Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29235 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21018/2009 proposto da:

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA

SALUTE e DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

2011 difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.N., A.U., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato INFASCELLI

FRANCESCA, rappresentati e difesi dall’avvocato CERRI David, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 801/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/06/2009 R.G.N. 306/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato DANIELA GIACOBBE (per Avvocatura);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 138/06 il giudice del lavoro del Tribunale di Siena accolse il ricorso proposto da A.U. e G.N. sia nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che dello Sviluppo economico e, per l’effetto, condannò le amministrazioni convenute a risarcire il danno alla professionalità, oggetto di domanda, causato a tali dipendenti, riconoscendo al primo gli importi di Euro 16.000,00 e di Euro 7500,00, rispettivamente per danno patrimoniale e morale alla data del 31/12/04, ed al secondo le somme di Euro 20.000,00 e di Euro 10.000.00, rispettivamente per danno patrimoniale e morale alla data del 31/12/05.

A seguito di appello di entrambi i Ministeri la Corte territoriale di Firenze, con sentenza del 29/5 – 9/6/09, ha rigettato entrambe le impugnazioni condannando gli enti appellanti alle spese del grado.

La Corte fiorentina, dopo aver respinto il motivo attinente al difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Attività produttive sulla scorta del rilievo che entrambi gli enti avevano concorso alla funzione di vigilanza sul sistema delle cooperative, ha spiegato la decisione di rigetto del gravame ponendo in rilievo il fatto che entrambi i dipendenti erano stati illegittimamente privati del contenuto fondamentale delle loro mansioni ispettive, fino ad allora esercitate, attraverso una procedura non garantista che aveva di fatto comportato un loro demansionamento come forma di reazione disciplinare ad una loro condotta lavorativa ritenuta negligente.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso entrambi i Ministeri che affidano l’impugnazione a dieci motivi di censura.

Resistono con controricorso A.U. e G.N., i quali depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la difesa dei Ministeri deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2103, 2087 e 2218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo l’erroneità della condanna di entrambi i dicasteri, posto che la legittimazione passiva non poteva che competere alla sola amministrazione titolare del rapporto di pubblico impiego, vale a dire il Ministero del Lavoro, del quale gli odierni intimati erano dipendenti, a nulla valendo la circostanza che entrambi gli enti espletavano la vigilanza sul sistema della cooperazione.

Il motivo è fondato.

Invero, è pacifico che il Ministero dello Sviluppo Economico non era il datore di lavoro degli odierni intimati e nemmeno può valere a recuperarne la concorrente legittimazione passiva la semplice circostanza che entrambi i dicasteri in questione si avvalevano per le ispezioni alle cooperative del medesimo personale dipendente dal Ministero del Lavoro.

Infatti, è prioritaria ad ogni considerazione la ragione per la quale solo la titolarità del rapporto di pubblico impiego abilitava la parte datoriale, nella fattispecie il Ministero del Lavoro, all’adozione dei provvedimenti oggetto di contestazione da parte dei suddetti dipendenti, provvedimenti la cui accertata illegittimità radicava di fatto la conseguente responsabilità di carattere risarcitorio solo in capo all’amministrazione che gestiva direttamente in via gerarchica il rapporto lavorativo degli odierni intimati.

2. Col secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto si sostiene che i ricorrenti A. e G. avevano omesso di indicare sia le norme del codice civile sotto le quali sussumere l’azione esercitata, sia le mansioni per le quali erano stati assunti, sia l’attività da essi svolta prima e dopo la condotta reputata illecita, il tutto ai fini della individuazione delle conseguenze dannose del lamentato demansionamento.

Il motivo, attraverso il quale vengono riproposte questioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, è infondato: invero, è agevole osservare che è corretta ed adeguata la soluzione adottata dal giudice d’appello, sia in ordine al fatto che la qualificazione giuridica della domanda compete al giudicante, sia in ordine alla circostanza che non era dato ravvisare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, posto che la domanda risarcitoria per il danno alla professionalità poggiava inequivocabilmente sulla denunziata illegittimità della condotta datoriale, consistita nella privazione del contenuto fondamentale delle mansioni ispettive fino allora esercitate, alla stregua di una vera e propria dequalificazione professionale, per cui i fatti costitutivi del diritto invocato erano stati sufficientemente illustrati.

3. Col terzo motivo la difesa dei ricorrenti denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per le seguenti ragioni: uno dei motivi dell’appello verteva sulla contestata decisione del primo giudice di aver ritenuto censurabile il comportamento dell’Amministrazione per non aver instaurato un procedimento disciplinare nei confronti di A. e G., nonostante un tale vizio procedurale non fosse stato oggetto di domanda da parte di questi ultimi; ciò nonostante, tale motivo di doglianza non era stato esaminato dal giudice d’appello.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, nella sentenza impugnata la Corte d’appello afferma chiaramente che era un sicuro argomento difensivo quello (contenuto alle pagine 6 e 29 del ricorso) incentrato sulla questione giuridica delle conseguenze negative sulla carriera dei ricorrenti scaturite dalla scelta datoriale di non affidare più loro incarichi ispettivi, determinazione, questa, non preceduta da alcuna contestazione disciplinare, per cui è da escludere, non solo che l’argomentazione difensiva non fosse stata prospettata dai ricorrenti, ma anche che la Corte territoriale si sia sottratta al compito di esaminare il motivo d’appello che rifletteva proprio tale specifica questione. Ciò è tanto vero che la stessa Corte d’appello ha condiviso il ragionamento del primo giudice di non limitarsi a cogliere il solo dato di fatto del depauperamento delle mansioni, ma di individuare l’illegittimità della condotta datoriale anche sotto il profilo della elusività delle disposizioni poste a protezione dei lavoratori, stante il carattere punitivo della condotta tenuta nei loro confronti.

4. La violazione e falsa applicazione del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, artt. 2 e 7 e del D.M. 7 dicembre 1967, artt. 5 e 12, del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rappresentano i vizi denunziati col quarto motivo, attraverso il quale si chiede di accertare se rientrava nei poteri dell’Amministrazione conferire gli incarichi ispettivi nei confronti delle cooperative ai funzionari giudicati più idonei, senza che questi potessero vantare alcun diritto al riguardo.

Il motivo è infondato.

Invero, come è stato adeguatamente spiegato dalla Corte di merito, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, non era in discussione, nella fattispecie, il potere di conferimento degli incarichi ispettivi, bensì il danno scaturito dal fatto indiscusso che entrambi i lavoratori, ispettori di vecchia data e muniti di apposita abilitazione per le ispezioni presso le cooperative, al punto da averne svolte ben quarantotto nell’ultimo anno, non si erano più visti assegnare alcun incarico di tal genere nel corso dell’anno successivo alla vicenda ispettiva dalla quale era sorto un contrasto tra essi e la stessa amministrazione datrice di lavoro. Quindi, l’oggetto dell’indagine non era rappresentato dalla verifica del potere dell’amministrazione di conferire o meno i suddetti incarichi ispettivi, bensì dalla valutazione del lamentato danno alla professionalità ed all’immagine in conseguenza del protratto ed ingiustificato mancato affidamento da lungo tempo di ogni incarico ispettivo a dipendenti che avevano fino ad allora sempre svolto quelle mansioni.

5. Col quinto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè dell’art. 13 CCNL Comparto Ministeri del 16.2.99 in relazione all’art. 1362 c.c. (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5) e all’art. 360 c.p.c., n. 3. In pratica, si chiede di accertare se le norme appena richiamate impongono nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali è avvenuta l’assunzione o di quelle equivalenti, senza alcun rilievo per quelle in concreto svolte, con la conseguenza che è da escludere il demansionamento a fronte dell’assegnazione di mansioni che, sebbene non rispondenti a quelle in precedenza svolte, siano comunque corrispondenti all’inquadramento professionale riconosciuto.

Anche tale motivo è infondato: invero, il quesito, così come posto, è inconferente per la ragione che attraverso lo stesso non è intaccata la “ratio decidendi”, sia nella parte in cui è stato posto in rilievo che la presunta equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte non era stata nè allegata, nè provata dalla difesa delle amministrazioni appellanti, sia nella parte in cui è stato evidenziato che, in realtà, l’obiettivo perseguito attraverso il mancato conferimento di incarichi ispettivi era quello di adottare nei confronti di entrambi gli ispettori una forma sanzionatoria atipica. A quest’ultimo riguardo, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la propria decisione facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa tra il Ministero delle Attività produttive e la Direzione del Lavoro, corrispondenza dalla cui lettura emergeva sia la precisa volontà di revoca dell’incarico, sia l’intenzione di attivazione di un procedimento disciplinare per scarso rendimento, ed aggiungendo che alla fine, attraverso la sola operazione dello svuotamento di fatto delle mansioni, non associata ad alcun procedimento disciplinare, l’amministrazione ottenne un risultato ben più sfavorevole per i dipendenti, posto che per le ipotesi di insufficiente rendimento l’art. 25, punto 2), del ccnl del 1994 prevedeva una sanzione oscillante, secondo la gravita, dal rimprovero alla multa.

In definitiva, la questione posta dalle amministrazioni ricorrenti non affronta, per un verso, il rilievo della Corte di merito in ordine alla mancata prova ed allegazione della supposta equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente fatte svolgere, e, per, l’altro, attiene ad un profilo che non interessa il vero tema di indagine, che non è quello del raffronto tra mansioni asseritamente equivalenti, bensì quello sollecitato dal tenore stesso della domanda, vale a dire il danno subito per l’effettivo depauperamento delle mansioni fin ad allora espletate.

6. Col sesto motivo è dedotta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ci si duole, in pratica, della mancata motivazione sui fatti costitutivi della domanda, vale a dire sul contenuto delle mansioni per le quali i ricorrenti erano stati assunti, sull’attività svolta prima e dopo la condotta ritenuta illecita ai fini della verifica del lamentato demansionamento.

Il motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello ha affrontato, nell’ambito dell’approfondito giudizio di merito diretto all’accertamento dei lamentati danni, i tema del demansionamento, ravvisandolo, con argomentazioni immuni da vizi di carattere logico- giuridico, nella provata illegittima condotta datoriale, consistita nella mancata assegnazione, protrattasi per lungo tempo e senza alcuna giustificazione, di altri incarichi ispettivi agli appellati, nonostante tali incarichi avessero rappresentato il contenuto saliente delle loro abituali prestazioni fino ad allora esercitate ed in assenza di un qualsiasi provvedimento disciplinare a loro carico atto a giustificare una così rimarchevole privazione.

7. Col settimo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2103 c.c., D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè dell’art. 13 CCNL Comparto Ministeri del 16.2.99 in relazione all’art. 1362 c.c. (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5) e all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In tal caso la difesa dei Ministeri si duole del riparto degli oneri probatori, così come operato dalla Corte territoriale, adducendo che la medesima sarebbe incorsa in errore nel riversare sulle amministrazioni convenute l’onere dell’allegazione e della prova della equivalenza delle mansioni, esercitate da ultimo dai ricorrenti, a quelle da essi svolte in precedenza, ricadendo, invece, su questi ultimi l’onere di allegare e dimostrare la fondatezza del lamentato demansionamento ai fini dell’invocato risarcimento.

Il motivo è infondato.

Occorre, infatti partire dalla considerazione che l’illegittima modificazione delle mansioni, attuata attraverso la sottrazione ingiustificata delle qualificanti mansioni ispettive, costantemente praticate in precedenza dagli odierni intimati presso le cooperative sulla base della relativa abilitazione professionale, sottrazione da essi invocata a sostegno della domanda risarcitoria per la lamentata dequalificazione professionale, rappresenta senza dubbio una forma di inadempimento contrattuale, la cui allegazione fu eseguita dai lavoratori ed il cui riscontro probatorio maturò all’esito della disamina della corrispondenza epistolare intercorsa tra gli enti appellanti, così come richiamata in sentenza. Orbene, a fronte dell’assolvimento, da parte dei ricorrenti, degli oneri di allegazione e di prova su di essi incombenti per la dimostrazione dell’inadempimento datoriale, quale fonte del lamentato danno, spettava alla parte convenuta allegare e dimostrare il fatto impeditivo del sorgere del denunziato inadempimento, vale a dire l’assegnazione dei suddetti dipendenti a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, mentre dalla sentenza d’appello si ricava che tali oneri non furono assolti dall’amministrazione convenuta, per cui tale motivazione è da ritenere esente dalle critiche che le sono state mosse al riguardo con l’attuale motivo di doglianza.

Non va, infatti, dimenticato che le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di statuire (Sez. un. n. 5454 del 6/3/2009) che “in tema di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al potere direttivo che assume esercitato illegittimamente prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio, mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.) e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo”.

In ogni caso, come si è chiarito nel corso della disamina del quinto motivo, la vera questione da risolvere non era tanto quella del semplice raffronto tra mansioni asseritamente equivalenti, bensì quella scaturente dalla prospettazione della domanda, vale a dire la verifica della sussistenza o meno del danno lamentato per l’effettivo depauperamento delle mansioni ispettive fino ad allora esercitate dagli odierni intimati.

8. Con l’ottavo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendosi l’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel riconoscere i danni subiti dai ricorrenti fino alla data del 31/12/04 per l’ A. e del 31/12/05 per il G., nonostante che la loro richiesta fosse limitata fino alla data del deposito del ricorso introduttivo dell’8/9/2003.

9. Col nono motivo è, invece, segnalata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendosi il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel liquidare agli odierni intimati danni per un importo superiore a quello da essi richiesto, in conseguenza del loro computo per un periodo successivo a quello della domanda.

Osserva la Corte che questi due ultimi motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto essi implicano la disamina della stessa questione della eccepita ultrapetizione riferita alla liquidazione dei suddetti danni.

Ebbene, entrambi i motivi sono infondati.

Invero, è sufficiente rilevare che è fondata l’eccezione degli intimati i quali hanno fatto osservare che nel ricorso introduttivo del giudizio avevano reclamato il risarcimento del danno “patito e patiendo”, aggiungendo che la somma richiesta era stata calcolata per anno e per ciascuno di loro due, per cui il contenuto complessivo della domanda abilitava senz’ombra di dubbio il giudicante a calcolare i danni anche in relazione al periodo successivo alla stessa, cioè fino al momento in cui essi erano perdurati. Ne consegue che non è dato ravvisare una limitazione temporale della richiesta risarcitoria nei termini prospettati dall’Avvocatura dello Stato, stante anche la persistenza dei danni alla professionalità fino alle date accertate nella sentenza impugnata, per cui non sussiste il denunziato vizio di ultrapetizione.

10. Col decimo motivo è lamentata l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla statuizione di rigetto delle domande riconvenzionali spiegate in prime cure dalla difesa delle amministrazioni convenute, statuizione che la difesa di queste ultime ritiene essere stata emessa sulla scorta di affermazioni apodittiche, come tali inidonee a sorreggerla.

Il motivo è infondato, atteso che nella sentenza impugnata sono chiaramente spiegate, attraverso argomentazioni sottratte ai rilievi di legittimità, le ragioni che condussero la Corte territoriale al rigetto delle suddette domande riconvenzionali. Invero, nel respingere tali domande, la Corte territoriale ha, con argomentazione congruamente motivata, posto in rilievo, anzitutto, l’assoluta genericità di quella di risarcimento dei danni per asserito inadempimento contrattuale dipeso da “perdita di giornate lavorative e notevole dispendio di attività amministrativa”; inoltre, il giudice d’appello ha evidenziato l’infondatezza della domanda diretta alla restituzione delle diarie illegittimamente percepite, essendo emerso che si trattava di rimborso spese che non potevano ritenersi, come tali, subordinate al preteso diligente adempimento della prestazione lavorativa. Quanto alle altre domande riconvenzionali, vale a dire quelle dirette a sentir accertare la sussistenza dei presupposti per la revoca degli incarichi ispettivi e le molteplici violazioni dei doveri di ufficio, il giudice d’appello, con motivazione altrettanto congrua, ne ha escluso l’ammissibilità sulla scorta del rilievo che le stesse miravano all’accertamento di fatti e di situazioni sostanzialmente amministrative che non trovavano rispondenza con diritti soggettivi. In effetti è sufficiente leggere il contenuto di queste ultime due domande riconvenzionali, così come riportate nel presente ricorso, per apprezzare la congruità della motivazione adottata al riguardo dal giudice d’appello: infatti, una delle due domande in questione è tesa all’accertamento della sussistenza dei presupposti per la revoca degli incarichi ispettivi disposta dalla Direzione Regionale del Lavoro di Firenze, mentre l’altra è diretta all’accertamento delle molteplici violazioni dei doveri di ufficio che sarebbero state commesse dai ricorrenti nello svolgimento dell’attività ispettiva e del rifiuto di redigere i verbali conclusi dell’indagine, sebbene sollecitati dall’amministrazione. Rimane, in ogni caso, insuperato il rilievo della accertata assoluta genericità della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale.

In definitiva, va accolto solo il primo motivo inerente il dedotto difetto di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo Economico, per cui si impone la cassazione della sentenza limitatamente a tale motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con conseguente limitazione della condanna, il cui ammontare è stato già determinato dalla Corte d’Appello di Firenze, nei confronti del solo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Vanno, invece, rigettati tutti gli altri motivi del presente ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo, mentre le stesse vanno compensate nel rapporto processuale tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed i ricorrenti A. e G., ricorrendo giusti motivi per l’accertato difetto di legittimazione di quest’ultimo dicastero.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, limita la condanna al solo Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

rigetta gli altri motivi. Condanna il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge. Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e gli intimati A.U. e G.N..

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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