Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29239 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15355-2018 proposto da:

A.S. ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende.,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1433/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

rilevato che A.S. ha, con atto notificato il 27 marzo 2018, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1433/17, che ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale disposto dalla competente Commissione Territoriale;

che, in difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, la causa è stata iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso notificato nel termine di cui all’art. 370 c.p.c.;

considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato

rilasciato dalla Cancelleria in data 31 maggio 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma stessa;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del Ministero dell’Interno delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.050,00 per compenso oltre s.p.a.d. Dà inoltre atto, ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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