Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29247 del 06/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2017, (ud. 20/09/2017, dep.06/12/2017),  n. 29247

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la s.p.a. Intesa San Paolo esponendo che la propria vicenda lavorativa si era esplicata per oltre venticinque anni all’estero, da ultimo presso l’ufficio di Rappresentanza di Parigi in qualità di direttore aggiunto della divisione organizzazione e sistemi. Lamentava che dal maggio 2007, al rientro in servizio presso la sede di (OMISSIS), aveva subito un demansionamento con illegittima decurtazione del trattamento retributivo già percepito, essendogli state conferite mansioni di Gestore Small Business. Chiedeva quindi, sulla scorta di tali premesse, il riconoscimento del suo diritto all’adeguamento retributivo sulla base di quanto percepito prima del rientro in Italia nonchè al risarcimento del danno da dequalificazione ed al conferimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro direttivo di 4 livello.

Il primo giudice, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 55.444,49 a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno da demansionamento.

La Corte distrettuale, successivamente adita da entrambe le parti, accoglieva parzialmente i ricorsi dalle stesse proposti, e riduceva l’ammontare degli importi spettanti al dipendente nella misura di Euro 36.000,00.

A fondamento del decisum, ed in estrema sintesi, i giudici del gravame deducevano che le voci retributive di cui si componeva il trattamento retributivo percepito all’estero (trattamento ad personam, differenziale costo vita ed indennità di disagio), non potevano essere inserite nei compensi che gli competevano in relazione alla attività svolta in Italia, in tal senso deponendo sia la lettera 28/9/2005 con cui la banca aveva specificamente indicato le voci retributive che avrebbe corrisposto al B. durante l’attività prestata in Francia – ed avente valenza normativa fra le parti – sia la lettera 18/9/98 con la quale l’istituto aveva indicato in via generale, il trattamento economico riservato ai propri dipendenti all’estero. Confermavano, invece, la statuizione inerente al risarcimento del danno da dequalificazione – comprovata al lume. della espletata attività istruttoria – e protrattasi da maggio 2007 al giugno 2010, allorquando gli erano state assegnate le mansioni di (OMISSIS).

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione sostenuto da unico motivo B.C., che ha successivamente depositato memoria illustrativa.

Resiste con controricorso la s.p.a. Intesa Sanpaolo che a propria volta propone ricorso incidentale affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il lavoratore ha infine depositato controricorso ai sensi dell’art. 370 c.p.c., ritualmente notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1352,1363,1324 e 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la Corte territoriale abbia denegato il riconoscimento del proprio diritto a conservare il trattamento retributivo estero costituito dalla voce “ad personam” (prestando acquiescenza alla statuizione concernente l’indennità costo vita e disagio estero), in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, omettendo di verificare specificamente in ordine alla natura degli emolumenti “ad personam”. Lamenta, in sintesi, che sia mancato il doveroso scrutinio della funzione propria del trattamento estero, qualificata dalla causa compensativa del disagio derivante dalla prestazione resa oltreconfine, e della differenza rispetto al trattamento economico connesso alla prestazione resa in Italia, che si qualifica in termini di corrispettività rispetto alla professionalità del lavoratore.

2. Il motivo è privo di fondamento.

La Corte distrettuale, nel proprio incedere argomentativo, si è infatti attenuta ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che vanno qui ribaditi, secondo i quali in caso di legittimo esercizio da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate (cfr. Cass. 10/5/2002, n. 6763; Cass. 27/10/2003 n. 16106, Cass. 7/9/2005 n. 17814).

Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall’art. 2103 c.c., deve quindi essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorchè vengano meno le situazioni cui erano collegati (vedi Cass. 8/5/2006, n. 10449).

3. L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, è aderente ai principi innanzi enunciati e qui condivisi, laddove è stato precisato che il trattamento retributivo riservato al ricorrente era coerente con i dettami di cui alla comunicazione del 18/9/1998 ed alla lettera 28/9/2005, nelle quali le voci ivi indicate, compreso l’emolumento “ad personam” risultavano riferite al trattamento estero, non spettante, quindi, al rientro in Italia. Siffatte conclusioni inerenti alla interpretazione dei dati documentali, risultavano corroborate altresì dalle deposizioni testimoniali raccolte che esplicitavano le modalità di calcolo già indicate nei documenti di provenienza aziendale; nè apparivano smentite da ulteriori elementi istruttori, avendo la Corte di merito dato atto della carenza in atti, di buste paga dalle quali si potesse desumere una non corrispondenza della retribuzione corrisposta rispetto ai contenuti della lettera che descriveva il trattamento retributivo riservato al ricorrente, elemento questo di rilievo ai fini della esegesi dell’istituto in parola.

Sotto il versante del rispetto dei canoni ermeneutici, l’indagine espletata dalla Corte distrettuale appare del resto, congrua ed immune da censure, atteso che già nella circolare in data 18/9/1998 il trattamento “ad personam” era descritto come modulato non solo sulla base di parametri riguardanti la persona e la prestazione, ma anche sulla piazza occupata, in coerenza con l’esplicito richiamo contenuto nel documento, e relativo al “trattamento ad personam per il periodo di permanenza all’estero”.

Si tratta di accertamento completo, esente da vizi logici e conforme a diritto per quanto sinora detto, onde le relative statuizioni si sottraggono alla censura all’esame.

4. Nè, ai fini di pervenire a diversi approdi, appare decisivo il richiamo disposto dal B. ad una decisione emessa da questa Corte in relazione a fattispecie analoga a quella qui scrutinata (Cass. 22/7/2016, n. 15217) giacchè in quel caso – in cui la Corte d’Appello di Torino aveva riconosciuto il diritto del lavoratore di conservare, anche dopo il rientro in Italia, il trattamento estero ad personam erogatogli dalla Banca Intesa Sanpaolo – è stato acclarato che i giudici del gravame avevano disposto un accertamento in punto di fatto, correttamente motivato, sia. pur sinteticamente, ed in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

Siffatto accertamento, peraltro, risultava basato su elementi istruttori ben diversi da quelli acquisiti nel presente giudizio, risultando prodotte in quella sede buste paga dalle quali emergeva la natura di superminimo del trattamento estero ad personam, perchè come tale indicato.

Sotto tale profilo sono da escludere, dunque, possibili analogie fra le situazioni esaminate nei due giudizi, che divergono significativamente anche in ordine alla definizione del quadro probatorio.

Al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè carente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto dequalificanti le mansioni affidate al dipendente dal maggio 2007 al giugno 2010, all’esito di una non corretta esegesi delle deposizioni testimoniali raccolte. Precisa che lo svolgimento di attività di gestione Snnall Business, in relazione alla quale i giudici del gravame avevano rimarcato la mancanza di discrezionalità del B. nella erogazione di fidi, riguardava solo gli anni 2007 – 2008, per cui un demansionamento poteva decorrere solo dal 2009.

6. Il secondo e il terzo motivo prospettano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2103 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente si duole che la Corte, nel delibare sulla intervenuta dequalificazione del lavoratore al suo rientro in Italia, abbia tralasciato di considerare che gli incarichi conferiti erano da inquadrare nel contesto della ampia riorganizzazione aziendale seguita alla fusione fra Banca Intesa e Sanpaolo Imi, come fatto palese dalle numerose testimonianze raccolte.

7. Le censure, che possono congiuntamente trattarsi siccome connesse, sono prive di fondamento.

Esse tendono, infatti, a suggerire una rivisitazione del materiale probatorio inibita nella presente sede di legittimità.

Secondo il principio affermato da questa Corte (vedi ex aliis, Cass. 7/4/2017, n. 9097) che con la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella versione di testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54), il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, giacchè, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nello specifico, il ricorrente fa valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sicchè il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità, considerato che la Corte distrettuale, scrutinando l’articolato materiale probatorio acquisito, ha dato conto ampiamente dell’iter logico che ha consentito di approdare alle rassegnate conclusioni.

8. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,2059 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici del gravame liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di specifica allegazione e di prova.

9. Con l’ultima critica si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che la Corte distrettuale abbia mancato di considerare che il B. avrebbe potuto evitare ogni danno da dequalificazione usando l’ordinaria diligenza, con riferimento alla proposta avanzata sin dal 2009, di assegnazione dell’incarico di specialista (OMISSIS), successivamente affidato a far tempo dal giugno 2010.

10. I motivi, che presuppongono la soluzione di questioni giuridiche connesse, e possono pertanto trattarsi congiuntamente, sono privi di fondamento.

Invero i giudici del gravame, all’esito della puntuale disamina del quadro probatorio delineato, condotto con apprezzamento correttamente motivato, hanno accertato che al suo rientro in Italia, il dipendente, già responsabile dell’area Organizzazione della sede di Parigi, ove svolgeva mansioni di “interfaccia” fra Banca Intesa e Credit Agricole, era stato adibito ad attività prive di adeguato contenuto di responsabilità (essendo emerso fra l’altro, che fosse privo della autonomia nella gestione fidi, e svolgesse le mansioni a lui ascritte, in un locale angusto, non riservato e disponibile da parte di tutti i dipendenti).

Non hanno ritenuto, dunque, che il danno alla professionalità fosse in re ipsa, ma hanno affermato che tale danno fosse stato dimostrato attraverso la prova per presunzioni, rimarcando che “un danno sicuramente sussiste e si deve ritenere provato, sia come danno all’immagine (un dipendente delle competenze e capacità del B. – come riconosciute espressamente anche dalla parte datoriale negli atti di causa e da diversi testi escussi che rientra dall’esperienza non breve all’estero, viene collocato in uno stanzino, senza alcuna autonomia, ad esempio nemmeno nella concessione dei fidi), sia alla professionalità”.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata accettazione da parte del B. dell’incarico di (OMISSIS), circostanza che si deduce riferita sin dalla memoria di costituzione e richiamata da taluni testimoni, va rimarcato che il relativo giudizio rientra nella esegesi del materiale probatorio riservata al giudice di merito, ed insindacabile in sede di legittimità quando sia condotta, così come nella specie, secondo canoni di logicità. La Corte di merito aveva infatti comunque valutato la circostanza descritta, reputando di non conferire ad essa il peso probatorio che ad esso la società intende attribuire, evidentemente non collocata nel contesto di un’offerta formale.

11. Deve, in conclusione, rimarcarsi che l’iter argomentativo percorso, congruo e adeguato per quanto sinora detto, si muove nel solco del condiviso orientamento espresso da questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (vedi Cass. 19/9/2014 n. 19778, Cass. 26/02/2009, n. 4652, Cass. 26/6/2006, n. 14729).

Alla stregua delle superiori argomentazioni, anche il ricorso incidentale deve essere, dunque, rigettato.

La situazione di reciproca soccombenza giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA