Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29239 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 22/12/2020), n.29239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22053/2019 proposto da:

O.I.K., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARANTO, 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE

VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO, DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, PREFETTO PADOVA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE,

QUESTURA PADOVA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il

13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.I.K., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Padova, in data 13 giugno 2019, che ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Padova.

2. L’estinzione del giudizio è stata dichiarata ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., previo rilievo della mancata comparizione delle parti e “in considerazione della riforma (D.Lgs. n. 150 del 2011) e della giurisprudenza della Corte di Cassazione”.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in un motivo. Non ha svolto difese l’Amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio a mezzo della notifica del ricorso al Ministero dell’interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Come affermato da Cassazione n. 27692 del 2018, la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione, che non esclude l’evocazione diretta del Ministero dell’interno nel giudizio di legittimità, purchè la notificazione del ricorso sia effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

In tal senso si ritiene di superare il diverso orientamento (da ultimo, Cass. 13/05/2019, n. 12665), secondo il quale la notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato deve essere ritenuta nulla se nella precedente fase di merito l’Avvocatura non abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, con conseguente ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

2. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, 13-bis, art. 127 c.p.c. e si contesta la definizione del giudizio con provvedimento di estinzione, a fronte della mancata comparizione delle parti all’udienza camerale.

Il ricorrente richiama Cassazione n. 27392 del 2006, evidenziando che il giudice avrebbe dovuto decidere sull’opposizione, previa verifica della ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione delle parti.

3. Il motivo è fondato.

3.1. La pronuncia richiamata dal ricorrente – Cassazione 21/12/2006, n. 27392 – ha affermato, con riferimento al procedimento delineato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, applicabile ratione temporis, l’obbligo del giudice di decidere nel merito, previa verifica della regolarità delle notificazioni e comunicazioni.

La conclusione era supportata dall’argomento letterale “il giudice accoglie o rigetta” – e da quello sistematico, valorizzando oltre all’esigenza di rapidità e concentrazione del procedimento, l’impulso officioso dell’attività successiva alla presentazione del ricorso. In seguito, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, è stato modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, che ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perchè oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito sommario ove non diversamente disposto; del medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

3.2. Il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso risulta erroneo, pertanto, sia se si ritenga applicabile al procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, sia nell’ipotesi in cui si ritenga, invece, tale regola incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso. In ogni caso, una volta verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice è tenuto a decidere sull’opposizione (Cass. 28/02/2019, n. 6061).

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato al giudice designato in dispositivo, che procederà all’esame dell’opposizione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Padova, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020, anzi a seguito di riconvocazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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