Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29249 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17244-2017 proposto da:

C.S., CA.CA., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO;

– ricorrenti –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 312/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 04/07/2018 dai Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I coniugi C.S. e CA.Ca. ricorrono avverso la sentenza della corte d’appello di Salerno che, confermando la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ha accolto la domanda proposta dal signor M.D., avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento degli odierni ricorrenti al contratto preliminare di compravendita col quale essi avevano promesso di vendere al medesimo M. un appartamento di loro proprietà, sito in località fontanella di Castellabate.

La corte d’appello, sempre confermando la sentenza di primo grado, ha invece rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., proposta dal M., e le domande riconvenzionali di risoluzione del suddetto preliminare per inadempimento dell’attore e di risarcimento del danno, proposte dagli odierni ricorrenti.

In particolare la corte territoriale ha ritenuto che, benchè il contratto fosse stato stipulato dal promissario acquirente “per sè o per persona da nominare”, in assenza di una valida electio amici, gli obblighi nascenti dal contratto si fossero consolidati in capo al solo M.D.. Inoltre la corte ha ritenuto, anche in ragione della mancata impugnazione degli accertamenti contenuti al riguardo nella sentenza di prime cure, che, a fronte a1 rifiuto del M. di stipulare il contratto definitivo in data 12.05.1998, i promittenti venditori non avessero perso interesse alla stipula del contratto definitivo, manifestando la permanenza del loro interesse attraverso le missive del 29 luglio e dell’1 settembre 1999. Parimenti non impugnati sono stati considerati i rilievi con cui il primo giudice ha ritenuto che i promittenti venditori si fossero resi inadempienti rifiutandosi di trasferire i diritti condominiali di cui al punto 5 del suddetto contratto preliminare e non presentandosi all’appuntamento fissato per il rogito in data 25.11.1999.

Il ricorso consta di un unico mezzo di impugnazione.

Il signor M.D. non ha spiegato attività difensive in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo coperte da giudicato interno alcune statuizioni del giudice di prime cure, ancorchè le stesse fossero avessero formato oggetto di impugnazione con i primo motivo della loro appello; così incorrendo anche nel vizio di omessa pronuncia.

Il ricorso non può trovare accoglimento, non sussistendo i denunciati errores in procedendo.

Esclusa qualunque violazione dell’art. 342 c.p.c. (non facendosi in sentenza alcun riferimento alle forme dell’atto di appello), la doglianza concernente la pretesa violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, risulta priva di effettiva pertinenza alle motivazione della sentenza gravata, in quanto non attinge specificamente l’affermazione di tale sentenza secondo cui “le censure sviluppate dagli appellanti non colgono, infatti, il nucleo essenziale della ratio decidendi e cioè la puntualizzazione dei “tempi” delle condotte delle parti” (pag. 4, ultimo capoverso).

Parimenti va esclusa la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., perchè la corte territoriale si è pronunciata, rigettandolo, sul primo motivo dell’appello proposto dall’odierno ricorrente, previa corretta interpretazione del relativo contenuto. Dalla lettura di tale motivo, integralmente trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, emerge, infatti, che il “fatto costitutivo della “domanda” di appello” (per usare la formula che il ricorrente utilizza a pag. 11 del ricorso, mutuandola dalla sentenza di questa Corte 2197/15) non era l’inadempimento del M. all’obbligo di rendersi acquirente dell’immobile, bensì il non essere più il M. legittimato all’esercizio dei diritti contrattuali in ragione della sua “ormai definitiva diserzione”. L’assunto degli appellanti era cioè che, in sostanza, il M. era ormai uscito dall’operazione negoziale, i cui veri soggetti erano da un lato gli odierni ricorrenti (promettenti venditori e d’altro lato C. e Ma.Pi.. Su tale assunto la corte salernitana si è pronunciata, rigettandolo sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il M. doveva ancora ritenersi titolare dei diritti derivanti dal contratto.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato spiegato attività difensiva in questa sede.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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