Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29244 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 12/11/2019), n.29244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15384/2018 proposto da:

Y.O.H., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per

procura in calce al ricorso, dall’avv. Maria Monica Bassan che

chiede di ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

maria.bassan.ordineavvocatipadova.it e al fax n. 049/8646524;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Cassazione,

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA – Sezione Padova;

– intimati –

avverso la sentenza n. 595/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia confermava l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da Y.O.H. volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte premetteva che il ricorrente aveva raccontato alla Commissione territoriale di avere lasciato il proprio paese, il (OMISSIS), nel gennaio 2013, temendo di essere arrestato per la sua appartenenza al partito (OMISSIS). Aveva riferito di svolgere il ruolo di interprete dal francese al kotokoli per il presidente del partito, arrestato a seguito di un incendio nel mercato di (OMISSIS), cui aveva fatto seguito l’arresto di altri appartenenti al partito.

3. La Corte condivideva la valutazione della Commissione territoriale in ordine alla scarsa credibilità del richiedente, desunta dalla genericità e contraddittorietà di quanto riferito.

4. La scarsa credibilità del richiedente impediva ad avviso della Corte di riconoscere lo status di rifugiato e la protezione internazionale così come richiesta, fondata sulla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

5. Neppure poteva essere riconosciuta la protezione umanitaria, che richiede la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità, sicchè non poteva avere rilievo di per sè la raggiunta integrazione in Italia.

6. Per la cassazione della sentenza Y.O.H. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo il richiedente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 7, comma 1, art. 8, lett. e) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

8. Contesta la valutazione di scarsa attendibilità delle sue dichiarazioni, che sarebbero invece coerenti e troverebbero conforto in un articolo comparso su (OMISSIS) del febbraio 2013 che ha denunciato l’ondata di arresti di oppositori politici in (OMISSIS).

9. Come secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Ribadisce che sussisterebbe un serio pericolo di subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante in caso di rientro nel paese di origine a causa della probabile detenzione che subirebbe, e che in proposito la Corte non avrebbe adeguatamente considerato le fonti prodotte, come il rapporto di Amnesty International del 2013, e altre fonti internazionali, che denunciano trattamenti inumani praticati alla popolazione carceraria.

10. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5 per mancata valutazione della situazione del paese di origine del richiedente ((OMISSIS)) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e lamenta che non sia stata compiuta una valutazione tra i trattamenti che il ricorrente subirebbe e la raggiunta integrazione in Italia, che ha visto l’apprendimento della lingua italiana e la frequentazione di un tirocinio formativo presso una struttura alberghiera.

11. Il ricorso non è fondato.

Con riguardo ai primi due motivi (che non attengono alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) il cui mancato riconoscimento non è stato fatto oggetto di censura), occorre ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. 15/02/2018, n. 3758).

12. Nel caso, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente operando una specifica valutazione basata sulla contraddittorietà e genericità di quanto riferito, privo dei sia pur minimi dettagli che consentissero di ritenere veritiera la sua stessa appartenenza al partito di opposizione – che sarebbe stata il motivo dell’applicazione del principio di non-refoulement – coerente con gli oneri motivazionali e con i parametri legali di giudizio (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5).

13. Le circostanze fattuali tali da determinare il pericolo di coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbe dunque dovuto essere dedotto in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione e la persecuzione cui gli oppositori politici vanno incontro in (OMISSIS), nonchè la situazione della popolazione carceraria.

14. Nella parte in cui i motivi si sostanziano in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale sulla non credibilità del racconto dello straniero e nella prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle sue dichiarazioni essi sono poi inammissibili, considerato che il vizio di motivazione rappresentato (travisamento di fatti decisivi) non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la motivazione posta a base della decisione del giudice di merito non è meramente apparente, ma si fonda su un nucleo argomentativo logico che ha evidenziato con coerenza le ragioni dell’inattendibilità della narrazione del ricorrente stesso.

15. Infondato è parimenti il motivo nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, secondo la normativa anteriore alla modifica operata con il decreto L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018.

16. E’ evidente infatti che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 4455/2018), la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi. La rilevanza e la inattendibilità di quanto narrato dall’istante è stata, peraltro, esclusa, nel caso di specie, per i motivi suesposti.

17. Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi di per sè al contratto di lavoro e all’integrazione raggiunta in Italia, in difetto di elementi di comparazione di segno negativo, che evidenzino una compromissione dei diritti umani che attenderebbe l’immigrato in caso di ritorno in patria. Questa Corte ha chiarito (v. Cass.23/02/2018, n. 4455 e successive conformi) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (nel testo operante ratione temporis) al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

18. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28/06/2018, n. 17072).

19. Segue coerente il rigetto del ricorso.

20. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

21. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater non risultando il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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