Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2925 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14242/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SWEATER TEX SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7363/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 11/11/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, per delega dell’Avvocato

STEFANIA DI STEFANI, difensore del ricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza di prime cure con la quale era stata annullata la cartella notifica alla Sweater Tex srl, ritenendo irrilevante la sospensione del periodo feriale al termine di impugnazione sul presupposto che nel giudizio di opposizione all’esecuzione disciplinato dall’art. 615 c.p.c., detta sospensione non fosse applicabile.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dalla società ricorrente è manifestamente fondata, avendo questa Corte chiarito che, in materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l’esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, per l’opposizione all’esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l’esistenza di una specifica disciplina per l’esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni tributarie – cfr. Cass. n. 15643/2014.

A tale principio non si è conformato il giudice di appello.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio che provvederà all’esame del merito del ricorso e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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