Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29241 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10378/2007 proposto da:

A.R.CAL. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI

GAETANO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUPO Michele, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SERIT SPA, (oggi SERIT SICILIA S.P.A.), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio

dell’avvocato CORDARO ANGELA MARIA LORENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALISTRERI Giuseppe, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 860/2006 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 11/12/2006 R.G.N. 22/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato IELO ANTONIO per delega BALISTRERI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 dicembre 2006 il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla A.R.Cal s.r.l.

avverso la cartella esattoriale con la quale la Montepaschi Se.ri.t.

s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione tributi, le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 262.297,09 a titolo di contributi previdenziali obbligatori. Il tribunale territoriale ha considerato che, poichè l’opponente eccepisce la nullità della notifica della cartella esattoriale opposta, l’opposizione deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi trattandosi di opposizione meramente formale, e, come tale, è proponibile nel temine di cinque giorni dalla notifica della cartella, mentre il più ampio termine di quaranta giorni previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, è applicabile all’opposizione all’esecuzione. Nel caso in esame, comunque, entrambi i termini erano scaduti. Inoltre il Tribunale ha considerato che non si può ritenere la cartella come mai notificata in quanto il soggetto che ha ritirato l’atto era comunque legato alla società destinataria dell’atto stesso pur non essendo suo dipendente, e la società stessa avrebbe dovuto dimostrare che tale soggetto non era incaricato alla ricezione degli atti pur ricevendolo.

La A.R.Cal s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

Resistono con controricorso sia l’I.N.P.S. che la SERIT Sicilia s.p.a., già Montepaschi Serit s.p.a.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 29, ed all’art. 442 c.p.c., e segg. e art. 617 cod. proc. civ.. In particolare si deduce che la cartella esattoriale costituirebbe un titolo esecutivo sui generis, nel senso che solo con la sua notifica si viene a conoscenza della pretesa dell’ente creditore, per cui la lamentela relativa alla nullità della notifica è solo preliminare all’esame del merito della pretesa dell’I.N.P.S, e si sarebbe dovuto applicare il comma 2, e non il primo, dell’art. 617 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 160 cod. proc. civ.. In particolare si contesta la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta, in quanto la cartella stessa non è mai stata posta a conoscenza della società essendo stata consegnata ad un soggetto non legato da alcun rapporto con la società stessa, ed al riguardo l’opponente deduce che la prova testimoniale sul punto, originariamente ammessa, non era stata poi espletata per la revoca dell’ordinanza di ammissione.

Con il terzo motivo si deduce l’infondatezza nel merito della cartella esattoriale opposta.

Il primo motivo è infondato in quanto, per costante giurisprudenza di questa corte, in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l’opposizione avverso l’avviso di pagamento (contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal molo entro cinque giorni, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, del cit. D.P.R. n. 602, ex art. 25, configura un’opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell’opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3 (per tutte Cass. 11 maggio 2010 n. 11338). Pertanto non ha motivo di essere la doglianza del ricorrente sulla impugnata pronuncia di inammissibilità.

Anche il secondo motivo è infondato in quanto la notifica in questione è comunque avvenuta e, per la validità della stessa, non è necessario che l’atto sia ricevuto da persona addetta all’ufficio o all’azienda, non essendo, appunto, necessario che il ricevente sia stato formalmente investito della qualifica (e del correlato compito) di “incaricato” alla ricezione della posta (Cass. 7 settembre 2001 n. 11496). Comunque, qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di una società o associazione a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all’ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolarità della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell’insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell’atto che renda l’avvenuta notificazione illegittima (per tutte Cass. 18 gennaio 2001 n. 718).

Il terzo motivo investe il merito dell’opposizione, e comunque difetta del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ..

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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