Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29240 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2017, (ud. 13/07/2017, dep.06/12/2017),  n. 29240

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma in accoglimento del gravame proposto da F.M. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di destituzione adottato dal COTRAL s.p.a. in data 17 febbraio 2008 ed ha condannato la società appellata a reintegrarlo nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondergli a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dalla destituzione alla riammissione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate previa detrazione sino a tutto il 2010 dell’aliunde perceptum.

2. Il giudice di appello, nel premettere che al procedimento di destituzione regolato dal R.D. n. 148 del 1931, art. 45, trovi applicazione la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, ha ritenuto che la contestazione disciplinare non fosse sufficientemente specifica e che pertanto il dipendente non era stato posto in condizione di apprestare una difesa adeguata.

2.1. L’addebito, sostanziatosi nella denuncia di un omesso controllo su fatture inesistenti perchè relative a lavori poi risultati non eseguiti, avrebbe dovuto precisare a quali liquidazioni ed a quali fatture si riferisse, per consentire al lavoratore di rilevare le anomalie denunciate e predisporre un’adeguata difesa. Ad avviso della Corte territoriale è insufficiente il richiamo al sequestro conservativo emesso dalla Corte dei Conti in sede di giudizio per responsabilità erariale. In detto provvedimento, infatti, non erano precisate le operazioni rispetto alle quali il F. aveva mancato nel controllo. Nè l’avvenuta presentazione di giustificazioni da parte del ricorrente è stata giudicata indicativa del raggiungimento dello scopo dell’atto atteso che con esse si era contestato esclusivamente che rientrasse nelle competenze del lavoratore l’accertamento della necessità delle riparazioni e della effettività delle stesse.

2.2. Pur decisiva, ai fini dell’accoglimento del gravame, la circostanza che la contestazione non fosse adeguatamente specifica, tuttavia la Corte territoriale ha del pari accertato che la condotta contestata non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi previsti dal citato R.D. n. 148 del 1931, art. 45, che, tutte, richiedono il dolo dell’agente. Il giudice di appello ha infatti escluso che il F. avesse avuto una piena consapevolezza di porre in essere una condotta appropriativa o fraudolenta ai danni dell’azienda essendo al più ravvisabile un comportamento colposo che, però, non era in nessun caso sanzionabile con la destituzione ma tutt’al più con una sospensione ai sensi dell’art. 42 o con la retrocessione ai sensi dell’art. 44 dello stesso decreto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la COTRAL s.p.a. ed articola due motivi ai quali resiste con controricorso F.M.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., insistendo ciascuna nelle conclusioni già prese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, in combinato disposto con il R.D. n. 148 del 1931, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che la contestazione disciplinare conteneva tutte le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne era stato circoscritto l’ambito temporale (1999 – febbraio 2002); era stata individuata la condotta anche mediante rinvio al verbale della guardia di finanza dal quale era scaturito un sequestro conservativo della Corte dei Conti a carico del F., anch’esso richiamato nella contestazione disciplinare. Sostiene pertanto che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto nulla la contestazione che al contrario era adeguatamente motivata per relationem e comunque i fatti addebitati erano ben conosciuti dall’interessato destinatario del provvedimento cautelare. Evidenzia che la contestazione disciplinare non deve obbedire ai rigidi canoni propri della contestazione in sede penale ma si modella sui principi di correttezza che regolano il rapporto contrattuale. Sottolinea, infine, che il F. si è dettagliatamente difeso ammettendo di non aver mai eseguito controlli sui lavori COMIR attività cui non era funzionalmente tenuto.

5. La censura è fondata.

5.1. Va rammentato che secondo il costante orientamento di questa Corte che va qui confermato “in tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati.” (cfr. Cass. 09/10/2015, n. 20319, 15/05/2014, n. 10662, 17/11/2010, n. 23223).

5.2. Ne consegue la legittimità della contestazione per relationem, nello specifico mediante il richiamo agli atti del procedimento per sequestro conservativo effettuato dalla Corte dei Conti nell’ambito dell’azione erariale esercitata nei confronti del F., posto che le ragioni del sequestro, riassunte nel verbale della Guardia di Finanza ad esso allegato e richiamato nella contestazione di addebito, erano state incontestatamente portate a conoscenza dell’interessato. Risultano allora rispettati i principi di correttezza e di garanzia del contraddittorio in funzione dei quali è richiesta la verifica della specificità della contestazione (cfr. Cass. ult. cit.).

6. Con il secondo motivo di ricorso è investita la seconda ratio decidendi della sentenza ed è denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 45, n. 4 e n. 8, in combinato disposto con l’art. 2119,2105 e 2106 c.c.. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’omesso controllo integri necessariamente un comportamento colposo. Sostiene la società che il F., con la sua condotta, avrebbe coscientemente e volontariamente consentito alla ditta COMIR di impossessarsi di somme che non le spettavano e che a lui l’azienda aveva affidato il controllo e la liquidazione delle fatture. Tale condotta, pur non tipizzata, per la sua gravità ben giustificava, ai sensi dell’art. 45 del contratto collettivo di categoria e dell’art. 2119 c.c., la risoluzione del rapporto per giusta causa.

7. Anche tale censura è fondata. E’ errata l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto che dalla condotta omissiva non potrebbe scaturire un comportamento doloso. Anche l’intenzionale non attivarsi, infatti, può essere preordinato al conseguimento di un illecito di cui si accetta la rappresentazione (in termini cfr. recentemente e per una fattispecie sotto alcuni aspetti sovrapponibile Cass. 3 luglio 2017 n. 16338). Ne consegue che la rilevanza disciplinare della condotta contestata dovrà essere rivalutata dalla Corte di appello in sede di rinvio tenendo conto della riconducibilità ad una condotta dolosa anche del comportamento omissivo e in tale prospettiva dovrà essere in concreto nuovamente verificato se, alla luce delle prove raccolte la condotta che ne emerga sia o meno sanzionabile con la destituzione.

8. In conclusione la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame della controversia applicando i principi di diritto sopra esposti. Alla Corte del rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Per effetto dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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