Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2924 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2924 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

notai

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

SCHERILLO Nicoletta, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giuliano Maggioni e Andrea Di Porto, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, via G.B. ~tini, n. 13;
– ricorrente contro
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in persona del presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
in calce al controricorso, dagli Avv. Ramo Danovi e Francesco
Giorgianni, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo
in Roma, via Sistina, n. 42;

controricorrente

per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano in data 10 dicembre 2012.

d/3

Data pubblicazione: 10/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

per l’estinzione del processo per rinuncia.
Ritenuto che al termine del procedimento disciplinare promosso dal Consiglio notarile di Milano con richiesta del 27
aprile 2012 nei confronti del notaio Nicoletta Scherillo, la
Commissione amministrativa regionale di disciplina della Lombardia, con decisione n. 99/12 depositata il 17 luglio 2012,
ha ritenuto sussistenti gli addebiti disciplinari contestati
al notaio (violazione dell’art. 2 dei principi di deontologia
professionale, per non avere curato l’aggiornamento professionale della propria preparazione mediante l’acquisizione di
specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano;
violazione dell’art. l del regolamento sulla formazione professionale; violazione dell’art. 147, lettera

b,

della legge

16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’art. 30 del
d.lgs. l ° agosto 2006, n. 249, in correlazione all’art. l dei
principi di deontologia professionale dei notai e all’art. 9
del regolamento sulla formazione permanente, non avendo conseguito, nel biennio 2010/2011, alcun credito formativo) e le ha
comminato la sanzione della sospensione per mesi uno;

2

curatore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso

che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 dicembre 2012, ha
respinto l’impugnazione del notaio Scherillo;
che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello

tificato il 18 febbraio 2013, sulla base di sei motivi;
che l’intimato Consiglio notarile ha resistito con controricorso.
Considerato che, nelle more della discussione del ricorso,
la dott. Nicoletta Scherillo ha chiesto la cancellazione
dall’albo notarile, che è stata disposta con decreto del 23
ottobre 2013;
che, stante il sopravvenuto venir meno alla decisione del
ricorso, la dott. Scherillo ha rinunciato al ricorso, con atto
depositato in cancelleria il 16 dicembre 2013;
che alla rinuncia ha aderito il Consiglio notarile di Milano;
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per
intervenuta rinuncia al ricorso;
che non vi è luogo a condanna alle spese, avendo il Consiglio notarile controricorrente aderito alla rinuncia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta
rinuncia.

3

di Milano la dott. Scherillo ha proposto ricorso, con atto no-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicem-

bre 2013.

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