Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2924 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2924 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 9/11/2017

sul ricorso proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del direttore generale
pro tempore, rappresentata e difesa per procura in cace al ricorso
dall’Avv.Alessandro Furci;
– ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Roma, via

MEROLA CARMELO,

Tacito n.90 presso lo studio dell’Avv.Giuseppe Vaccaro dal quale
sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente agli
Avv.ti Sarah Patti e Giuseppe Sapienza per procura a margine del
controricorso;
controricorrentee contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persone del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso
gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
difende;
-resistenteper la cassazione della sentenza della

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regionale della Sicilia, sez. di Catania, depositata il
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/f1-2, .u.

Data pubblicazione: 07/02/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
novembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso, su unico motivo,
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della
Sicilia, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di
primo grado di accoglimento del ricorso proposto da Carmelo
Merola avverso iscrizione ipotecaria, ruoli e cartelle di pagamento;

produzione in quel grado di giudizio della documentazione atta a
provare l’avvenuta notificazione delle cartelle impugnate;
il contribuente resiste con controricorso eccependo,
preliminarmente, l’esistenza di giudicato esterno favorevole
costituito da sentenza della C.T.P. di Catania, resa nei confronti di
un coobbligato solidale, passata in cosa giudicata
successivamente alla conclusione del giudizio di appello;
l’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto al fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza.
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
il controricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis 1
cod.proc.civ.
Considerato che:
il controricorrente invoca l’esistenza di giudicato, formatosi
successivamente all’udienza fissata innanzi alla C.T.R. ma prima
del deposito della sentenza impugnata, costituito dalla sentenza
n.9880/04/2014 resa dalla C.T.P. di Catania nei confronti del
coobbligato solidale Merola Concetto Giovanni, quale ex socio
della cessata Merola Giovanni e C. s.n.c. , avente ad oggetto i
medesimi ruoli e cartelle del presente giudizio;
con tale sentenza la C.T.P. ha ritenuto fondato il motivo di
ricorso relativo alla mancata notificazione delle cartelle perché, a
suo dire, la mancata costituzione in quel giudizio del
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il Giudice di appello, in particolare, riteneva inammissibile la

concessionario per la riscossione costituiva rinuncia all’eccezione
di avvenuta notificazione e, quindi, ammissione dei fatti opposti
dal contribuente;
in ambito di solidarietà tributaria

è, ormai, consolidato

l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 16750
/2017; Cass. 1589/06;11499/09; 26008/13; 5725/16) in base al
quale – fermo restando il principio generale di cui al 1″ comma
dell’articolo 1306 cit., secondo cui la sentenza non fa stato nei

giudizio – opera tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato
a questo principio generale dal 2″ comma della norma in esame;
in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio
può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che
essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui
confronti è stata emessa. Tale regola di estensione soggettiva del
giudicato trova anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore
nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di
accertamento impositivo. E può dirsi inoperante solo quando nei
confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio
definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro
giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso, l’estensione
ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo
invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l’avvenuta
definitività della sua specifica posizione;
nel caso in esame, però, dalla lettura della sentenza,
invocata quale giudicato vincolante, non si evincono i presupposti
per l’applicabilità dei superiori principi laddove, secondo quanto
riportato dal quel giudice, la contestazione sollevata in giudizio
atteneva alla mancata notificazione direttamente all’ex socio delle
cartelle, prodromiche alle intimazioni di pagamento, e non, come
prospettato in controricorso, alla mancata notificazione alla
Società (ormai cancellata dal Registro delle imprese) oggetto del
presente giudizio;
può, pertanto, procedersi all’esame dell’unico motivo di
ricorso, con il quale si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la
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confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al

Commissione tributaria regionale nel ritenere inammissibile la
produzione documentale effettuata nel giudizio di appello, per
rilevarne la fondatezza;
costituisce, infatti, orientamento pacifico e consolidato di
questa Corte ( di recente ribadito, tra le tante, da Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015) il principio per cui «in
materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di

l’ulteriore specificazione che « nel processo tributario, in cui è
ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è
consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre
nel predetto grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di
cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica),
costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla
confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della
controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove,
di cui all’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, unicamente
le eccezioni in senso stretto» (Cass.civ.Sez.V n.12008 del 31
maggio 2011);
in conclusione, dandosi atto che la ricorrente ha dichiarato,
con riguardo alle cartelle indicate in ricorso dai n.ri 1 a 8, che le
relative iscrizioni a ruolo sono già state annullate, in accoglimento
del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice
di merito perché, adeguandosi ai superiori principi, provveda al
riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9
novembre 2017.
Il Presidente
(Aureli

appabianca)

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