Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29237 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29446/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA

5/D, presso lo studio dell’avvocato FALLA TRELLA MARIA LUISA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIOMMI Maurizio, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

TREOFAN ITALY S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 373/2008 proposto da:

TREOFAN ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6,

presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NATALI SILVIA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, P.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 75/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/05/2007 R.G.N. 342/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega TADRIS PATRIZIA;

uditi gli Avvocati RIOMMI MAURIZIO e NATALI SILVIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. ha chiesto che venga accertata l’illegittimità della pretesa avanzata nei suoi confronti dall’Inps di restituzione della somma di L. 3.291.588, corrispostagli a titolo di indennità di mobilità per il periodo dal 22.11.1993 al 21.2,1994, asseritamente non spettantegli in quanto erogata in concomitanza con il pagamento, da parte del datore di lavoro, società Moplefan spa, dell’indennità di mancato preavviso al momento del licenziamento intimato il 14.11.1993.

Il Tribunale di Terni ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’appello di Perugia, che ha ritenuto che l’Inps non avesse dimostrato che al P. non fosse stata corrisposta l’indennità di mancato preavviso e, prima ancora, che la società, nel comunicare il recesso al lavoratore, non avesse rispettato il termine di preavviso.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a due motivi di ricorso cui resistono con controricorso il P. e la Treofan Italy spa (già Moplefan spa), che ha proposto anche ricorso incidentale subordinato fondato su un unico motivo.

L’Inps e la società Treofan hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

1- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l’esistenza del vizio di motivazione in ordine ad una circostanza decisiva per la soluzione della controversia, ossia il rispetto del termine di preavviso da parte del datore di lavoro, sostenendo che il mancato rispetto del termine di preavviso risulterebbe dalla semplice scansione cronologica dei fatti, ed in particolare dalla data dell’accordo sindacale (4.11.1993), del verbale di conciliazione (14.1.1994) e del licenziamento ( 15.11.1993).

2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 1155 del 1936, con riferimento alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, chiedendo a questa Corte di stabilire se “l’accertamento di obbligo del datore di lavoro avente ad oggetto l’indennità sostitutiva di preavviso in favore del lavoratore, collocato in mobilità in esito all’espletamento della relativa procedura, comporti il differimento del pagamento dell’indennità di mobilità all’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate”.

3.- I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Invero, a prescindere dalla dimostrazione del fatto che sia stato o meno rispettato il termine di preavviso (dimostrazione che, secondo l’Istituto ricorrente dovrebbe trarsi “dalla semplice scansione cronologica degli avvenimenti rilevanti, così come emergono dai documenti di causa”, ed in particolare dal fatto che il licenziamento è stato intimato con decorrenza di poco successiva alla data di conclusione dell’accordo sindacale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4), è decisivo il rilievo che non vi è prova che l’indennità sostitutiva del periodo di preavviso sia stata effettivamente corrisposta al lavoratore.

Nell’accordo sindacale del novembre 1993, concernente la messa in mobilità, in cui era prevista la dazione “di una somma integrativa” a titolo di incentivo all’esodo, non figurava anche la dazione della indennità sostitutiva del preavviso, precisandosi solo che dette somme integrative erano comprensive di ogni obbigazione derivante dalla L. n. 223 del 1991. Tra dette obbligazioni non è, però, provato che fosse inclusa quella concernente la indennità sostitutiva del preavviso, nè vi è prova che questa sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore; del resto, come evidenziato nella sentenza impugnata, nel modello di richiesta della mobilità la società aveva apposto un trattino sulla riga concernente l’indennità sostitutiva del preavviso, a voler significare che la stessa non era stata pagata.

4.- Con la memoria ex art. 378 c.p.c., l’Istituto ha ribadito che non sarebbe rilevante, per stabilire la decorrenza della indennità di mobilità, il fatto che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata pagata, poichè sarebbe sufficiente accertare l’esistenza di tale obbligazione a carico del datore di lavoro ed a favore del lavoratore: ciò condurrebbe, infatti, a far decorrere l’indennità di mobilità dalla scadenza del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso.

La tesi, ancorchè avente il pregio di scongiurare l’efficacia di accordi tra le parti del rapporto di lavoro a danno dell’Istituto previdenziale, non appare condivisibile alla luce della normativa che deve essere applicata alla fattispecie in esame. Infatti, la L. n. 223 del 1991, art. 7, concernente la disciplina dell’indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; ebbene, l’art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. Ed infatti prevede al comma 2, che “Qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza dei periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate”.

Se ne deduce che l’Istituto viene si esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poichè tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui “all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso” (nello stesso senso, in tema di trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla L. n. 1115 del 1968, art. 8, cfr. anche Cass. n. 3755/87).

5.- Il ricorso va quindi rigettato con la conferma dell’impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le questioni non espressamente esaminate. Il ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento di quello principale e resta anch’esso assorbito dal rigetto di questo.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti di P.L. e vanno compensate nei confronti della società Treofan Italy spa, che è stata chiamata in causa ai soli fini dell’integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di P.L. liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorali, oltre Iva, Cpa e spese generali; compensa le spese tra il ricorrente e la Treofan Italy spa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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