Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29236 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2017, (ud. 11/07/2017, dep.06/12/2017),  n. 29236

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma con sentenza resa pubblica in data 9/5/2012 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da C.A.C. quale amministratore di sostegno C.S. nei confronti di R.E. in proprio e quale rappresentante della Regest s.r.l., volta a conseguire l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti e la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione alle mansioni espletate di addetto ai distributori di carburante.

La Corte distrettuale a fondamento del decisum osservava che il rapporto di lavoro inter partes, si era atteggiato in fatto, in termini di subordinazione, non essendo emersi, alla stregua della espletata attività istruttoria, elementi idonei a suffragare la stipulazione fra le parti di un contratto di apprendistato prima, e di associazione in partecipazione, poi. Rimarcava, quindi, che la prova testimoniale raccolta aveva confermato l’espletamento da parte del C., di mansioni riconducibili all’erogazione di carburante, cambi d’olio, gonfiaggio pneumatici con inquadramento nel 4^ livello c.c.n.l. di settore. Negava, infine, che le contestazioni inerenti al conteggio del percepito ed al computo delle differenze per lavoro straordinario, fossero state tempestivamente formulate in primo grado.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla parte soccombente sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’intimato.

Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

Diritto

RAGIONI DI FATTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 C.C.N.L. commercio nonchè omessa e contraddittoria motivazione. Si deduce che, indipendentemente dalla qualifica di assunzione in qualità di apprendista, al dipendente sarebbe spettato il 6^ livello corrispondente alla figura del pompista comune senza responsabilità di cassa. Si assume che la prova acquisita aveva suffragato la tesi dello svolgimento di mansioni che non richiedevano specifiche conoscenze e capacità tecnico-pratiche, in conformità alla declaratoria contrattuale richiamata ed all’inquadramento conferito.

2. Il motivo palesa profili di improcedibilità.

Come le Sezioni Unite insegnano, l’onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benchè, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n. 25038; Cass., SS. UU. 25/3/2010 n. 7161; vedi anche in motivazione, Cass. sez. lavoro 3/9/2015 n. 17515, Cass. 8/11/16 n. 22668).

Inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 23/10/2010 n. 20075 ha sancito che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve interpretarsi nel senso che, allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni.

Poichè nella specie parte ricorrente non ha specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del contratto collettivo sul quale fonda il motivo di censura e la sede in cui lo stesso sarebbe rinvenibile, il motivo non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione agli artt. 416 e 116 c.p.c..

Si deduce che nella memoria di costituzione di primo grado, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, non solo era stata contestata la durata del rapporto, la qualifica rivendicata e l’orario osservato, ma anche il percepito, “sia a mezzo delle buste paga, sia a mezzo ricevute su contratto in compartecipazione”; di qui l’infondatezza della statuizione impugnata laddove qualificava in termini di “novum”, la contestazione conteggi formulata da parte datoriale.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità.

Non può tralasciarsi di considerare che palesa innanzitutto un difetto di autosufficienza,giacchè non reca la riproduzione nè del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – in relazione al quale si sarebbe dovuta modulare la specificità della contestazione dei conteggi da partè convenuta – nè del tenore della memoria ex art. 416 c.p.c., nella parte che interessa.

Inoltre, alla stregua del principio affermato da questa Corte, che va qui ribadito, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, va articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (vedi Cass. S.U. 24/07/2013 n. 17931, Cass. 28/09/2015 n. 19124).

Nello specifico, parte ricorrente si è limitata ad argomentare sulla violazione delle disposizioni di legge sancite in tema di specificità della contestazione – con incedere argomentativo carente peraltro di autosufficienza, per quanto sinora detto – omettendo di dedurre la nullità della decisione.

5. In ogni caso, non può prescindersi dal rilievo della correttezza degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito che ha ritenuto i conteggi prodotti per la prima volta dagli appellanti in sede di gravame, inammissibili in quanto tardivi, in coerenza coi principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur” (vedi Cass. 18/5/2015 n. 10116).

6. Con la terza critica il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 3 c.c.n.l. commercio.

Si duole dell’accoglimento della domanda introduttiva del giudizio anche sotto il profilo delle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, in assenza di un effettivo scrutinio, alla stregua delle prove testimoniali raccolte, dell’orario di lavoro osservato.

Valgono, in relazione a tale doglianza, le considerazioni già espresse con riferimento al primo motivo, stante la carente indicazione della collocazione in atti e relativa produzione in forma integrale del c.c.n.l. di settore.

7. La censura presenta, peraltro, profili di inammissibilità laddove tende a pervenire ad una rinnovata valutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità.

Le critica formulata muove infatti dalla prospettazione di un difetto di motivazione; come è noto, tale vizio concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, il punto n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n. 24148, Cass. 4/4/2014 n. 8008 e da ultimo, Cass. 7/4/2017 n. 9097).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. 2/7/2008 n. 18119, Cass. 7/1/2014 n. 91); in ogni caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (fra le tante: Cass. 2/2/2007 n. 2272, Cass. 14/2/2013 n. 3668); inoltre con la riforma del giudizio di cassazione operata con la L. n. 40 del 2006, che ha sostituito il concetto di “punto decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo” il legislatore ha mirato ad evitare che il giudizio di cassazione, che è giudizio di legittimità, venga impropriamente trasformato in un terzo grado di merito (così Cass. 31/7/2013 n. 18368).

Alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti il motivo di doglianza deve essere respinto. Il ricorrente si limita infatti ad esporre un’interpretazione del quadro istruttorio a sè favorevole al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda, inidoneo ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito nel confermare le valutazioni espresse dal giudice di prima istanza, in coerenza con le risultanze processuali esaminate che deponevano nel senso dello svolgimento della attività di lavoro straordinario da parte del lavoratore.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione. Lamenta il mancato riconoscimento della conclusione di un contratto di associazione in partecipazione nel periodo 10/8/200520/7/2006. Si duole che la Corte di merito abbia omesso di valutare la documentazione versata in atti che detta regolamentazione del rapporto attestava, e sia pervenuta all’accertamento della intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta di una non corretta esegesi del materiale probatorio acquisito.

9. La censura palesa profili di inammissibilità.

Al di là di ogni rilievo in ordine al difetto di specificità del motivo che in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., non riproduce il tenore del contratto di associazione in partecipazione concluso fra le parti, nè da atto del relativo deposito in conformità ai dettami di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, va rimarcato che lo stesso tende a pervenire ad un rinnovato apprezzamento del complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio, non scrutinabile in questa sede, in quanto tende a stigmatizzare l’impugnata sentenza per il malgoverno dei dati istruttori acquisiti, secondo modalità inammissibili in base a quanto già esposto in relazione al motivo che precede.

Infatti la Corte di merito, ha congruamente motivato in ordine al contratto di associazione in partecipazione ritenendolo ininfluente ai fini del decidere, per la carenza di ogni prova relativa all’esame da parte del lavoratore, dei rendiconti e della documentazione contabile di provenienza della Regest s.r.l.. Ha quindi ripercorso l’iter motivazionale seguito dal giudice di prima istanza, confermandone la operata ricostruzione dei rapporti sulla base delle testimonianze raccolte, ed il giudizio di inattendibilità dell’unica teste di parte appellante; onde la relativa statuizione resiste alla censura all’esame.

10. Con il quinto motivo di deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il giudice del gravame, disposto condanna del ricorrente alle spese di CTU relative alla verifica della autenticità delle firme apposte al contratto di associazione in partecipazione.

Anche detto motivo difetta di specificità non recando la riproduzione integrale del provvedimento con il quale il giudice di prima istanza aveva posto provvisoriamente a carico della società l’anticipo di spese di CTU.

In ogni caso è infondato giacchè la statuizione impugnata, si palesa sul punto coerente con il principio della soccombenza.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità si pongono a carico della parte ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

Classificazione:

LAVORO SUBORDINATO (Controversie individuali di) – Procedimento – – in genere

Intestazione

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma con sentenza resa pubblica in data 9/5/2012 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da C.A.C. quale amministratore di sostegno C.S. nei confronti di R.E. in proprio e quale rappresentante della Regest s.r.l., volta a conseguire l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti e la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione alle mansioni espletate di addetto ai distributori di carburante.

La Corte distrettuale a fondamento del decisum osservava che il rapporto di lavoro inter partes, si era atteggiato in fatto, in termini di subordinazione, non essendo emersi, alla stregua della espletata attività istruttoria, elementi idonei a suffragare la stipulazione fra le parti di un contratto di apprendistato prima, e di associazione in partecipazione, poi. Rimarcava, quindi, che la prova testimoniale raccolta aveva confermato l’espletamento da parte del C., di mansioni riconducibili all’erogazione di carburante, cambi d’olio, gonfiaggio pneumatici con inquadramento nel 4^ livello c.c.n.l. di settore. Negava, infine, che le contestazioni inerenti al conteggio del percepito ed al computo delle differenze per lavoro straordinario, fossero state tempestivamente formulate in primo grado.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla parte soccombente sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’intimato.

Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

Diritto

RAGIONI DI FATTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 C.C.N.L. commercio nonchè omessa e contraddittoria motivazione. Si deduce che, indipendentemente dalla qualifica di assunzione in qualità di apprendista, al dipendente sarebbe spettato il 6^ livello corrispondente alla figura del pompista comune senza responsabilità di cassa. Si assume che la prova acquisita aveva suffragato la tesi dello svolgimento di mansioni che non richiedevano specifiche conoscenze e capacità tecnico-pratiche, in conformità alla declaratoria contrattuale richiamata ed all’inquadramento conferito.

2. Il motivo palesa profili di improcedibilità.

Come le Sezioni Unite insegnano, l’onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benchè, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n. 25038; Cass., SS. UU. 25/3/2010 n. 7161; vedi anche in motivazione, Cass. sez. lavoro 3/9/2015 n. 17515, Cass. 8/11/16 n. 22668).

Inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 23/10/2010 n. 20075 ha sancito che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve interpretarsi nel senso che, allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni.

Poichè nella specie parte ricorrente non ha specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del contratto collettivo sul quale fonda il motivo di censura e la sede in cui lo stesso sarebbe rinvenibile, il motivo non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione agli artt. 416 e 116 c.p.c..

Si deduce che nella memoria di costituzione di primo grado, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, non solo era stata contestata la durata del rapporto, la qualifica rivendicata e l’orario osservato, ma anche il percepito, “sia a mezzo delle buste paga, sia a mezzo ricevute su contratto in compartecipazione”; di qui l’infondatezza della statuizione impugnata laddove qualificava in termini di “novum”, la contestazione conteggi formulata da parte datoriale.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità.

Non può tralasciarsi di considerare che palesa innanzitutto un difetto di autosufficienza,giacchè non reca la riproduzione nè del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – in relazione al quale si sarebbe dovuta modulare la specificità della contestazione dei conteggi da partè convenuta – nè del tenore della memoria ex art. 416 c.p.c., nella parte che interessa.

Inoltre, alla stregua del principio affermato da questa Corte, che va qui ribadito, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, va articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (vedi Cass. S.U. 24/07/2013 n. 17931, Cass. 28/09/2015 n. 19124).

Nello specifico, parte ricorrente si è limitata ad argomentare sulla violazione delle disposizioni di legge sancite in tema di specificità della contestazione – con incedere argomentativo carente peraltro di autosufficienza, per quanto sinora detto – omettendo di dedurre la nullità della decisione.

5. In ogni caso, non può prescindersi dal rilievo della correttezza degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito che ha ritenuto i conteggi prodotti per la prima volta dagli appellanti in sede di gravame, inammissibili in quanto tardivi, in coerenza coi principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur” (vedi Cass. 18/5/2015 n. 10116).

6. Con la terza critica il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 3 c.c.n.l. commercio.

Si duole dell’accoglimento della domanda introduttiva del giudizio anche sotto il profilo delle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, in assenza di un effettivo scrutinio, alla stregua delle prove testimoniali raccolte, dell’orario di lavoro osservato.

Valgono, in relazione a tale doglianza, le considerazioni già espresse con riferimento al primo motivo, stante la carente indicazione della collocazione in atti e relativa produzione in forma integrale del c.c.n.l. di settore.

7. La censura presenta, peraltro, profili di inammissibilità laddove tende a pervenire ad una rinnovata valutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità.

Le critica formulata muove infatti dalla prospettazione di un difetto di motivazione; come è noto, tale vizio concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, il punto n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n. 24148, Cass. 4/4/2014 n. 8008 e da ultimo, Cass. 7/4/2017 n. 9097).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. 2/7/2008 n. 18119, Cass. 7/1/2014 n. 91); in ogni caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (fra le tante: Cass. 2/2/2007 n. 2272, Cass. 14/2/2013 n. 3668); inoltre con la riforma del giudizio di cassazione operata con la L. n. 40 del 2006, che ha sostituito il concetto di “punto decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo” il legislatore ha mirato ad evitare che il giudizio di cassazione, che è giudizio di legittimità, venga impropriamente trasformato in un terzo grado di merito (così Cass. 31/7/2013 n. 18368).

Alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti il motivo di doglianza deve essere respinto. Il ricorrente si limita infatti ad esporre un’interpretazione del quadro istruttorio a sè favorevole al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda, inidoneo ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito nel confermare le valutazioni espresse dal giudice di prima istanza, in coerenza con le risultanze processuali esaminate che deponevano nel senso dello svolgimento della attività di lavoro straordinario da parte del lavoratore.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione. Lamenta il mancato riconoscimento della conclusione di un contratto di associazione in partecipazione nel periodo 10/8/200520/7/2006. Si duole che la Corte di merito abbia omesso di valutare la documentazione versata in atti che detta regolamentazione del rapporto attestava, e sia pervenuta all’accertamento della intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta di una non corretta esegesi del materiale probatorio acquisito.

9. La censura palesa profili di inammissibilità.

Al di là di ogni rilievo in ordine al difetto di specificità del motivo che in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., non riproduce il tenore del contratto di associazione in partecipazione concluso fra le parti, nè da atto del relativo deposito in conformità ai dettami di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, va rimarcato che lo stesso tende a pervenire ad un rinnovato apprezzamento del complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio, non scrutinabile in questa sede, in quanto tende a stigmatizzare l’impugnata sentenza per il malgoverno dei dati istruttori acquisiti, secondo modalità inammissibili in base a quanto già esposto in relazione al motivo che precede.

Infatti la Corte di merito, ha congruamente motivato in ordine al contratto di associazione in partecipazione ritenendolo ininfluente ai fini del decidere, per la carenza di ogni prova relativa all’esame da parte del lavoratore, dei rendiconti e della documentazione contabile di provenienza della Regest s.r.l.. Ha quindi ripercorso l’iter motivazionale seguito dal giudice di prima istanza, confermandone la operata ricostruzione dei rapporti sulla base delle testimonianze raccolte, ed il giudizio di inattendibilità dell’unica teste di parte appellante; onde la relativa statuizione resiste alla censura all’esame.

10. Con il quinto motivo di deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il giudice del gravame, disposto condanna del ricorrente alle spese di CTU relative alla verifica della autenticità delle firme apposte al contratto di associazione in partecipazione.

Anche detto motivo difetta di specificità non recando la riproduzione integrale del provvedimento con il quale il giudice di prima istanza aveva posto provvisoriamente a carico della società l’anticipo di spese di CTU.

In ogni caso è infondato giacchè la statuizione impugnata, si palesa sul punto coerente con il principio della soccombenza.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità si pongono a carico della parte ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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