Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29240 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12301-2016 proposto da:

NA’ PIZZA SAS DI B.F. & C., in persona del legale

rappresentante, B.F., in qualità di socio

accomandatario, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLA

STAZIONE PRENESTINA 7, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

MAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO ALIPERTI;

– ricorrenti –

contro

MIRA SUD SRL, CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata 1’11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che B.F., in proprio e quale legale rappresentante della “(OMISSIS)”, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola che ne ha dichiarato il fallimento;

che gli intimati – Curatela del Fallimento e creditore istante MIRA SUD s.r.l. – non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che con unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 5, che in sintesi lamentano, sotto il primo profilo,

che la corte di merito avrebbe illegittimamente posto a carico del debitore l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (laddove invece sarebbe il creditore istante ad avere l’onere di allegare i fatti costitutivi della sua domanda, compreso il requisito della fallibilità), e sotto il secondo profilo che erroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto sussistente lo stato di insolvenza nonostante lo stato di mera temporanea difficoltà di adempimento in cui si trovava l’impresa sociale;

Ritenuto:

che la denuncia di violazione della L. Fall., art. 1, si mostra inammissibile a norma dell’art. 360-bis c.p., essendo l’attribuzione a carico del debitore dell’onere di allegare e provare la sussistenza dei requisiti dai quali la norma richiamata fa derivare la sua non fallibilità conforme all’orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis; Cass. n. 25188/17; n. 625/16; n. 24721/15; n. 13086/10);

che inammissibile è anche l’altra denuncia di violazione della L. Fall., art. 5, atteso che il ricorso si limita a ribadire genericamente la ricorrenza della ipotesi di una mera difficoltà temporanea di adempimento senza censurare specificamente i molteplici elementi di fatto di segno contrario indicati nel provvedimento impugnato;

che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità si impone; che non vi è luogo per liquidare le spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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