Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29237 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2017, (ud. 11/07/2017, dep.06/12/2017),  n. 29237

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. Il Tribunale di Matera, confermando l’ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a B.E. dalla Azienda Sanitaria Locale di Matera per assenza ingiustificata dal servizio.

2. La Corte di Appello di Potenza, adita dalla Azienda Sanitaria Locale di Matera, con la sentenza n. 211 in data 14.5.2016, in riforma della sentenza reclamata, ha respinto la domanda volta all’accertamento del licenziamento intimato alla lavoratrice.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che: nella condotta della datrice di lavoro non era ravvisabile alcun colpevole inadempimento in ordine al mancato inserimento della lavoratrice nei turni di servizio del reparto di cardiologia perchè questi erano stati predisposti prima della nota in data 4.4.2013; con tale nota la B., nel comunicare che il periodo di congedo per motivi di studio sarebbe terminato il 5.4.2013, aveva diffidato l’Amministrazione a collocarla, al momento della ripresa in servizio, in una situazione di lavoro escludente la relazione gerarchica con il collega direttore o facente funzioni di direttore della Unità operativa di cardiologia e anche la relazione orizzontale con i medici e le infermiere della Unità operativa e con coloro che avevano agito in suo danno, a non attribuirle incarichi dequalificanti o svantaggiosi e ad attribuirle l’incarico di responsabile di una unità dipartimentale nell’ambito della Unità operativa di cardiologia in diretta relazione con il Capo Dipartimento competente; la lavoratrice nella giornata dell’8 aprile 2013 non si era presentata nel reparto al quale era assegnata ma si era recata presso la direzione Sanitaria per comunicare di avere consegnato all’Ufficio del protocollo la nota con la quale aveva diffidato l’Amministrazione ad adottare le misure necessarie per lo svolgimento della sua prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza, e per dichiarare che si considerava a tutti gli effetti in servizio benchè impossibilita a lavorare per le omissioni già segnalate del datore di lavoro a rientrare in servizio nella UO UTIC di Cardiologia; la lavoratrice nelle note in data 8, 9 e 10 aprile non si era doluta del mancato inserimento nei turni di servizio ma aveva eccepito l’inadempimento dell’Amministrazione diffidandola a farlo venir meno; cessato il periodo di congedo, la medesima non aveva reso la sua prestazione lavorativa e il suo inadempimento non risultava giustificato da alcun inadempimento addebitabile alla datrice di lavoro, generiche e prive di richieste istruttorie dovendo ritenersi le deduzioni sulla esistenza del “pericolo contingibile per la integrità morale e materiale della sottoscritta, oltrechè per il buon andamento della ASM”; non essendo stata provata nè la diretta incidenza della presenza in servizio nel reparto di assegnazione sulle condizioni psicofisiche della lavoratrice nè la dedotta persecuzione, non era ravvisabile alcuna proporzionalità tra i beni protetti ed i mezzi di autotutela realizzati, sicchè doveva ritenersi illegittimo l’aprioristico rifiuto della lavoratrice, a riprendere la prestazione lavorativa; l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per violazione del termine a difesa era inammissibile perchè non riproposta tempestivamente nel giudizio di reclamo, nel quale la lavoratrice si era costituita tardivamente; in ogni caso, il termine a difesa non poteva ritenersi violato perchè la comunicazione era pervenuta al domicilio comunicato dalla lavoratrice in data 29.4.2013 in tempo utile per l’audizione e la B., irreperibile, l’aveva ritirata solo in data 14 maggio.

4. Avverso tale sentenza B.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, al quale ha resistito con tempestivo controricorso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1460 c.c. e dei principi in tema di collaborazione creditoria e di impossibilità temporanea della prestazione. Lamenta la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere affermato che essa ricorrente aveva comunicato il 4.4.2013 che sarebbe rientrata in servizio il successivo 8 aprile, in tempo non utile per essere inserita nei turni di servizio del reparto di assegnazione, aveva, poi, ritenuto che essa ricorrente non aveva ripreso servizio e che non aveva ottemperato alla diffida in data 11.4.2013. Asserisce che il mancato inserimento nei turni di servizio nel mese di aprile 2013 rendeva ineseguibile l’obbligo di riprendere servizio per tutta la dura del mese di aprile.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in via subordinata rispetto al primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto efficace la protocollazione in data 4.4.2013 della sua nota recante data 28.3.2013, omettendo di spiegare la ragione per la quale l’art. 1335 c.c. non trovava applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che le eccezioni di nullità del procedimento disciplinare, assorbite nella sentenza di primo grado, erano inammissibili.

8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2,comma 4, lett. c), n. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005, per avere la Corte territoriale ritenuto che, in caso di mancata consegna al destinatario della comunicazione in ragione della sua assenza ovvero dell’assenza delle persone abilitate a riceverla, essa si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’Ufficio postale. Asserisce che nel caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione deve ritenersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, come successivamente modificato ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

9. Il primo motivo è infondato.

10. Va precisato che al di là della titolazione della sua rubrica, nella quale è dedotto il vizio di violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c., la ricorrente, lungi dal dedurre quali siano le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, imputa in realtà alla sentenza vizi motivazionali (contraddittorietà). Il vizio va, dunque scrutinato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 1370/2013, 14026/2012, 7981/2007), nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata il 14.5.2016.

11. Le Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un “error in procedendo”, che comporta la nullità della sentenza, solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Questa Corte ha anche precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).

12. Ebbene, vizi di tal fatta non si rinvengono nella sentenza impugnata perchè la Corte territoriale, secondo un iter argomentativo lineare e niente affatto perplesso, ha spiegato che il mancato inserimento nei turni di servizio del mese di aprile del 2013 fu conseguenza della precisa scelta della lavoratrice di comunicare in ritardo la data di conclusione del dottorato di ricerca e, dunque, del periodo di congedo per motivi studio, e che già il 4 aprile la lavoratrice aveva preannunciato il suo rifiuto di riprendere servizio, presso il reparto al quale era assegnata, in posizione di sottoposizione gerarchica al direttore o facente funzioni e comunque con i colleghi e le infermiere dello stesso reparto ed aveva condizionato esplicitamente il rientro in servizio all’assegnazione di una posizione di responsabilità dipartimentale, volontà ribadita nei giorni dell’8, del 9 e del 10 aprile. Altrettanto linearmente ha spiegato che non era risultata provata alcuna situazione di pericolo per la integrità psicofisica della B., sicchè il rifiuto di prendere servizio era del tutto ingiustificato. Risulta, quindi, priva di pregio la censura di contraddittorietà addebitata alla Corte territoriale perchè la legittimità del licenziamento poggia sulla accertata inesistenza di qualsivoglia inadempimento della datrice di lavoro e sulla conseguente illegittimità del rifiuto di prendere servizio opposto, in “autotutela”, dalla lavoratrice.

13. Il secondo motivo è inammissibile perchè, sotto l’apparente denuncia del vizio della violazione di legge (art. 1335 c.c.), la ricorrente in realtà sollecita la rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005) in ordine alla dedotta irregolarità nell’attività di protocollazione della nota in data 4.4.2013. Va al riguardo rilevato che la Corte territoriale ha accertato che essa era stata presentata all’ufficio del protocollo il 4.4.2013, come risultava dal timbro apposto sulla nota stessa (cfr. pg 13 punti a) e b) della sentenza impugnata).

14. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso, quanto meno nei passaggi significativi e rilevanti, la sentenza reclamata, gli atti del processo di primo grado e la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, atti che non risultano allegati al ricorso e nemmeno ne risulta specificata la sede di produzione processuale.

15. Tali omissioni si pongono in contrasto con l’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che impongono al ricorrente, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 13713/ 2015, 19157/2012, 6937/2010). Va osservato che questa Corte ha precisato che, anche nel caso in cui vengano dedotti “errores in procedendo”, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto, con la conseguenza che gli è consentito l’esame diretto degli atti, tale esame è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato, secondo le forme previste dagli artt. 366 e 369 cit. (Cass. SSUU 8077/2012).

16. Il quarto motivo è infondato.

17. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principii ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall’art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza delle disposizioni del codice postale (Cass. 9390/2017, 22311/2016, 8073/2002), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata. La ricorrente, d’altra parte, non ha dedotto di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133).

18. Infine, deve ritenersi che, diversamente da quanto opina la ricorrente, non osta all’applicazione dei principi sopra richiamati la circostanza che la comunicazione dell’invito a presenziare all’audizione disciplinare sia stata effettuata per il tramite dell’Ufficiale giudiziario non trovando applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio, attinente alla comunicazione dell’invito alla ricorrente a presenziare all’audizione disciplinare, la norma contenuta nella L. n. 890 del 1992, art. 8, comma 4, come modificata dal D.L. n. 25 del 2005, art. 2, comma 4, lett. c), convertito con modificazione dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (Cass. 17062/2016, 26390/2008).

19. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e la ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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