Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29247 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8643-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO GRECO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA SIRNA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI MARCHESE;

– controricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 721/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La signora D.A. ha proposto ricorso per la cassazione della la sentenza della corte d’Appello di Messina che – rigettando, dopo averli riuniti, gli appelli da costei proposti avverso le sentenze del tribunale di Messina nn. 469/10 (non definitiva) e 1477/12 (definitiva) – ha disatteso le domande avanzate dalla stessa signora D. nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l. e dell’arch. S.A., aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità di appaltatore e di direttore dei lavori di costruzione di un edificio, con riguardo agli asseriti vizi e difetti dell’opera ed ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo dell’appalto, accertato e liquidato in Euro 134.873,82, oltre I.V.A., rivalutazione ed interessi.

Il ricorso consta di un unico mezzo di impugnazione.

E’ stato depositato controricorso da parte del Curatore del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., mentre l’arch. S.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Dall’esame degli atti emerge la seguente cronologia:

– il 3.7.17 è stata depositata la sentenza della corte di appello di Messina qui impugnata dalla sig.ra D.;

– 1’11.10.17 la suddetta sentenza è stata notificata a mezzo PEC dall’avvocato Giovanni Marchese, difensore della (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio di appello (cfr. epigrafe della sentenza gravata), all’avvocato Marcello Greco, difensore della sig.ra D. nel giudizio di appello (cfr. epigrafe della sentenza gravata);

– il 10.1.18 è spirato il termine breve per l’impugnazione della sentenza nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza stessa nei confronti di detta società;

– il 17.1.18 la (OMISSIS) s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Messina;

– il 28.2.18, il ricorso per cassazione della sig.ra D. è stato notificato alla (OMISSIS) s.r.l., a mani dell’avv. Giovanni Marchese;

– il 9.4.18 è stato notificato all’avv. Greco il controricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., a ministero dell’avv. Giovanni Marchese, all’uopo officiato dal Curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato;

Dalle evidenze documentali sopra elencate emerge che il ricorso è inammissibile nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., essendo stato notificato alla stessa (ancora in bonis) dopo il decorso termine per l’impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c..

Esso è altresì inammissibile nei confronti del’arch. S., non risultando a costui notificato.

Irrilevante, infine, risulta la nota con cui l’avv. Greco ha chiesto alla Cancelleria di questa Corte di non darsi luogo al deposito e alla contestuale iscrizione a ruolo del presente ricorso, essendo stato depositato il controricorso del Fallimento.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tardivo nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e mai notificato all’arch. S..

Le spese seguono ia soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente Fallimento (OMISSIS) s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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