Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29247 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20720/2015 proposto da:

L.G., anche quale erede di C.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso

lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MORGIA;

L.L., anche quale erede di C.A., in persona

del tutore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO TODESCO;

– ricorrenti –

contro

LO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona Sostituto Procuratore

Generale, Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria

di parziale inammissibilità ed in ulteriore subordine per il

rigetto integrale;

udito l’Avvocato Marina Milli per le ricorrenti e l’Avvocato Massimo

Marzi, per il controricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

L.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa i fratelli Gi. e L., nonchè la madre C.A., deducendo che in data (OMISSIS) era deceduto ab intestato il padre L.P..

Questi in vita aveva donato al figlio Gi., con vari atti (precisamente in data 6/11/1985 e 28//6/2001) dapprima la nuda proprietà e poi l’usufrutto (che il donante si era inizialmente riservato) di un fabbricato rurale e di un fabbricato artigianale nel comune di (OMISSIS), aggiungendo che il convenuto si era reso acquirente di altri immobili verosimilmente avvalendosi di denaro fornito dal padre, che in tal modo aveva posto in essere anche delle donazioni indirette.

Chiedeva quindi che le varie donazioni effettuate dal de cuius fossero portate in collazione, e che, una volta procedutosi alla ricostituzione della massa, si procedesse alla divisione, tenuto conto anche del modesto relictum, con l’attribuzione della propria quota ab intestato, eventualmente anche con restituzione in denaro da parte del convenuto del controvalore dei beni oggetto di collazione.

In via subordinata, deduceva che, laddove si fosse esclusa l’operatività della collazione, occorreva in ogni caso disporre la riduzione delle donazioni ricevute dal convenuto, in quanto lesive della propria quota di legittima.

Si costituiva alla prima udienza di comparizione il convenuto il quale non contestava l’esistenza delle donazioni formali richiamate in citazione, rilevando che non poteva però tenersi conto delle migliorie apportate a sue spese ai beni donati, il cui valore andava scorporato ex art. 748 c.c..

Rilevava poi che anche l’attrice aveva ricevuto una donazione dal padre, il cui valore era notevolmente superiore alla quota vantata, con il conseguente rigetto della domanda.

Inoltre, rilevava di avere sostenuto alcune spese nell’interesse del defunto (spese funerarie e oneri consortili) di cui doveva tenersi conto in sede di divisione.

Si costituiva anche L.L., a mezzo del tutore, che si associava alle domande di parte attrice.

Nel corso del giudizio era fissato all’altra convenuta, ancora contumace, C.A., termine ex art. 481 c.c., ma nelle more la medesima provvedeva a costituirsi dichiarando di aver già provveduto ad accettare l’eredità del marito.

All’esito dell’istruttoria orale, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 312/2007, esclusa la ricorrenza di una divisio inter liberos e l’esistenza di donazioni indirette, in occasione dell’acquisto da parte del convenuto di alcuni beni immobili con denaro asseritamente messo a disposizione dal padre, disponeva che Lo.Gi. dovesse portare in collazione i beni oggetto di formale donazione e che lo stesso dovesse fare anche l’attrice, quanto al bene donatole, escludendo che sussistesse una dispensa da collazione.

Espletata CTU, lo stesso Tribunale con la sentenza definitiva n. 158 del 2012 disponeva la divisione dei beni relitti e di quelli oggetto della collazione.

Avverso entrambe le sentenze (avendo formulato tempestiva riserva di gravame nei confronti della sentenza non definitiva), proponeva appello Lo.Gi., cui resistevano le sorelle (essendo nelle more deceduta la comune genitrice), che a loro volta proponevano appello incidentale.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 486 del 25/2/2015 rigettava entrambi i gravami, compensando per l’effetto le spese del grado.

Quanto all’appello principale, riteneva corretta la decisione del Tribunale di prevedere che il L. dovesse corrispondere una somma di denaro da attribuire alla quota successoria della madre. Infatti, trattavasi dell’apporzionamento dei beni nell’ambito del giudizio di divisione, che rendeva superflua la necessità di una specifica domanda, essendo un effetto proprio della divisione. Nè rilevava di per sè la circostanza che la madre gli avesse ceduto in vita la quota ereditaria vantata sulla successione del marito, atteso che tale cessione era stata oggetto di impugnazione in separata sede, senza che quindi venisse meno la necessità di formare una quota di beni ereditari da assegnare ad una delle condividenti.

Del pari infondata era la censura che investiva la stima di un mappale oggetto di divisione, essendo condivisibile il criterio di valutazione suggerito dal CTU e fatto proprio dal Tribunale.

Inoltre, andava rigettato anche il motivo di impugnazione che negava l’operatività della collazione, atteso che secondo i giudici di appello, ben può procedersi a collazione anche quando la massa sia rappresentata unicamente dai beni oggetto di donazione e quindi suscettibili di collazione, emergendo altresì che sussisteva in ogni caso un relictum, rappresentato da alcuni depositi bancari.

Quanto all’appello incidentale avanzato dalle sorelle L., la sentenza riteneva condivisibile la decisione di detrarre dal valore dei beni donati, e da considerare ai fini della collazione, le migliorie apportate dal donatario in epoca successiva alla donazione, emergendo la prova della loro esecuzione a cura e spese del donatario dal complesso del materiale istruttorio. Inoltre, non poteva accedersi alla richiesta delle appellanti incidentali di vedersi riconosciute sulle somme dovute a titolo di collazione per imputazione, gli interessi a far data dall’apertura della successione, e ciò perchè ai sensi dell’art. 561 c.c., anche ove l’integrazione della quota avvenga in denaro, gli interessi decorrono solo a far data dalla domanda. Infine, atteso che sia le doglianze dell’appellante principale che delle appellanti incidentali erano state disattese, sussistevano i presupposti per compensare anche le spese del giudizio di appello.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione L.G. e L.L. sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Lo.Gi..

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva questa Corte che debba essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per la pretesa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dovendosi invece ritenere che la formulazione dei motivi di ricorso soddisfi i requisiti imposti dalla norma de qua.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla circostanza che con l’appello incidentale, quanto al riconoscimento in favore del fratello del diritto a detrarre dal valore dei beni donati quello dei miglioramenti eseguiti, era stato altresì dedotto che la pretesa, riconosciuta dal giudice di prime cure, non poteva trovare accoglimento, non solo perchè non era stata fornita la prova che gli stessi fossero stati effettivamente apportati a cura e spese del convenuto, ma anche perchè al L. era stata donata la sola nuda proprietà, sicchè, in caso di permanenza dell’usufrutto in capo al donante, nulla può essere preteso dal donatario per i miglioramenti apportati. Inoltre, era stato dedotto che non risultava formulata un’esplicita domanda riconvenzionale, e che anche se la stessa fosse stata avanzata, era da ritenersi tardiva, non essendo avvenuta la costituzione del convenuto nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c..

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 748 c.c., in quanto è stata data applicazione a tale norma sebbene la donazione non abbia riguardato la piena proprietà, ma la sola nuda proprietà, ed i miglioramenti siano stati apportati dal donatario, quale nudo proprietario.

Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., posto che il diritto ad ottenere il rimborso di eventuali migliorie apportate dal donatario presuppone la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale che nella specie non era stata avanzata dal convenuto, avendo quindi la sentenza deciso su di una domanda in realtà non proposta.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in quanto, anche a voler reputare che il L. abbia proposto domanda riconvenzionale, la medesima andava dichiarata inammissibile, essendosi lo stesso costituito in giudizio solo alla prima udienza di comparizione, e non anche nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c., dettato a pena di decadenza per la formulazione di domande riconvenzionali.

Inoltre, già il Tribunale, nella sentenza non definitiva, aveva dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal convenuto, affermazione questa passata in cosa giudicata.

3. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Effettivamente, la sentenza gravata, nel disattendere il motivo di appello incidentale che investiva il riconoscimento del diritto del convenuto a dedurre dal valore dei beni donati da collazionare i miglioramenti apportati, si è soffermata solo sulla contestazione in merito alla prova che gli stessi fossero stati effettivamente eseguiti a cura e spese del donatario, omettendo però di fornire risposta anche alle altre due argomentazioni poste a sostegno del motivo di appello incidentale, rappresentate dalla impossibilità per il donatario della nuda proprietà di avvalersi di tale norma e della decadenza nella quale sarebbe incorso il L., in conseguenza della tardiva costituzione solo all’udienza di prima comparizione.

Tuttavia, sebbene possa escludersi che ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata comunque pronunciato sul motivo di appello incidentale, ritiene il collegio che debba rilevarsi la correttezza in diritto della soluzione cui è pervenuta la Corte distrettale, previa integrazione in questa sede della motivazione offerta dal giudice di appello.

Non ignora la Corte come effettivamente nella giurisprudenza più risalente di legittimità fosse stato affermato che l’interpretazione dell’art. 748 c.c., secondo cui, agli effetti della collazione, si deve dedurre in tutti i casi a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo, nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, doveva portare a ritenere la norma applicabile soltanto quando oggetto della donazione fosse stata la proprietà piena dell’immobile, nella quale ipotesi il donatario, come deve essere rimborsato delle spese straordinarie da lui sostenute, così pure deve essere rimborsato delle migliorie apportate (da lui o da altro che abbia sostenuto il costo), mentre nell’ipotesi in cui, invece, oggetto della donazione sia stata la nuda proprietà con riserva dell’usufrutto al de cuius, il donatario, non avendo, come tale, in nessun caso ancora goduto dell’immobile, e neppure essendo legittimato al possesso di esso, non ha, in tale qualità, alcun titolo per vantare diritto al rimborso di somme per spese o per miglioramenti (Cass. n. 2621/1974; Cass. n. 221/1971). Trattasi però di orientamento che è stato di recente superato e precisato da Cass. n. 24150/2015, che ha invece affermato il principio per cui la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c., spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal “de cuius” con riserva di usufrutto, non essendo giustificabile il conferimento in collazione di un valore accresciuto a spese del conferente.

In motivazione è stato giustamente evidenziato che il principio più risalente nel tempo, in realtà, non aveva i caratteri di assolutezza che le massime in cui è tradotto possono assecondare.

E, invero nella vicenda esaminata da Cass. n. 2621/1974, si verteva in tema di miglioramenti ed addizioni, in relazione alla disciplina contenuta negli artt. 985 e 986 c.c., che assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, e che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo.

In tal caso effettivamente è corretto sostenere che “i miglioramenti giovano all’usufruttuario o ai di lui eredi, e non già al donatario”. A conclusioni diverse deve però pervenirsi nel caso, che ricorre anche nella vicenda in esame, in cui il donatario nudo proprietario deduca di avere attuato a sue spese interventi sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 c.c. – le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poichè ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario-nudo proprietario a sue spese.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 24150/2015, così che, in definitiva, ove, come appunto anche ritenuto dalla Corte d’Appello nella sentenza gravata, emerga la prova delle opere asseritamente realizzate dal donatario sui beni che il de cuius gli aveva donato riservandosi l’usufrutto, non sussistono impedimenti a ritenere applicabile l’art. 748 c.c., anche in tal caso, rispondendo tale soluzione anche ad un’elementare esigenza di evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un’indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiori a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario.

Va altresì evidenziato che, come anche riportato nella narrazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, successivamente all’iniziale donazione della nuda proprietà, Lo.Gi. è stato beneficiario anche della donazione dell’usufrutto, che si era inizialmente riservato il donante, così che, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dalle ricorrenti, la censura avrebbe dovuto, per soddisfare i requisiti di specificità, chiarire se i miglioramenti compiuti dal donatario, come accertati dal giudice di merito, fossero stati eseguiti in data anteriore rispetto alla donazione anche dell’usufrutto, lacuna questa che preclude in ogni caso di poter apprezzare la fondatezza della censura mossa.

Quanto invece alla dedotta tardività della richiesta, ritiene che anche per tale profilo debba darsi seguito a quanto precisato dalla citata Cass. n. 24150/2015, la quale ha affermato il principio per cui la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell’art. 748 c.c., non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.

Ne deriva che appare priva di fondamento la dedotta decadenza nella quale sarebbe incorso il convenuto per non avere formulato apposita domanda riconvenzionale e per non essersi costituto nei termini, non potendosi a tal fine invocare la generica affermazione contenuta nella sentenza non definitiva del Tribunale circa la decadenza nella quale sarebbero incappate le domande riconvenzionali proposte dal Lo.Gi., mancando, nel capo di dispositivo riprodotto dalle ricorrenti, la specifica indicazione di quali fossero le domande riconvenzionali interessate da tale pronuncia (avendo il L. anche richiesto, ad esempio il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della comunione nonchè delle spese funerarie).

Nè vale addurre, come ribadito nella memoria delle ricorrenti del 2/10/2019 che, anche a voler ritenere tale deduzione una semplice eccezione, si sarebbe verificata la decadenza essendo imposto il rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c., anche per la proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.

Infatti, oltre a doversi richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui costituiscono eccezioni in senso stretto solo quelle espressamente qualificate come tali dal legislatore, che ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio ovvero quelle che corrispondono in via di eccezione all’esercizio di un diritto potestativo (cfr. Cass. S.U. n. 1099/1998; Cass. S.U. n. 10531/2013; Cass. n. 15591/2018; Cass. n. 31638/2018), con la conseguenza che non ricorrendo alcuna delle ipotesi che depongono per la natura di eccezione in senso stretto, quella in esame costituisce un’eccezione liberamente proponibile e rilevabile anche in grado di appello, va evidenziato che il giudizio in esame è stato introdotto in primo grado in data anteriore al 1 marzo 2006, essendo quindi applicabile la disciplina di cui all’art. 167 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 80 del 2005.

Ne deriva che ratione temporis, risultava applicabile la precedente disposizione di cui all’art. 180 c.p.c., che prevedeva che, all’esito dell’udienza di prima comparazione, fosse assegnato un termine non inferiore a venti giorni prima dell’udienza di trattazione, per la formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 17121/2020).

Ne deriva che essendosi il convenuto costituito alla prima udienza di comparizione, ed avendo con tale atto fatto rilevare i miglioramenti eseguiti (cfr. pag. 7 del ricorso), l’eccezione di cui all’art. 748 c.c., risulta tempestivamente formulata, anche a voler reputare che si tratti di eccezione in senso stretto.

4. Il quinto motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla decisione del giudice di appello di confermare la sentenza di prime cure che ha ritenuto offerta la prova dei miglioramenti eseguiti da parte dei convenuti sui beni donatigli.

Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a risolversi in una non consentita contestazione dell’accertamento dei fatti come operato dal giudice di merito, risulta formulato sulla base della previgente formulazione della norma processuale, non applicabile alla fattispecie, trattandosi di impugnazione di sentenza emessa in data successiva all’11 settembre 2012.

5. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 561 e 745 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello ha rigettato il motivo di appello incidentale volto ad ottenere il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute dal Lo.Gi., per effetto della collazione per imputazione a far tempo dall’apertura della successione.

Il motivo è fondato.

I giudici di appello hanno erroneamente motivato il rigetto della richiesta ritenendo applicabile la previsione di cui all’art. 561 c.c., che però non è correttamente invocabile, trattandosi di disciplina che concerne la decorrenza dei frutti sui beni recuperati per effetto dell’azione di riduzione.

Nella fattispecie, si verte invece in materia di collazione, ed in particolare di collazione per imputazione con integrazione in denaro delle quote dei coeredi non donatari, alla quale risulta applicabile il diverso principio secondo cui, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente – la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quei momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento (Cass. n. 25646/2008; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 9177/2018).

La doglianza è fondata e la sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione a tale motivo.

Tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ritiene la Corte di poter decidere nel merito, nel senso che sulle somme dovute a titolo di collazione da parte di Lo.Gi. a favore degli altri coeredi debbano essere computati anche gli interessi legali a far data dall’apertura della successione.

6. Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui è stato disatteso il motivo di appello che chiedeva la condanna del convenuto al rimborso anche delle spese del giudizio di primo grado, senza tenere conto del fatto che le domande dell’attrice erano state sia pure parzialmente accolte.

Per effetto dell’accoglimento del sesto motivo, e dovendo la Corte procedere ad una nuova regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, il motivo deve ritenersi assorbito.

7. Quanto alla sorte delle spese di lite, ritiene il Collegio che, avuto riguardo al solo parziale accoglimento della domanda attorea (che aveva peraltro chiesto accertare anche l’esistenza di donazioni indirette) e rilevato che è stato riconosciuto il diritto del Lo.Gi. a detrarre dal valore dei beni donati quello delle migliorie apportate, questione ancora dedotta in questa sede, con motivi rivelatisi infondati, sussistano i presupposti della soccombenza reciproca e che si giustifichi la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo, rigetta i primi quattro motivi, dichiara inammissibile il quinto ed assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dispone che sulle somme dovute a titolo di collazione da Lo.Gi. a favore delle altre coeredi decorrano gli interessi al tasso legale a far data dall’apertura della successione al saldo;

Compensa integralmente tra le parti le spese dei vari gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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