Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29242 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23485/2019 proposto da:

H.M.K., rappresentato e difeso dall’avv. BEATRICE

RIGOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 4.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso proposto da H.M.K. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

per la cassazione del decreto ha proposto ricorso H.M. sulla base di tre motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con atto depositato in data 7.9.2020, H.M. ha rinunciato al ricorso per aver chiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103, comma 2;

la rinuncia è stata effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato;

nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);

gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);

nel caso di specie il Ministero non ha notificato il controricorso ma ha depositato un “atto di costituzione”;

il giudizio di legittimità va, pertanto dichiarato estinto.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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