Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2924 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21516-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/03/2017 R.G.N. 484/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per accoglimento dei primi due

motivi del ricorso;

uditi gli Avvocati PAOLA DE NUNTIS e GIOVANNI GRECO (per Avvocatura

dello Stato).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con separati ricorsi per decreto ingiuntivo proposti innanzi al Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, C.T., appartenente al personale ATA della scuola, deduceva di aver ottenuto, a seguito di precedente contenzioso e di sentenza del medesimo Tribunale passata in giudicato, l’accertamento giudiziale del proprio diritto alla progressione professionale retributiva correlata al servizio prestato alle dipendenze del Miur in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, e chiedeva la condanna del suddetto Ministero al pagamento delle differenze stipendiali maturate per effetto della progressione economica riconosciuta dal Tribunale.

2. Venivano emessi i richiesti decreti ingiuntivi.

3. Il Miur opponeva il solo decreto ingiuntivo n. 1683/2015 che riguardava differenze retributive successive all’immissione in ruolo della C. e ciò perchè il titolo fatto valere dalla ricorrente per ottenere tale provvedimento presupponeva la sua precarietà, avendo l’immissione in ruolo (avvenuta in data 1/9/2011) determinato una novazione del rapporto con ricostruzione della carriera e riconoscimento dell’anzianità in base al disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, comma 1, e comunque avendo il Miur provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto.

4. In sede di costituzione nel giudizio di opposizione la C. sosteneva di avere comunque diritto a beneficiare della medesima retribuzione riconosciuta in sede giudiziale prima della stipula del contratto a tempo indeterminato e che pertanto il diritto alla ricostruzione della carriera nei termini di cui alla sentenza passata in giudicato permanesse anche dopo l’immissione in ruolo: diversamente si sarebbe giunti alla conseguenza assurda per cui il dipendente stabilizzato avrebbe avuto un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto ai precari in forza dei principi comunitari di parità di trattamento.

5. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Genova.

6. Riteneva la Corte territoriale che il giudizio di opposizione non riguardasse il semplice esame di legittimità del decreto ingiuntivo ma desse vita ad un ordinario giudizio di cognizione piena nell’ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso anche alla luce delle nuove deduzioni e prospettazioni da parte dell’opponente che possono dar luogo ad un ampliamento del thema decidendum.

7. Rilevava che lo stesso Ministero, facendo riferimento all’immissione in possesso della C., avesse consentito di introdurre nel giudizio la questione posta dall’opposta che, dunque, ben poteva essere esaminata senza la necessità per la lavoratrice di proporre una nuova causa che si sarebbe posta in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

8. Quanto al merito, riteneva che le anzianità precedentemente maturate nei contratti a termine assumessero rilievo anche dopo l’immissione in ruolo.

9. Considerando il trattamento economico percepito dalla C. dopo tale immissione in ruolo, rilevava che, sulla base della ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 vi fosse stato un effettivo pregiudizio economico rispetto all’ipotesi di riconoscimento dell’intero periodo di precariato atteso che la lavoratrice, una volta stabilizzata, aveva perso il primo scatto biennale (di cui al precedente c.c.n.l. del 29.11.2007, abolito dal c.c.n.l. del 4.8.2011 che aveva fissato a nove anni l’anzianità utile per ottenere il primo scatto, laddove quello precedente la fissava a due anni) con conseguente riduzione dello stipendio rispetto a quello percepito da precaria e riteneva che tale disposizione andasse disapplicata ponendosi in contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e determinando una disparità di trattamento evidente ed inaccettabile.

10. Sulla base dei suddetti principi comunitari, riconosceva il diritto della C. di mantenere, al momento dell’immissione in ruolo, lo stipendio goduto in caso di precariato, applicando anche alla fattispecie la normativa transitoria contenuta di cui all’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 che prevede il diritto del dipendente a mantenere il maggior valore stipendiale in godimento ad personam sino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14).

11. Rilevava, infine, che la domanda monitoria avesse ad oggetto un importo complessivo di Euro 873,33 di cui Euro 36,97 a titolo di interessi legali e che al ricorso fosse stato allegato un chiaro e comprensibile conteggio delle spettanze essendo evidenziate, mese per mese (da settembre 2011 a dicembre 2014) le retribuzioni che la lavoratrice avrebbe dovuto percepire tenendo conto della intera valutazione del periodo preruolo (Euro 1.266,12) e quelle effettivamente percepite (Euro 1.241,99).

12. Avverso tale sentenza il Miur ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

13. C.T. è rimasta intimata.

14. Il Miur ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Mìur denuncia violazione dell’art. 633 c.p.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel respingere il motivo di impugnazione del Ministero basato sulla insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che la sentenza che aveva accertato il diritto alle differenze retributive della C. non poteva costituire titolo per il decreto ingiuntivo opposto presupponendo la stessa una situazione di precarietà della ricorrente e non essendo pertanto utilizzabile dopo l’avvenuta immissione in ruolo.

2. Con il secondo motivo il Miur denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Richiama le stesse argomentazioni di cui al primo motivo che rivelerebbero anche l’error in procedendo commesso dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il Miur denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485 e 569 della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1 e 2 del c.c.n.l. Comparto scuola.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la normativa interna applicata dall’Amministrazione contrastante con il diritto dell’Unione.

Assume che l’immissione in ruolo fa venir meno lo status di lavoratore a termine e pertanto il dipendente, non più precario, non ha titolo per rivendicare un’anzianità diversa da quella che il legislatore, discrezionalmente, ha ritenuto di poter riconoscere nei soli limiti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569.

Ritiene che la norma non potesse essere disapplicata dalla Corte d’appello, tanto più che l’Istituto della ricostruzione della carriera costituisce “un privilegio storico del personale scolastico”.

Ribadisce l’inapplicabilità dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 18.10.2012 in causa C-302/11, Valenza, perchè in quel caso si discuteva dell’abbattimento integrale dell’anzianità all’esito della procedura di stabilizzazione.

Richiama la pronuncia della stessa Corte di Giustizia nella causa C-466/17, Motter, resa in tema di ricostruzione della carriera del personale docente e sostiene che gli argomenti utilizzati per affermare la conformità al diritto dell’Unione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 possono essere senz’altro estesi anche al personale ATA.

Sostiene che non possa invocarsi, in senso contrario, la clausola di cui all’art. 2 del c.c.n.l. del 4.8.2011 perchè riguarderebbe altra ipotesi, diversa da quella in esame, in cui la C. era stata immessa in ruolo in data 1/9/2011 (dopo l’entrata in vigore del c.c.n.l.) e perchè di tratterebbe di disciplina non applicabile al personale precario.

4. Sono infondati i primi due motivi di ricorso (da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi).

Risulta dagli atti del procedimento monitorio, puntualmente richiamati dal Ministero ricorrente, che nella domanda proposta ex art. 633 c.p.c. dalla C. era stata prospettata l’eventualità che lavoratrice fosse stata immessa in ruolo, affermandosi che tale situazione, ove pure verificatasi, avrebbe lasciato “immutato il diritto alla retribuzione maggiorata dall’anzianità maturata nel periodo precedente senza interruzione o decurtazione”.

La questione, dunque, diversamente da quanto opina il Ministero, era stata già introdotta con il suddetto ricorso.

Ed allora la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui, stante la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma deve procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa (v. tra le più recenti Cass. 28 maggio 2019, n. 14473).

5. E’ infondato il terzo motivo di ricorso.

6. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.

La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall’anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l’anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.

Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell’istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell’impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l’immissione definitiva nei ruoli dell’amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.

7. Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all’art. 9, che: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.

La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui: “Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9 convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.

Con il D.Lgs. n. 297 del 1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell’art. 589 che testualmente dispone: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.

Il successivo art. 570 aggiunge che: “Ai fini del riconoscimento di cui all’art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all’atto della nomina in ruolo”.

Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all’art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che: “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.

Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.

8. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell’impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.

Con il c.c.n.l. 4.8.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all’art. 66, comma 6, che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”.

Il successivo c.c.n.l. 26.5.1999 ha stabilito, all’art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”.

Di seguito il c.c.n.l. 24.7.2003, all’art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che debba continuare a trovare applicazione “l’art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell’art. 146 (lett. g n. 8) del c.c.n.l. 29.11.2007.

Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.

L’art. 66 del c.c.n.l. 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.

Occorre ancora evidenziare che il richiamato art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.

9. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell’abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell’altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.

Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell’art. 489, non su quello dell’art. 570 T.U., ha previsto l’equiparazione all’anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

10. E’ poi utile sottolineare che l’abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l’immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.

La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all’art. 554, l’indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l’abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell’amministrazione scolastica.

E’ noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale stabilizzato, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell’immissione in ruolo, un’anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell’abbattimento della cui conformità al diritto dell’Unione qui si discute.

11. Occorre dire subito che l’applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un’interpretazione restrittiva poichè l’esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell’anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).

12. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell’Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest’ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).

12.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:

a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);

e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,… la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive… il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).

13. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, Motter, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell’Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che “ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.

E’ significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell’anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489 come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell’amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51).

Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell’attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall’altro nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”, obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità “fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio”.

Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 3334 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”, sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell’ambito della cooperazione istituita dall’art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell’Accordo Quadro, ivi compresa l’effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.

14. Riprendendo quanto già anticipato al punto 9, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest’ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata “discriminazione alla rovescia”.

Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l’orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 12, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato…o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.

Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla dipendente assunta a tempo determinato e rispetto a quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli si evince dal complessivo argomentare della Corte territoriale ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i c.c.n.l. succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all’inquadramento dei lavoratori ed all’espletamento dei compiti propri dell’area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche” (art. 49 c.c.n.l. 1995).

Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l’anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.

Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 10 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti, l’organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).

15. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell’anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l’abbattimento dell’anzianità riconoscibile dopo l’immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 12.1 lett. a), la clausola 4 dell’accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).

16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell’art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011.

Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all’art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l’11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.

Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell’1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l..

Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.

Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all’1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato.

Quanto all’indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma.

Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.

Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.

17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perchè la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: “Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nèi ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato”; “viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.

18. Nulla va disposto per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

19. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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