Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29242 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 16858-2018 proposto da:

SPINELLI MARIO, difensore della JOLLY CART 2 SRL in liquidazione e in

CP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N 51,

presso lo studio legale CARDI, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 9011/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata l’11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con atto notificato in data 11 giugno 2018, l’avv. Spinelli Mario ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 9011/18 di questa Corte, depositata in data 11 aprile 2018, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di Jolly Cart 2 s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, difesa dall’avv. Spinelli, e poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; che le intimate parti del giudizio non hanno svolto contestazioni avverso l’istanza di correzione;

considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della richiamata sentenza, là dove questa Corte ha omesso di provvedere sulla istanza di distrazione delle spese in favore dell’odierno ricorrente;

ritenuto che il ricorso è fondato;

ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 16037/10; Sez. 1 n. 14831/10; Sez. 6-1 n. 8578/14), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dall’esame del controricorso per cassazione depositato dall’odierno istante, nelle cui conclusioni figura compresa la chiara dichiarazione di anticipazione delle spese con la conseguente richiesta di distrazione in favore del difensore del ricorrente;

ritiene pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza con la aggiunta della distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv. Spinelli, fermo il resto;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr.Cass.n.8103/08).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo della sentenza n.9011/18 di questa Corte, depositata in data 11 aprile 2018, aggiungendovi, in fine, la seguente frase: “Dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore dell’avv. Spinelli Mario che se ne è dichiarato antistatario, fermo il resto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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