Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29241 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/12/2020), n.29241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29451/2016 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E Q VISCONTI

103, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IZZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO SCALA;

– ricorrente –

contro

C.D., C.A., CO.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA E. BERSANTE N. 6, presso lo studio

dell’avvocato UFF. REC. DE NARDO M. UFF. REC. DE NARDO M,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANNA LEPORE, GIUSEPPE TOMEO;

– controricorrenti –

e contro

B.L.A., B.A.M., B.A.,

D.M.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4403/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 30 giugno 2009, accolse la domanda di accertamento della servitù di non edificare proposta da D.V. nei confronti di Co.Gi., C.D., C.A., B.L.A., B.A.M. e B.A..

2. La Corte d’appello di Napoli, adita in via principale dalle convenute B. e in via incidentale sia dai convenuti C. – Co. sia dall’attore D., con sentenza pubblicata il 12 novembre 2015 ha riformato la decisione e rigettato la domanda.

3. D.G., in qualità di erede di D.V., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali hanno resistito Co.Gi., C.D., C.A.. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati B.L.A., B.A.M., B.A., D.M.O..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con allegato accordo transattivo del 26 febbraio 2020, formulando richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva che nell’accordo transattivo depositato dalla difesa del ricorrente le parti hanno convenuto di chiedere la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

2. Tuttavia, la richiesta di definizione del giudizio nei termini indicati è stata presentata come allegato alla memoria del ricorrente depositata ex art. 380-bis c.p.c., sicchè si rende necessario invitare i controricorrenti a prendere posizione sulla richiesta.

PQM

La Corte invita i controricorrenti C.A., C.D. e Co.Gi. a prendere posizione sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, presentata dal ricorrente D.G., entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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