Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29236 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23338/2007 proposto da:

M.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSI Edoardo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DEM.PER.

S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 805/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/06/2007 R.G.N. 25/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L., dipendente della Dem.Per. srl, si è vista riconoscere dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno il diritto all’astensione dal lavoro dal mese di ottobre 2005 per maternità a rischio, D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 17, e, non avendo ricevuto dal datore di lavoro il pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2005, ha convenuto in giudizio l’Inps per ottenere la corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 22 D.Lgs. cit..

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso sul presupposto del mancato decorso del termine di 180 giorni dalla data di proposizione del ricorso amministrativo. La Corte d’appello di Salerno ha ritenuto l’erroneità di tale decisione, ma ha comunque respinto l’appello ritenendo di dover dichiarare l’improponibilità della domanda giudiziale per non essere la stessa stata preceduta dalla domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.L. affidandosi a due motivi di ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 442 e 443 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 17, chiedendo a questa Corte di stabilire se “nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, è necessaria la preventiva domanda amministrativa, al fine di rimuovere la condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, anche quando siffatto onere non è previsto specificamente da alcuna disposizione di legge” e in particolare se “l’azione giudiziale … avente ad oggetto la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, nelle ipotesi in cui sussista il provvedimento definitivo del servizio ispettivo di cui all’art. 17, comma 5, del citato D.Lgs., deve essere necessariamente preceduta da domanda amministrativa all’Inps”.

2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa l’effetto che possano esplicare sulla proponibilità della domanda i provvedimenti di interdizione al lavoro emessi dalla Direzione provinciale del lavoro, D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 17.

3.- I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. I quesiti proposti dalla ricorrente devono, infatti, trovare risposta nel principio ripetutamente affermato da questa Corte – cfr. Cass. n. 18265/2003, Cass. n. 5149/2004, Cass. n. 11756/2004 e, più recentemente, Cass. n. 26146/2010 – secondo cui la mancata presentazione all’istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall’altro, che non possono trarsi argomenti in contrario nè dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè all’art. 443 c.p.c., che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anzichè l’improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato; l’improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio.

4.- Il diverso principio, cui fa riferimento la ricorrente, secondo cui in tema di prestazioni previdenziali l’azione giudiziaria deve esser preceduta dalla domanda amministrativa, a pena di improponibilità, solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge, è stato affermato da questa Corte (vedi sent. n. 7710/2005) con riferimento ad ipotesi in cui non era in contestazione la prestazione, ma si verteva esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche per effetto dello svolgimento da parte del pensionato di un’attività di lavoro autonomo. Nella specie, è, invece, in contestazione la prestazione previdenziale, di cui si chiede, in sede giudiziale, la concessione, sicchè la domanda giudiziale doveva essere necessariamente preceduta da quella amministrativa; ed a tale carenza non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, ai fini previsti dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 17, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di “un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti” (cfr. Cass., n. 603/2000) e che non può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell’ente previdenziale.

5.- La sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e pienamente rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è, quindi, assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

6.- Poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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