disposto all’art.4 comma 4 D.P.R.n.42/1988, in relazione all’art.360
comma 1 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria
regionale ha ritenuto di procedere alla compensazione tra crediti e debiti
tributari nonostante la stessa società avesse ammesso di non avere
presentato il Modello Unico 2002, relativo all’anno di imposta 2001, nel

i

come rinveniente dall’anno di imposta 2001, in quanto la dichiarazione

quale avrebbe dovuto essere esposto il credito utilizzato in
compensazione nel successivo anno di imposta.
In materia di imposte sui redditi, l’art.4 comma 4 del d.P.R. n.42 del
1988 preclude la scelta del riporto a compensazione dell’eccedenza di
imposta ed obbliga alla presentazione della istanza di rimborso “se
l’eccedenza di imposta riportata non è computata in diminuzione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo, o se

concettualmente riferibile alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta successivo, menzionata immediatamente prima. Ne consegue
la non pertinenza del richiamo alla predetta disposizione, poiché nel caso
in esame si verte , pacificamente, nella diversa ipotesi in cui la
dichiarazione omessa non è quella successiva in cui sono stati utilizzati in
compensazione i crediti, bensì quella precedente dalla quale derivano i
crediti riportati ed utilizzati successivamente.
Il motivo di ricorso è invece fondato nella parte in cui censura la
ritenuta applicabilità dell’istituto della compensazione, in ambito
tributario, con la medesima ampiezza consentito dal codice civile. In
proposito, deve essere ribadita la regola che, in materia tributaria, la
compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche,
soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al
principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di
rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme
di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell’art. 8,
comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212, che, nel prevedere in via
generale l’estinguibilità dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha
lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad
appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non
era contemplato.( Sez. 5, Sentenze n. 14579 e 15488 del 20/11/2001).
Con riferimento alla compensazione in materia di imposte sui redditi,
effettuata utilizzando un credito di imposta rinveniente da dichiarazione
omessa, questa Corte ha affermato che l’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi preclude al contribuente la facoltà di utilizzare
in compensazione, nel successivo anno di imposta, il credito derivante
da un periodo di imposta in relazione al quale la dichiarazione è stata

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questa non è presentata”, ove il termine “questa” è sintatticamente e

omessa, poiché tale mancanza impedisce all’Amministrazione finanziaria,
in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione, di verificare
l’esistenza ed entità del credito, e viola il principio di continuità tra
dichiarazione relativa all’annualità in cui il credito si è formato e quella in
cui il credito è stato portato in compensazione ( in tal senso Sez. 5
n.1287 del 2015).
Con specifico riguardo all’Iva, questa Corte ha invece affermato il

valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale
per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da
dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e sia dedotta entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta
dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti
sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio
d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo
formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se
sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di
acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e
finalizzati ad operazioni imponibili. (Sez. U, Sentenza n. 17757 del
08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
2.Secondo motivo: ” insufficiente motivazione in relazione all’art.360
comma primo n.5 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione
tributaria regionale ha affermato che la dichiarazione Modello Unico 2002
non può ritenersi inesistente. La ricorrente, premesso che la società
contribuente ha presentato per due volte il Modello Unico 2001, (e non il
Modello Unico 2002 come affermato dal giudice di appello per errore
materiale) reputa incomprensibili le ragioni per cui la presentazione, per
la secondo volta, dello stesso Modello 2001 legittimasse la società ad
indicare nel Modello Unico 2003,relativo all’anno di imposta 2002, una
eccedenza riportata dal precedente anno di imposta 2001 in relazione al
quale aveva omesso la presentazione della dichiarazione.
Il motivo è fondato. La sentenza della C.T.R. riporta il motivo di
appello dell’Ufficio secondo cui il disconoscimento dei crediti Irpeg, Iva ed
Irap utilizzati in compensazione nell’anno di imposta 2002, quali crediti

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diverso principio secondo cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sul

riportati dal precedente anno di imposta 2001, era giustificato dal fatto
che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione Modello Unico
2002, relativo all’anno di imposta 2001, avendo erroneamente
presentato per due volte la dichiarazione Modello Unico 2001, relativa
all’anno di imposta 2000. La motivazione di rigetto della C.T.R. è del
seguente tenore: “la dichiarazione su modello Unico 2002 non può essere
considerata inesistente e, come motivato dal giudice di primo grado,

credito; posto che il credito si era generato nel 2000 e che i rilievi tutti
dell’appello sul punto inficiano la spettanza dello stesso dal punto di
vista procedurale e dal punto di vista sostanziale soltanto a motivo del
rilievo sostanziale della procedura nel caso di specie, non si vede come i
motivi di appello consentano di escludere l’applicazione dell’art.1241 c.p.
( leggasi c.c. ndr) di cui all’appellata sentenza , dovendo prima
dimostrare in linea di fatto l’inesistenza originaria del credito, cosa che
non si rinviene nell’appello, che deve essere respinto”. La motivazione,
composta da locuzioni di non facile interpretazione, risulta insufficiente
poiché non chiarisce il dato fattuale, oggetto del motivo di appello e sul
quale le parti controvertono, relativo alla omessa o non omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta
2001, dichiarazione dalla quale emergevano le eccedenze di imposta
riportate nella dichiarazione relativa al successivo anno di imposta 2002.
Le risultanze di tale accertamento di fatto dovranno essere valutate
dal giudice di appello applicando le regole di diritto, distintamente
valevoli in materia di imposte dirette ed Iva, indicate nella trattazione del
precedente motivo di ricorso, anche in riferimento all’onere probatorio,
gravante sulla contribuente, di fornire la prova della concreta esistenza
del credito di imposta utilizzato in compensazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata con
rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa
composizione. Alla Commissione tributaria regionale è demandata anche
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

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integra il dato conoscitivo necessario alla individuazione dell’importo a

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in
diversa composizione.
Così deciso il 23.11.2017.

Presidente

Aurelio C ppabianca.

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