Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2924 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14089/2015 proposto da:

D.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

154, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COSTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSINA DE ROSA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2440/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 03/12/2013, depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.R.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’accertamento emesso a carico del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inammissibilità dell’appello perchè l’Agenzia delle Entrate avrebbe omesso di impugnare una delle due rationes decidendi espresse nella sentenza di primo grado, è manifestamente infondato, risultando dallo stesso ricorso per cassazione e dalla sentenza impugnata che l’Agenzia contestò integralmente la pronunzia della CTP, ritenendo che l’accertamento si fondava non solo sugli studi di settore, ma anche su altre anomalie e dunque, in tal modo, tendendo a confutare il dedotto deficit di motivazione della decisione della CTP di Roma.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), è per l’un verso inammissibile, laddove prospetta l’omesso esame di fatti da parte della CTR che avrebbe richiesto la sussunzione del vizio nel paradigma di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il medesimo motivo è poi manifestamente inammissibile quanto alle censure correlate all’attività valutativa operata dal giudice di appello in ordine agli elementi ritenuti idonei a giustificare l’accertamento. Elementi che la parte ricorrente assume non integrare presunzioni gravi, precise e concordanti e che, all’evidenza, nella prospettiva della censura dovrebbero essere rivisitati da questa Corte alla quale, per converso, tale verifica è impedita.

La censura è, infine, parimenti inammissibile laddove prospetta l’error iuris della CTR in ordine all’erroneità dell’accertamento, nella parte in cui aveva aggiunto all’importo dei ricavi ritenuto congruo l’ammontare dell’incremento che lo stesso contribuente aveva spontaneamente aggiunto in sede di dichiarazione dei redditi per riportare il reddito in linea con gli studi di settore. Si tratta, all’evidenza, di questione non trattata dal giudice di appello e che avrebbe dunque imposto una censura di omessa pronunzia, sussumibile dell’art. 360, comma 1, n. 5, che la parte ricorrente non ha per converso formulato.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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