Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2924 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19601-2007 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO BANTI

46, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA OTTAVIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIOCCHINI ALBERTO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PONSACCO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato

BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, con procura speciale

notarile del Not. Dr. ANGELO D’ERRICO di PISA, rep. n. 35788 del

14/09/2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 15/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato BERLIRI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

B.D. impugnava l’avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili emesso il 28.10.2003 dal Comune di Ponsacco per l’anno di imposta 2000 relativamente alla porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), in catasto in categoria (OMISSIS). Sosteneva che l’immobile era fatiscente e salvo non pretendibili opere di ristrutturazione non era utilizzabile in conformità alla sua destinazione catastale a causa delle prescrizioni poste dal Comune di Ponsacco col P.R.G. del 22.5.1991 e con la variante approvata nel 1998. Invocava la circolare del Ministero delle Finanze n. 20 del 11/8/1992. Poichè nel 2002 le tariffe di estimo erano state ridotte, chiedeva anche che le nuove aliquote fossero retrodatate all’anno in contestazione. Il ricorso era respinto in primo ed in secondo grado. Il contribuente ricorre avverso la sentenza d’appello deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di circostanze decisive. Il Comune di Ponsacco resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha osservato che “L’incongruità della rendita attribuita, per l’inutilizzabilità dell’immobile in impieghi ad essa corrispondenti … non può essere apprezzata in questa sede, come hanno ritenuto i primi giudici, essendo inibita la valutazione, sia pure solo incidentale, della correttezza della classificazione catastale attribuita e non impugnata con la convocazione in giudizio dell’Agenzia del territorio. Non pertinente appare il richiamo alla circolare n. 20/1992, relativa all’ISI, precedente la legislazione regolatrice dell’ICI, che vincola, comunque, il tributo alle risultanze catastali. Neanche le nuove rendite catastali di cui al D.M. n. 152 del 2002 possono supportare l’appello atteso che tali rendite non possono operare retroattivamente e determinare una riduzione del tributo dovuto per gli anni precedenti, e segnatamente per l’anno in causa, che è stato correttamente determinato avendosi riguardo alla categoria attribuita la quale non è modificabile per mancanza delle congrue iniziative segnalate dai primi giudici”.

Col primo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Si deduce che la contestazione mossa col ricorso introduttivo non concerneva il classamento dell’immobile, ma la impossibilità di utilizzare il bene in conformità alla destinazione catastale attribuita. Impossibilità determinatasi in conseguenza della adozione, da parte del Comune di Ponsacco, del P.R.G. 22.5.1991 e della variante organica approvata il 6.04.1998, le cui prescrizioni lo avevano reso inidoneo, anche perchè fatiscente, sia alle attività di “residenza, commercio, uffici, pubblico spettacolo ed esercizi pubblici”, che a quella di laboratorio artigianale”, rendendone concretamente possibile l’unica destinazione di magazzino.

Col secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente motivato sugli altri profili di impugnazione dell’avviso, riproposti con l’appello, concernenti la applicazione della circolare ministeriale 20/1992 e la retroattività dei nuovi estimi stabiliti a seguito della decisione 14.05.1998 adottata su ricorso dello stesso Comune di Ponsacco dalla Commissione Censuaria Provinciale.

L’illustrazione dei motivi, in relazione alla disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto: col primo si chiede che la Corte dica se nella fattispecie “sia ravvisabile, ex art. 81 c.p.c., la legittimazione passiva dell’Agenzia del Territorio, e in che termini il ricorrente abbia violato le norme sulla legittimità del contraddittorio”; col secondo si chiede che la Corte “Dica … se il D.M. 6 giugno 2002, n. 159, pubblicato in G.U. n. 176 del 2002, contenente l’ufficializzazione della nuove rendite catastali del Comune di Ponsacco, derivanti da una decisione della Commissione Provinciale del 14/5/1998, a seguito di un ricorso dello stesso Comune contro le rendite catastali calcolate dall’UTE di Pisa, abbia natura dichiarativa o costitutiva e quindi sia dotato di efficacia retroattiva”.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Il primo perchè non contiene “la indicazione delle norme di diritto su cui si fonda” (art. 366 c.p.c., n. 4), e si conclude con un quesito incongruo, che investe problematiche (di violazione del contraddittorio e di sostituzione processuale) estranee al merito della controversia.

IL secondo perchè deduce vizio di motivazione non su punti di fatto decisivi per il giudizio, ma su questioni di diritto, la cui erronea o omessa considerazione potrebbe rilevare solo come violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3, e non art. 360 c.p.c., n. 5).

Anch’esso, inoltre, si conclude con un quesito inammissibile, che non prospetta affatto “le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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